Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
Diniego di rimborso Sisma Sicilia -regolamento de minimis
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2119/2022 R.G. proposto da: ,
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME E COGNOME rappresenti e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 7347/2020, depositata in data 14 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, residenti in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi calamitosi del 1990, in data 30 novembre 2004, chiedevano il rimborso dell’Irpef e dell’Ilor corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992, usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza, i contribuent i ricorrevano innanzi alla CTP. di Siracusa che rigettava il ricorso affermando che gli stessi non avevano prodotto in giudizio la documentazione comprovante la dichiarazione ed il versamento delle imposte di cui era stato chiesto il rimborso.
La CTR, invece, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che i contribuenti avessero diritto al rimborso del 90 per cento delle imposte riguardanti sia i redditi di fabbricati, sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi e i contribuenti si difendono a mezzo controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 18, 19, 22 e 27, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, in violazi one dell’art. 27, d.lgs. n. 546 del 1992, con eccezione rilevabile, anche d’ufficio, in ogni grado e stato del giudizio, sebbene mancasse la prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso. Assume che l’istanza di rimborso non era
giuridicamente valida e, pertanto, era inidonea alla formazione del silenzio-rifiuto e che il vizio non poteva essere santato da un successivo deposito di documenti in appello, per altro mai avvenuto.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. e dell’art. 115, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provati i versamenti, evidenziando l’assenza, al riguardo, di rilievi sul punto Osserva che il contribuente è tenuto a fornire la prova del diritto al rimborso e non può invocare il principio di non contestazione.
Con il terzo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/2014 della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Assume che la CTR ha errato nel riconoscere il diritto al rimborso senza valutazione alcuna della prova, a carico dei contribuenti, esercenti attività di impresa, del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo de minimis (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, e con erronea valutazione dei presupposti necessari perché il beneficio potesse rientrare tra gli aiuti individuali compatibili, invece, con il diritto unionale.
Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
4.1. In primo luogo, la sentenza ha affermato al punto 5 (relativo alle spese) che la prova dei pagamenti era stata fornita dai contribuenti in secondo grado. A tal proposito va rammentato che in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., sebbene tale attività processuale debba essere esercitata -stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto.
4.2. I motivi, per il resto, sono infondati per i principi già espressi da questa Corte ed ai quali deve darsi continuità (cfr. Cass. 30/01/2025, n. 2196).
4.2. 1. L’art. 10 comma 1, legge n. 212 del 2000 impone che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. L’art. 6, comma 4, legge cit. aggiunge che al contribuente non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’Amministrazione, così ribadendo il più generale principio di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 241 del 1990 il quale prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni ed aggiunge che l’Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
4.2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non possono essere richiesti, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso,
documenti ed informazioni già in possesso dell’Ufficio (Cass. 03/0/2023, n. 23666 Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822). Tuttavia, si è condivisibilmente precisato che, sebbene la norma costituisca applicazione di un principio generale valevole anche in materia processuale, la stessa ha come presupposto che la documentazione sia sicuramente in possesso dell’Amministrazione finanziaria, o che, comunque, il contribuente dichiari e provi che il documento sia stato trasmesso all’Amministrazion e medesima (ad esempio, dichiarazione dei redditi, istanza di rimborso, ecc.) (Cass. 27/10/2010, n. 95 del 2015). Anche detta precisazione, infatti è immediata conseguenza dell’obbligo di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare la condotta di entrambe le parti.
4.2.3. Su un piano differente, logicamente preliminare rispetto a quello probatorio, si collocano gli oneri di allegazione che fanno capo ad entrambe le parti.
Questa Corte ha già chiarito che l’obbligo dell’Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, proprio in ragione delle disposizioni di cui all’art 18 legge n. 241 del 1990, e 6 legge n. 212 del 2000 secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già in possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica. In applicazione del principio, con specifico riferimento alle istanze di rimborso, la Corte ha perciò affermato che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che i documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell’Amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 17/07/2023 n. 20648,
Cass. 03/08/2023, n. 23666, Cass, 31/05/2018, n. 13822, Cass. 05/11/2004, n. 21209).
4.2.4. Venendo alla disciplina specifica dettata per le domande di rimborso delle imposte corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai soggetti colpiti dagli eventi sismici registrati nella Regione Sicilia, è noto che l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 20 14, con norma ritenuta di interpretazione autentica, ha previsto, per quanti abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento in ragione del beneficio già concesso con l’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, il diritto al rimborso dell’eccedenza (cfr. Cass. 26/02/2020, n. 5167).
Successivamente il legislatore, intervenendo sull’art. 1, comma 665, cit. ha dettato una specifica disciplina per regolamentare il dritto al rimborso che rafforza, nello specifico settore, gli obblighi di collaborazione e buona fede che genericamente devono orientare i rapporti dell’Amministrazione tributaria con i contribuenti.
In particolare, l’art 16octies d.l. n. 91 del 2017, inserito dalla legge di conversione n. 123 del 2017, ha apportato all’articolo 1, comma 665, cit. le seguenti integrazioni: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione».
4.2.5. Nella fattispecie in esame il ricorso in primo grado dei contribuenti è antecedente alla integrazione normativa. Questa Corte, tuttavia, ha già ritenuto che da tale disposizione -intervenuta su vari aspetti per chiarire i dubbi interpretativi sorti dalla norma nella sua formulazione originale -si deduce che la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti (Cass. 22/05/2019, n. 13771).
4.2.6. In applicazione di tali principi va, pertanto, disattesa la censura con la quale l’Agenzia delle Entrate assume che la CTR avrebbe errato nel riconoscere il rimborso nonostante l’istanza generica.
4.2. 7. L’analisi fin qui compiuta attiene alla fase endo -procedimentale dell’istanza di rimborso. Detti principi, tuttavia, operano anche nella successiva fase processuale, sia quanto agli onere di allegazione che quanto agli oneri di prova. Infatti, non può r agionevolmente ritenersi che l’Amministrazione che sia rimasta inerte nella fase procedimentale nella quale, invece, era tenuta ad un comportamento collaborativo, possa giovarsi di tale condotta nella fase processuale.
Il ricorrente che impugni il silenziorifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alle agevolazioni concesse alle vittime degli eventi sismici del 1990, è onerato di allegare l’an ed il quantum della pretesa. A fronte di tale allegazione, tuttavia, l’Amministrazione che intenda negare il diritto al rimborso è chiamata a prendere specifica posizione con riferimento ad entrambi gli elementi costitutivi allegando specifici fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Dovrà pertanto chiarire se il contribuente ha presentato o meno la
dichiarazione dei redditi per gli anni in questione e deve allegare l’eventuale omesso versamento di quanto richiesto a rimborso.
Si tratta, infatti, in entrambi i casi di «informazioni» necessariamente in possesso dell’Amministrazione la quale, pertanto, non può dichiarare di non esserne a conoscenza. Solo a quel punto graverà sul contribuente l’onere di documentare quanto dichiarat o e quanto corrisposto, ma a tal fine questi potrà anche provare che il documento necessario (in ipotesi la dichiarazione dei redditi) è stato trasmesso all’Amministrazione medesima e, dunque, è in suo possesso.
5. Il terzo motivo è fondato.
5.1. La Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit à naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa
le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de m í nimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell’intensit à̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187).
5.2. Ove il contribuente svolga un’attivit à̀̀ economica il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).
5.3. Questa Corte ha già chiarito che tale questione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo jus superveniens i presupposti del quale devono essere oggetto di prova da parte del contribuente. Inoltre qualora la nuova disciplina, nel caso di specie la decisione della Commissione Europea, sia sopravvenuta in corso di causa è consentita la produzione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica ((da ultimo Cass. 19/10/2023, n. 29081).
5.4. Il giudice del merito, di conseguenza, è chiamato a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile. A tal fine, egli dovrà: i ) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii ) tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii ) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece, la relativa prova, riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26/07/2022, n. 23379; Cass. 21/11/2019, n. 30373).
Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. 26/09/2017, n. 5224).
5.5. La CTR non si è attenuta a questi principi in quanto, nonostante l’Agenzia delle entrate avesse rilevato l’esclusione dal beneficio
essendo i contribuenti titolari di redditi di impresa, si è limitata a rilevare che sussistevano i presupposti per il rimborso in quanto per il triennio 1990-1992 l’importo richiesto era inferiore al tetto del de minimis, omettendo l’accertamento di tutti i presupposti di cui al punto precedente.
6. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che renderà congrua motivazione e la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2025