Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24326/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME con l’elezione d i domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAILpecEMAILordineavvocaticatania.it
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia -Sezione staccata di Catania – n. 3315/05/2019, pronunciata il 10 gennaio 2019 e depositata il 23 maggio 2019, non notificata. 2023 e
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre del 4 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME
RILEVATO
Il contribuente impugnava il silenziorifiuto dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale Catania -in relazione all ‘istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.
La CTP di Catania accoglieva le ragioni del contribuente.
Sul gravame de ll’ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Il contribuente esperiva azione di ottemperanza chiedendo il pagamento integrale di quanto spettante a titolo di rimborso, ulteriore rispetto al 50% già versato. La Commissione accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia al pagamento di quanto ancora dovuto.
Insorge l’ufficio affidandosi ad un unico mezzo, cui replica il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
Con il solo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) , parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per l’erronea
interpretazione della normativa applicata, atteso il riconoscimento della spettanza del rimborso in misura ulteriore rispetto al 50% già versato. Con l’unico mezzo di censura l’Agenzia delle Entrate si duole dell’operato del giudice d’ottemperanza che, a fronte del giudicato formatosi, cristallizzante il diritto al rimborso del contribuente, ha ritenuto dovuta l’eccedenza rispetto al pagamento effettuato, pari al solo 50% di quanto spettante, così falsamente applicando la falcidia di cui all’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Segnatamente, a pagina 2, secondo capoverso, della sentenza qui in scrutinio, il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto non applicarsi lo ius superveniens ai giudizi pendenti, compreso quello dell’ottemperanza che resterebbe quindi impermeabile alla novellazione normativa, incapace di incidere su rapporti giuridici ormai definiti ed esauriti nella loro vicenda costitutiva o dichiarativa, seppur rilevanti solo ai fini dell ‘ esecuzione.
Così non è . All’opposto, l’orientamento d i questa Corte di legittimità è nel senso dell’applicabilità dello ius superveniens al giudizio di ottemperanza, con i limiti di seguito specificati.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ‘Occorre verificare se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano, e pertanto se risulti fondata la tes i del giudice dell’ottemperanza secondo cui la corresponsione del rimborso possa essere legittimamente limitata al 50% dell’ammontare riconosciuto al contribuente (…) con la seguente decisione la Cassazione, sez. V, 24.5.2022, n. 16830, adottata in analo ga vicenda, ha affermato che ‘come questa Corte ha più volte ribadito ( ex multis , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di di ritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI -V, 13.4.2022, n. 15789. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, i nvocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VIV, 22.11.2017, n. 29900)’ (Cass., n. 22914 del 2023).
Pertanto, ‘l’avente diritto al rimborso che, per effetto della descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente. L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell’effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui reddit i e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del
2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l”effettuazione’ del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della Direzione Centrale Amministrativa dell’Agenzia delle Entrate; circolare dell’Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla demateria lizzazione dello speciale ordine di pagamento), l’Agenzia delle E ntrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell’ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettu arlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione. L’ordine può
essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria n el pertinente capitolo di spesa’ (cfr. Cass. sez. V, n. 22914 del 2023).
Nel caso di specie, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, finendo col negare a monte l’applicabilità dell’art. 16 -octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in sede di ottemperanza, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile -nei modi e con gli effetti sinora chiariti- in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisat o, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania – in diversa composizione, affinché provveda in conformità al prefato principio, ad essa demandandosi anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per la Sicilia -Sezione staccata di Catania- in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.