Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 133/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, CONCETTA COGNOME, NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto all’indirizzo pec
-controricorrenti-
avverso
SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGREGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA, SEZ. DIST. DI SIRACUSA n. 1918/2016 depositata il 16/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 3 dicembre 2007, il contribuente NOME COGNOME presentava istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della disciplina speciale connessa agli eventi sismici che colpirono la Sicilia Orientale nel dicembre 1990, di cui alla l. n. 289/2002, dell’art. 3 quater d.l. n. 300/2006, e dell’art. 36 bis della l. n. 31/2008.
Formatosi il silenzio rifiuto, dell’affare era investito il giudice di prossimità che apprezzava le ragioni di parte contribuente, con sentenza confermata in appello, dove subentravano le eredi dell’originario contribuente, sig.e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria anche di costituzione del nuovo difensore, ribadendo altresì richiesta de l ristoro di cui all’art. 96 del codice di procedura civile.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289/2002; degli articoli 11 e 14 RAGIONE_SOCIALE disposizioni prelim inari al codice civile; dell’art. 3, primo comma, l. n. 212/2000; dell’art. 3, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997; dell’art. 2033 del codice civile.
Nella sostanza, si afferma che la legislazione speciale di favore si applica solo a chi non ha versato le imposte, non a chi le ha versate (anche tramite sostituto di imposta) e ne richiede il rimborso.
1.2. Con il secondo motivo si avanza censura ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione
dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, nonché degli articoli 12 e 14 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile, nonché dell’art. 112 del medesimo codice di procedura civile.
Nel concreto, si afferma non essere possibile il rimborso al contribuente di imposte versate in suo nome dal sostituto di imposta -datore di lavoro.
1.3. Con il terzo motivo si profila doglianza sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, della l. n. 289/2002 e dell’art. 21, secondo comma, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, degli articoli 12 e 14 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile, nonché dell’art. 112 del codice di procedura civile.
Nello specifico, in via gradata si oppone la tardività della domanda di rimborso, proposta il 3 dicembre 2007, poiché dovrebbe trovare applicazione il meccanismo del limite biennale al rimborso, per fatti successivi al pagamento dell’imposta.
Va esaminata con priorità l’eccezione di tardività del motivo sulla tardività della domanda di rimborso, non presente in primo grado. In secondo luogo, si eccepisce l’inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte.
2.1. L’eccezione di ius novorum non può essere scrutinata, poiché la parte contribuente non riporta gli stralci degli atti dei gradi di merito da cui si desume che la questione non era stata proposta in primo grado, ai fini della completezza ed esaustività del motivo.
2.2. Neppure è fondata l’eccezione di inammissibilità per contrarietà del ricorso alla consolidata giurisprudenza, atteso che l’Avvocatura generale dello Stato, consapevole dell’indirizzo, ne chiede il ripensamento, offrendo nuove argomentazioni.
Il ricorso può quindi essere esaminato.
Il primo motivo è infondato.
Il diritto alla restituzione degli importi versati è retto da due rationes di rilevanza costituzionale: da un lato il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione per cui i tributi debbono essere corrisposti in ragione della ricchezza prodotta, criterio non rispettato se il tributo fosse trattenuto a c hi l’ha pagato, in disparità di trattamento rispetto a chi non l’ha pagato, verrebbe quindi indebitamente premiato; dall’altro il principio di eguaglianza di cui all’art. 3, secondo comma, della stessa Carta, per cui non è giustificata la differenza di trattamento per il solo fatto di aver pagato la somma del tributo erariale.
Ed infatti, in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l’importo superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007.
Più precisamente, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ” ius superveniens ” favorevole al
contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” (cfr. Cass. VI-5, n. 4291/2018, V, n. 9577/2012).
Parimenti infondato è il secondo motivo, laddove si sostiene che le imposte non possono essere rimborsate al contribuente, quando siano state versate dal sostituto d’imposta. È vero il contrario, trattandosi di prelievo sulla ricchezza del contribuente, operato dal sostituto che ha agito in suo nome e conto. Ed infatti, la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa -può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (cfr. Cass. V, n. 5498/2020, ma già n. 18905/2016).
Nemmeno il terzo motivo può essere accolto, poiché -in ragione della specialità della disciplina- è ormai principio acquisito che l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate in ragione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni riconosciute dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1° marzo 2008 (cfr. Cass. V, n. 29913/2020, ma già 4291/2018).
Conclusivamente, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione dell’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia, alla specialità della legislazione ed alle argomentazioni avanzate dal Patrono erariale.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte controricorrente, complessivamente liquidate in €.tremilacinquecento/00 per onorari, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME