Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24326/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con l’elezione d i domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria regionale per la Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – n. 3315/05/2019, pronunciata il 10 gennaio 2019 e depositata il 23 maggio 2019, non notificata. 2023 e
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre del 4 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente impugnava il silenziorifiuto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -in relazione all ‘istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori RAGIONE_SOCIALE‘Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva le ragioni del contribuente.
Sul gravame de ll’ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Il contribuente esperiva azione di ottemperanza chiedendo il pagamento integrale di quanto spettante a titolo di rimborso, ulteriore rispetto al 50% già versato. La Commissione accoglieva il ricorso, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto ancora dovuto.
Insorge l’ufficio affidandosi ad un unico mezzo, cui replica il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
Con il solo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) , parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per l’erronea
interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa applicata, atteso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spettanza del rimborso in misura ulteriore rispetto al 50% già versato. Con l’unico mezzo di censura l’RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE‘operato del giudice d’ottemperanza che, a fronte del giudicato formatosi, cristallizzante il diritto al rimborso del contribuente, ha ritenuto dovuta l’eccedenza rispetto al pagamento effettuato, pari al solo 50% di quanto spettante, così falsamente applicando la falcidia di cui all’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Segnatamente, a pagina 2, secondo capoverso, RAGIONE_SOCIALE sentenza qui in scrutinio, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha ritenuto non applicarsi lo ius superveniens ai giudizi pendenti, compreso quello RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che resterebbe quindi impermeabile alla novellazione normativa, incapace di incidere su rapporti giuridici ormai definiti ed esauriti nella loro vicenda costitutiva o dichiarativa, seppur rilevanti solo ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione.
Così non è . All’opposto, l’orientamento d i questa Corte di legittimità è nel senso RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE ius superveniens al giudizio di ottemperanza, con i limiti di seguito specificati.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ‘Occorre verificare se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano, e pertanto se risulti fondata la tes i del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza secondo cui la corresponsione del rimborso possa essere legittimamente limitata al 50% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare riconosciuto al contribuente (…) con la seguente decisione la Cassazione, sez. V, 24.5.2022, n. 16830, adottata in analo ga vicenda, ha affermato che ‘come questa Corte ha più volte ribadito ( ex multis , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito
stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di di ritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI -V, 13.4.2022, n. 15789. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, i nvocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno controricorrente, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VIV, 22.11.2017, n. 29900)’ (Cass., n. 22914 del 2023).
Pertanto, ‘l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente. L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui reddit i e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del
2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l”effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla demateria lizzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettu arlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può
essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria n el pertinente capitolo di spesa’ (cfr. Cass. sez. V, n. 22914 del 2023).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, finendo col negare a monte l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in sede di ottemperanza, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile -nei modi e con gli effetti sinora chiariti- in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ridetta normativa). Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisat o, RAGIONE_SOCIALE disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – in diversa composizione, affinché provveda in conformità al prefato principio, ad essa demandandosi anche la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per la Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE– in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.