Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, nato ad Augusta il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE, avvocato cassazionista del Foro di Siracusa);
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della SICILIA, sezione staccata di Siracusa, n. 8782/2022, depositata in data 18 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente chiedeva il rimborso del 90 % delle imposte (IRPEF) versate per il periodo dal 1990 al 1992, e ciò a seguito del rigetto dell’istanza da
Ottemperanza sisma impresarimborso
sisma 1990
parte dell’amministrazione. La CTR con sentenza n. 25/2017 riconosceva il diritto al rimborso rigettando l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado di analogo contenuto.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE erogava il 50 % del credito, e quindi il contribuente proponeva ricorso in ottemperanza, deciso con la sentenza qui impugnata che accoglieva il ricorso stesso. L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
Il contribuente ha infine depositato memoria illustrativa a mezzo della quale ha altresì dato atto dell’avvenuto pagamento dell’ulteriore importo.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 69 e 70, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 665, l. n. 190/2014, 16-octies d.l. n. 91/2017, 29 d.l. n. 162/2019.
Si assume in particolare l’erroneità della decisione che, in contrasto con l’intento del legislatore, impone esborsi di denaro pubblico superiori alle previsioni legislative invocate.
1.1.Deve anzitutto prendersi atto dell’avvenuto pagamento dell’intero importo di rimborso, del ché da atto lo stesso controricorrente, che dà altresì notizia dell’avvenuta, conseguente chiusura del giudizio di ottemperanza.
Alla stregua di quanto precede va dichiarata cessata la materia del contendere.
Peraltro, ai fini della pronuncia sulle spese, occorre determinare la soccombenza virtuale e sotto tale profilo deve dirsi che il motivo di ricorso è infondato.
Va infatti osservato in proposito come la novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui
attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta così conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
Tanto premesso, nel caso di specie il giudice dell’ottemperanza ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo applicato l’art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; ed infatti ha ritenuto che la semplice incapienza del fondo non determinava la cessazione della materia del contendere, ha dato il termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà il commissario ad acta, ove l’amministrazione non abbia provveduto, a provvedere ‘secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte’, e cioè in conformità a quanto sopra specificato.
Le spese vanno quindi poste a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente.
P. Q. M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.875,00, oltre rimborso forfettario 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi € 200,00, il tutto con distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO, che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, 18 e 19 giugno 2024