Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10590 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
OTTEMPERANZA SISMA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; -controricorrente
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania, n. 347/2022 depositata il 18 gennaio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva infondata la propria domanda di ottemperanza relativa a pronuncia che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta versata negli anni 1990/92 a seguito del sisma, come previsto dall’art. 9, l. n. 289/2002. In particolare l’amministrazione, in seguito all’entrata in vigore della l. n. 123/2017, aveva versato solo il 50 % dell’importo dovuto sulla base della prevista certificazione MEF.
L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso
Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 14, d.l. n. 669/1996, avendo erroneamente stabilito la CTR che in presenza della certificazione MEF circa l’insufficienza dei fondi non vi sarebbe luogo alla soddisfazione integrale del credito.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ ormai costante l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice dell’ottemperanza, nel caso di verificata incapienza ai sensi della norma succitata deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati’. Pertanto, l’eventuale verificata incapienza suddetta non determina l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sin die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo (in tal senso Cass. n. 16830/22).
L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado della SiciliaCatania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025