Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19388/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in SIRACUSA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3436/2023 depositata il 12/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il sig. NOME faceva richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE imposte versate in eccesso rispetto alla soglia del 10% per le annualità 1990 -1991 -1992, in relazione alle vicende relative al c.d. sisma di Santa Lucia, che aveva colpito in data 13/12/1990 le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente, che svolge attività di farmacista ed è titolare di reddito d’impresa, presentava apposita dichiarazione.
A fronte del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso, il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso del medesimo contribuente, come disposto dalla sentenza n.1279/2019 emessa dalla C.t.p. di Ragusa, sez.5 e depositata in data 11/11/2019, per quanto riguarda l’IRPEF richiesta in restituzione; la medesima sentenza accoglieva invece parzialmente il ricorso quanto all’ILOR.
Anche il successivo appello del contribuente è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia -sez. Catania che, con la sentenza n.3436/05/2023, depositata il 12/04/2023, negando il diritto del sig. NOME, titolare di reddito d’impresa, in quanto lo stesso non aveva fatto riferimento ai danni subiti a causa del sisma, limitandosi ad opporre il rigetto (e prima ancora la stessa richiesta di rimborso) sulla scorta dei mutevoli
indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia. La sentenza inoltre richiamava la decisione di Cass. n. 1231/2020, ritenendo che la deduzione e dimostrazione dei detti danni costituisse il presupposto per derogate al divieto di aiuti di stato.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi. Nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, si ricorda che il legislatore, con la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 665, ha previsto il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte pagate per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. L’articolo 1, comma 665 della legge 190/2014 esclude il diritto al rimborso nei confronti di quei soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea. Si applica perciò il regime de minimis, con conseguente necessità di accertare che nel triennio di competenza gli aiuti di stato non superino la soglia di 200.000 Euro. In fatto, il contribuente (esercente l’attività di farmacista) chiede la restituzione del 90% dell’IRPEF pagata negli anni 1990, 1991, 1992 per la somma complessiva di 134.235,467 euro.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio ed ha, altresì, depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso sono compendiati come segue:
1° motivo: Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e, specularmente, dell’art.36 del d.lgs. 546/1992, deducendosi la nullità della sentenza in quanto solo apparentemente motivata.
2° motivo: Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 132 comma 2 n.4) c.p.c. e speculare art. 36 del d.lgs.546/1992, sotto il profilo dell’omessa valutazione della prova.
3° motivo: Art. 360 comma 1 n.3 del c.p.c. in relazione all’art.115 del c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.9 co.17 della legge 289/2002, nonché dell’art.107, § 2, lett. b) del TFUE, e dell’art.2697 del c.c. in tema di onere della prova.
4° motivo: Art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 comma 1 c.p.c., sotto il profilo della mancata valutazione della prova.
Si evidenzia per maggiore intellegibilità della decisione che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore:
‘ (…) Esaminati i motivi congiuntamente, il presente ricorso è da ritenersi infondato.
In materia di agevolazione tributaria, con particolare riferimento ai limiti di applicabilità del beneficio rappresentato dal diritto al rimborso della quota pari al 90% dell’Ilor e dell’Irpef versate nel triennio 19901992 previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, in considerazione dello ius superveniens in ambito comunitario (decisione Comm. UE n. 5549/2015) è escluso il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate per tutti quei soggetti che svolgono attività di impresa, a meno che non si tratti di aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, per i quali il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista
dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (“de minimis”) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto “de minimis”. Una volta accertato che il contribuente svolge un’attività economica (professionale), il giudice del merito dovrà di conseguenza verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione UE). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; il) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (cfr. Cass. n. 22377 del 2017 che richiama Cass. n. 11228 del 2011: conf. n. 29905/2017, cit.); iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla
soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. n. 14465/2017).
Nel caso di specie il ricorrente (titolare di farmacia in Ragusa) produceva sia nel primo grado di giudizio che nel secondo due distinte dichiarazioni al fine di farsi riconoscere il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte richiesto in applicazione del c.d. regolamento ‘de minimis’ (cfr. Cass. Ord. N. 1231/2020 e Cass. Ord. 5923/2019).
La C.G.T di II grado, in conformità con la decisione della C.T.P. di Ragusa, ha correttamente motivato nella sentenza impugnata dal ricorrente che il contribuente non aveva i requisiti prescritti dalla legge per l’ottenimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, in quanto non aveva dimostrato il mancato superamento della soglia de minimis per i due anni precedenti al primo anno per il quale ha chiesto il rimborso, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente ‘.
3. Il Collegio condivide tali argomentazioni.
Può inoltre aggiungersi quanto segue.
In relazione al primo motivo, deve osservarsi che secondo un orientamento ormai consolidato si può parlare di vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 -1, ord. n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061 -01; in precedenza anche Sez. L, ord. n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 -02, secondo cui ‘il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art.
111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito’). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, seppure sinteticamente, da conto del percorso argomentativo seguito in modo chiaro, tanto è vero che il contribuente ne ha apprezzato senza dubbio il contenuto, pur non ritenendolo -come ovvio -condivisibile.
In relazione alle contestazioni riguardanti l’erroneo rilievo probatorio che -a dire del ricorrente -la sentenza impugnata avrebbe dimostrato per le due dichiarazioni versate nel corso del giudizio, circa il mancato superamento del regime de minimis, si deve evidentemente ricordare che Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 03) ha affermato esplicitamente che ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’. Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Sez. 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 01), ha ritenuto che ‘La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della
maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito’. Sulla differenza fra valutazione probatoria del documento ed errore revocatorio cfr. altresì Sez. 3, sent. n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 -02, nonché da ultimo Sez. U, sent. n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 -01, la quale ha affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale’.
Va rilevato, quindi, che nella misura in cui il contribuente si duole, in sostanza, della valutazione dell’intrinseco valore probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni scritte che ha reso nel corso del giudizio (di cui la prima egli stesso ha evidentemente reputato l’insufficienza, tanto da depositare in appello una diversa dichiarazione), la censura appare inammissibile.
Ma, come ha osservato la proposta di definizione, ove il complesso dei motivi è invece inteso a contestare la contrarietà a diritto della decisione, si deve rilevare che -come è pacifico dal tenore obiettivo RAGIONE_SOCIALE stesse dichiarazioni -nessun riferimento a pretesi
danni subiti dal sisma il contribuente ha mai dedotto (e tantomeno dimostrato) al fine di apprezzarne l’esistenza ed il collegamento causale con la richiesta di rimborso dei tributi versati che, ove riguardino redditi di impresa, al fine di non incorrere nel divieto di aiuto di stato -indipendentemente dal triennio oggetto di dichiarazione -devono appunto ricollegarsi causalmente a tali danni subiti di cui costituiscono un rimborso in misura (questa sì) forfettaria.
Ed allora, a ben vedere, risulta assorbente rilevare -anche rispetto ai pretesi vizi motivazionali e valutativi oggetto di doglianza -che in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina “de minimis”, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso. (Vds. Sez. 6 – 5, ord. n. 27053 del 14/09/2022, Rv. 665860 -01; nel medesimo senso anche Sez. 5, ord. n. 2208 del 25/01/2019, Rv. 652369 -01). La mancata deduzione e prova dei danni subiti emerge, come rilevato, pacificamente dagli atti di causa.
In definitiva, i motivi di ricorso congiuntamente esaminati devono essere respinti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.900, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800, oltre a spese prenotate a debito;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.900 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre