Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Silenzio-rifiuto istanza di rimborso Irpef sisma Sicilia 1990
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore (C.F.: CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; posta elettronica certificata: EMAIL), presso i cui Uffici si domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nato in Avola (SR) il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Avola (SR), alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE N; pec: EMAIL; fax:NUMERO_TELEFONO), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 686/04/23 emessa il 04.11.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, depositata il 23/01/2023 e notificata il 23/01/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il silenziorifiuto sull’istanza di rimborso Irpef del 18.01.2008 da lui presentata all’RAGIONE_SOCIALE del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate per gli anni 1990 -1992 in quanto residente a Siracusa, comune terremotato, (cd. sisma ’90), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, ritenendo documentate, da parte del contribuente, le imposte versate per le annualità in questione, e disponeva il rimborso al ricorrente del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, oltre gli interessi.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia dichiarava l’estinzione del giudizio, in presenza di una manifestata volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di non coltivare il giudizio.
Nelle more del predetto giudizio di appello, con ricorso per ottemperanza depositato il 7.1.2021, il COGNOME, deducendo il mancato integrale rimborso da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (essendo ancora dovuto il saldo pari ad euro 6.805,07, oltre interessi), nonostante fosse stata ritualmente messa in mora di quanto dovuto in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, richiedeva alla Sezione Staccata di Siracusa RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia l’adozione dei provvedimenti necessari all’ott emperanza del contenuto RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza. Tale procedimento di appello per ottemperanza si concludeva con sentenza n. 686/2023 del 14.11.23 che, accogliendo il ricorso, ordinava all’RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione del giudicato formatosi, rinviando per gli ulteriori incombenti, ex art.70 del d.lgs. n. 546, ad apposita udienza di verifica.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla pregiudiziale richiesta di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, sollevata dall’Ufficio nell’ambito RAGIONE_SOCIALE proprie osservazioni, in particolare non rilevando che la sentenza RAGIONE_SOCIALE ex Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 1308/05/2016 (sulla quale si era poi innestato il giudizio di ottemperanza) era stata depositata in data 21 marzo 2016, e dunque prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 6 febbraio 2017, n. 22 – avvenuta in data del 13 marzo 2017 -che ha reso pienamente operative le disposizioni di cui al nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 69 del citato d.lgs. n. 546/92, con la conseguenza che era applicabile al caso di specie il previgente articolo 69, secondo cui le sentenze in questione sono esecutive solo dopo il passaggio in giudicato.
1.1. Il motivo è infondato.
Secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel caso di specie, al momento del deposito telematico del ricorso per ottemperanza, avvenuto in data 7 gennaio 2021, non era stata ancora depositata la sentenza di appello n. 4763/04/22 (deposito avvenuto in data 19 maggio 2022), per cui la sentenza di primo grado, ancora suscettibile di impugnazione, non era passata in giudicato.
Tuttavia, in senso contrario va rilevato che, in tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze passate in giudicato e, per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11908 del 12/04/2022).
In particolare, in materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha
previsto la provvisoria esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che, ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, l’Amministrazione ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza versata (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la <>, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la <>, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le Direzioni Provinciali sono competenti esclusivamente a stabilire se il contribuente abbia o meno diritto al rimborso, ma non possono portare ad esecuzione tale tipo di comando giudiziale, dal momento che l’erogazione materiale del rimborso coinvolge gli organi centrali a ciò deputati.
2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Per costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, lo ius superveniens introdotto dall’art. 16 -octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 -essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la
riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi -non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis , Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300). A supporto di tale conclusione, oltre al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE stesso plesso normativo sopra richiamato, questa Corte ha poi rilevato che è ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).
In questa cornice interpretativa, merita rammentare, per la spiccata affinità con il caso di specie, che la Corte, a proposito RAGIONE_SOCIALE limitazione RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo agli aventi diritto in base alla cd. legge Pinto per irragionevole durata del processo, ha chiarito che «Affatto priva di rilevanza è l’eccezione d’illegittimità costituzionale formulata con riguardo all’articolo 3, comma 7, RAGIONE_SOCIALE citata legge 89/2001, che limita l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo agli aventi diritto entro i limiti del le risorse di bilancio annualmente disponibili. on sussiste, infatti, nel caso concreto, il diritto RAGIONE_SOCIALE parte a percepire un qualsiasi indennizzo, e ciò comporta comunque l’inoperatività di detta norma, la quale, del resto, non potrebbe mai trovare applicazione in sede di cognizione, ma solo, eventualmente, in fase di esecuzione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione.» (Cass. 10/04/2003, n. 11715, in motivazione).
2.2. Tale condivisibile orientamento, al quale va dato seguito, non inscrive dunque lo ius superveniens all’interno RAGIONE_SOCIALE disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma entro quella procedimentale RAGIONE_SOCIALE sua attuazione. Sul
versante giudiziario, il risvolto di una simile opzione ermeneutica risiede in ciò, che la relativa questione, estranea al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, appartiene necessariamente al giudizio d’ottemperanza, nel quale il diritto al rimborso viene attuato. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ha eccepito la rilevanza dei limiti in questione nell’àmbito del giudizio di cognizione diretto ad accertare il diritto al rimborso, la Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato, se non inammissibile, ribadendo che la sede nella quale avrebbe potuto essere dedotto era quella del giudizio sull’esecuzione e/o l’attuazione del diritto accertato (cfr., ex multis , le citate Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300).
Non sfugga, però, l’ineluttabilità, logico -giuridica, di tale conclusione, giacché quantificare limitazioni e riduzioni (percentuali o persino integrali) di un rimborso, in relazione ad un determinato stanziamento di pubbliche risorse ed alla concomitanza di domande di diversi aventi diritto, da un lato, presuppone che il singolo importo da limitare sia stato definitivamente determinato (e dunque irrevocabilmente accertato, ove sia stato controverso in giudizio); dall’altro, richiede la valutazione di circo stanze (le risorse stanziate e la loro capienza in rapporto alle altre domande) ‘esterne’ alla fattispecie di pertinenza di ciascun contribuente, che sono estranee al thema decidendum del giudizio sulla singola domanda di rimborso e che verranno necessariamente a definirsi solo quando il relativo diritto al rimborso sarà ormai determinato nell’ an e nel quantum ed entro quei limiti sarà attuabile.
2.3. Traendo le fila del ragionamento, la Corte ha già chiarito come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a segu ito di contenzioso con l’Amministrazione. E infatti si è affermato che «È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal
comma 665 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017» (Cass. 15/03/2019, n. 7368, in motivazione). Nello stesso senso, si è soggiunto che «In tema di rimborso Irpef, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta versata» (Cass. 14/10/2021, n. 28108). Si tratta, anche in questo caso, di una conseguenza logica necessaria: se la questione non appartiene al giudizio di cognizione e, pertanto, l’Amministrazione non la può porre nella fase in cui il diritto al rimborso venga definitivamente accertato, la si potrà dedurre nel giudizio in cui lo stesso diritto venga attuato e debbano applicarsi, ratione temporis , le norme che disciplinano e limitano la sua attuazione. Diversamente opinando, infatti, l’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, sarebbe una norma vuota, mai concretamente applicabile.
2.4. Sulla premessa che la disciplina in questione trovi la sua sede naturale nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passata in giudicato. Ebbene, l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16 -octies, del d.l. n. 91 del 2017, e poi dall’art. 29, del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (da ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente.
Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario. In sostanza, quindi, l’avente diritto al rimbor so che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente. A tale conclusione conduce innanzitutto la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE norme, che si riferiscono unicamente all”effettuazione dei rimborsi’, e non al diritto sostanziale che ne è oggetto. D’altra parte, anche il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (con riferimento alla fattispecie, ante già richiamata, RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘legge Pinto’, assimilabile a quella sub iudice ), ha concluso nello stesso senso, chiarendo che «Il denunciato art. 3, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 375 del codice di procedura civile) – nel testo risultante dalla modifica da ultimo introdotta dall’art. 55, comma 1, letter a c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – stabilisce che ‘L’erogazione degli indennizzi agli aventi di ritto avviene nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili’ Tale disposizione, ovviamente, non comporta che l’esaurimento dei fondi destinati (in bilancio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione erogante) al pagamento degli indennizzi in questione escluda in via definitiva l’ade mpimento dei giudicati di condanna ex lege n. 89 del 2001, con riguardo ai quali non vi siano al momento risorse disponibili. Comporta bensì unicamente che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, il pagamento degli indennizzi di che trattasi sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE correlative risorse, ed avvenga, quindi, in ritardo rispetto alla data di
intervenuta definitività del titolo» (Corte cost., sent. n. 157 del 2015, punto n. 2 RAGIONE_SOCIALE motivazione).
E, con riferimento ai limiti introdotti dalla medesima ‘legge Pinto’, anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo ha affermato il principio secondo il quale la mancanza di risorse finanziarie non può costituire di per sé sola la ragione per non adempiere un debito riconosciuto giudizialmente (Corte EDU, 29/03/2006, COGNOME c. Italia, § 90; cfr. anche Corte EDU, 21/12/2010, Gaglione c. Italia, §§ 35 e 17).
Infine, il contenimento RAGIONE_SOCIALE rilevanza dei limiti di stanziamento alla sola fase procedimentale di attuazione del rimborso corrisponde anche a un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014, per evitare la possibile disparità di trattamento, contrastante con l’art. 3, Cost., che verrebbe altrimenti a crearsi tra i contribuenti i quali, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE n. 289 del 2002, non hanno versato il 90% RAGIONE_SOCIALE‘Irpef di cui agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, e fruiscono integralmente RAGIONE_SOCIALE relativa agevolazione, ed i contribuenti che, avendo a loro volta diritto allo stesso beneficio, hanno invece integralmente versato l’Irpef relativa ai medesimi periodi, e debbono pertanto anch’essi poter e recuperare interamente il 90 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, pagato in eccedenza. Infatti, per la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte, «In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica RAGIONE_SOCIALE posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ‘ius superveniens’ favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ‘ex post’» (Cass. 01/10/2007, n. 20641). La stessa
decisione puntualizza che «diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento – peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante RAGIONE_SOCIALE legge – tra soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti princìpi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio RAGIONE_SOCIALE riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo».
2.5. Per i motivi appresso indicati, è da escludere che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al punto che precede) RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies, del d.l. n. 91 del 2017, e del conseguente provvedimento di attuazione del dire ttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale. In primo luogo, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% RAGIONE_SOCIALE‘impo sta) 3, Cost. In secondo luogo, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell’aspettati va di intangibilità RAGIONE_SOCIALE relativa normativa, tanto meno in settori (come quello fiscale) in cui è necessario -e dunque ragionevolmente prevedibile -che le norme in vigore vengano continuamente adeguate al mutare RAGIONE_SOCIALE congiuntura economica (cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411, e la giurisprudenza comunitaria ivi richiamata). Infine, attraverso il plesso RAGIONE_SOCIALE normativa di attuazione in esame, il legislatore, misurandosi con la limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale, e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime e i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento efficacemente perseguito,
peraltro, tramite un sistema procedimentale che, operando l”effettuazione’ dei rimborsi in considerazione non soltanto RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘insieme RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato lasso di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di esse, e con ciò pone i singoli aventi diritto al riparo da ipotetiche sperequazioni entro il medesimo àmbito cronologico, procedimentale e finanziario. Fermo restando che, beninteso, il plafond RAGIONE_SOCIALE specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato, e, come si dirà, neppure ne inibisce definitivamente l’attuazione.
2.6. È il momento adesso di soffermarsi sui criteri ai quali dovrà attenersi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza. Il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, si è ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza di ottemperanza, presupponga che « allegato dall’Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15/03/2019, n. 7368, in motivazione), e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stato provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall’art. 16 -octies e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass. 23/03/2021, n. 8380, in motivazione). Tuttavia, queste conclusioni vanno armonizzate con le peculiarità del caso concreto e del giudizio di ottemperanza.
Non si può infatti trascurare: (i) che, per tutto quanto fin qui argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, ma integrano piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova che gravano sulle parti; (ii) la precipua natura ‘attuativa’ del giudizio di ottemperanza, e in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass.
20/06/2019, n. 16569, in motivazione) «Tale giudizio presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando con tenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e
ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.».
2.7. È dunque in questo contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha, in ogni caso, il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimit are l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da corrispondere, in considerazione RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 – octies, e del conseguente provvedimento direttoriale.
Si tratta, a ben vedere, RAGIONE_SOCIALE medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione, in sede di spontanea attuazione RAGIONE_SOCIALE sentenza de qua , nella quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta .
L’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l”effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del provvedi mento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente la sua attuazione, secondo gli strumenti a dispos izione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza.
D’altro canto, per la prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, §§ 6 e 7, con specifico
riferimento alle Agenzie fiscali e al giudizio di ottemperanza tributario; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento ‘ in conto sospeso ‘ di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 199 6, n. 669, convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (i.e. il dirigente responsabile RAGIONE_SOCIALE spesa), può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti, quali la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiv a, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti alla procedura esecutiva, e di consentire alla PRAGIONE_SOCIALEA. di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva. In altri termini, si mira a concedere alla P.A. il differimento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, per l’approntamento dei mezzi finanziari, occorrenti al pagamento dei crediti azionati, e si vuole evitare il blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa imputabile ai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un ‘ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola è suscettibile quindi di essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi
interessi. In dottrina è stato affermato che l’adozione del procedimento in conto sospeso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, costituisce un atto dovuto, finalizzato a superare la mancanza di fondi, e che l’inerzia può comportare per l’Amministra zione maggiori oneri patrimoniali e la conseguente responsabilità del funzionario preposto all’esecuzione concreta RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna al rimborso a favore del contribuente, per danno erariale, in relazione ai maggiori oneri patrimoniali derivanti a ll’Amministrazione finanziaria per effetto del ritardo nell’adempimento.
2.8. In definitiva, la soluzione interpretativa prescelta, che esclude la falcidia del credito accertato, così come la sua incerta dilazione, non soltanto è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenz ione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1), va letto alla luce del principio del ‘giusto equilibrio’ (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (conf. Corte EDU, in casi COGNOME vs. Francia e RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (Corte EDU in caso COGNOME vs. Italia).
2.9. In relazione al motivo di ricorso, la Commissione tributaria regionale, discostandosi dai princìpi di diritto sopra illustrati, ha erroneamente negato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 -octies, apparendole illogico, e non conforme all’art. 3, Cost., rit enere che il legislatore abbia voluto affermare che, esaurite le somme stanziate fino all’anno 2017, nessun altro rimborso vi sarebbe stato per gli anni successivi, in tal modo rimettendo all’arbitrio del fisco la scelta dei soggetti a favore dei quali effettuare il rimborso, con la conseguenza che vi sarebbero comunque diritti soddisfatti, anche soltanto in parte, ed altri invece non soddisfatti. Il giudice tributario di appello, invece, per le ragioni esposte in precedenza, avrebbe dovuto riconoscere l’ap plicabilità RAGIONE_SOCIALE ius superveniens in quanto vigente dal 13/08/2017, e quindi nella fase di esecuzione e attuazione del rimborso che esso mira a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza che, come risulta dagli atti di causa, è sta to introdotto dopo l’entrata in vigore
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 -octies. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, per assolvere in maniera esaustiva al compito devolutogli dalla legge in ordine al quomodo , ossia all’attuazione RAGIONE_SOCIALE pretesa del contribuente, deve adottare specificamente in sentenza quei provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che li ha omessi, e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, non essendo a tal fine sufficiente, in un’ottica di garanzia RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio, la mera riproduzione RAGIONE_SOCIALE fo rmula RAGIONE_SOCIALE‘articolo 70, o di altra formula, generica e anòdina.
3. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere, in accoglimento del secondo motivo, cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda attenendosi al principio di diritto che qui si ribadisce: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adìto dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, emanato il 26 settem bre 2017 dal direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 2022; Cass. n. 16289/22).
accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.4.2024.