Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4811 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4811  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che  ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 5198, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.12.2020, e pubblicata il 27.5.2021;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2004 -Sisma Sicilia – Rimborso del 90% -Convalida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -Corresponsione nella misura del 50% – Ottemperanza.
Fatti di causa
NOME COGNOME, a seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria alla sua domanda di rimborso, relativa al 90% dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002), proponeva ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie e, al termine del giudizio di merito, conseguiva dalla CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, la sentenza dep. il 9.10.2018, n. 4176, divenuta definitiva, con la quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 16.341,83 (sent. CTR ott., p. 1). L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria corrispondeva al contribuente circa il 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, per un importo di Euro 7.649,64.
Non avendo conseguito integralmente il pur deliberato rimborso, il contribuente proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania. Come anticipato, risulta peraltro incontestato che l’Ente impositore ha versato al contribuente un importo pari a circa il 50% del dovuto, oltre accessori, restando l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria debitrice RAGIONE_SOCIALE residua somma (sent. CTR ott., p. 1). Il giudice monocratico RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sez. staccata di Catania, reputava fondata la domanda del contribuente e, ritenuti integrati i presupposti di legge, nominava un commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti necessari al fine di assicurare attuazione al giudicato.
Avverso la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione  l’RAGIONE_SOCIALE  finanziaria,  affidandosi  ad  un  unico, articolato, motivo  di ricorso. Il  contribuente  resiste  mediante controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies , comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017, e succ. modd., degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2969 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e del Provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.9.2017, per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni richiamate, che ha previsto la riduzione del rimborso da corrispondere nella misura del 50%, ed aver erroneamente ritenuto che competesse all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria fornire una prova specifica RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza dei fondi destinati ai rimborsi in relazione al sisma del 1990.
 Occorre  preliminarmente  ribadire  che,  nel  caso  di  specie, risulta definitivamente accertato il diritto del  contribuente  ad ottenere il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate negli anni  dal  1990  al  1992,  nella  misura  del  novanta  per  cento  RAGIONE_SOCIALE somme versate.
2.1.  Rimane  invece  in  contestazione  se  la  modifica  legislativa introdotta dal D.L. n. 91 del 2017, come conv. e mod., il quale ha disposto  la  possibile  riduzione  al  50%  del  rimborso  spettante  ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso per intero la corresponsione del rimborso in caso di insufficienza o di superamento  RAGIONE_SOCIALE  risorse  stanziate  nel  bilancio  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano.
2.1.1. Occorre quindi osservare che presentava evidenti interferenze,  con  la  materia  oggetto  del  presente  giudizio,  la questione  sottoposta  alla  Corte  costituzionale  dalla  Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanze del 9 ottobre 2020, richiamate  anche  nella  sentenza  impugnata.  La  Consulta  si  è
pronunciata  con  sentenza  del  26.7.2022,  n.  197,  e  può  quindi procedersi alla definizione del giudizio.
3. In via preliminare occorre ancora rilevare che il contribuente ha criticato l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria per una pluralità di ragioni lamentando  innanzitutto  il consolidarsi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza  di legittimità in materia in senso conforme alle sue pretese.
Pare allora opportuno ricordare che questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di indicare la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. In materia, è stato già chiarito che ‘la disposizione di cui all’art. 70 del D.Lgs. n.546/92 – a mente RAGIONE_SOCIALE quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” -va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede’, Cass. sez. V, 1.12.2004, n. 22565 (conf., ex plurimis , Cass. 8.2.2008, n. 3057; Cass. 16.4.2014, n. 8830; 28.9.2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà,
doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
 La  questione  centrale  che  occorre  esaminare  nel  caso  di specie, su cui insiste l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria e sulla quale le parti  si  sono  confrontate,  è  se  il  rimborso  del  90%  RAGIONE_SOCIALE  imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione  passata  in  giudicato, possa  essere  ‘falcidiato’ nella misura del 50% a titolo definitivo.
La CTR, adita in sede di ottemperanza, ha statuito con chiarezza sul punto e, ricordato che il contribuente ha già conseguito il rimborso di circa il 50% RAGIONE_SOCIALE somme che gli sono dovute, ha ritenuto che egli abbia diritto al concreto versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore 50%, perché con la sentenza n. 4176/18 RAGIONE_SOCIALE CTR, passata in cosa giudicata, è stato riconosciuto il suo diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘intero importo richiesto, che deve perciò essere corrisposto. ‘Né può ritenersi che l’RAGIONE_SOCIALE abbia ottemperato alla suindicata sentenza … a nulla valendo la convalida in ordine al rimborso’, e risultando insufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE completa ottemperanza, ‘il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto’. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘non ha adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente’ (sent. CTR, p. 1 s.) di dimostrare la insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione dei rimborsi in questione.
In conseguenza il giudice RAGIONE_SOCIALE CTR ha nominato il Commissario ad acta incaricato di dare attuazione all’integrale rimborso.
In materia questa Corte di legittimità si è espressa ripetutamente, ed ha recentemente statuito, con la decisione Cass. sez.  V,  24.5.2022,  n.  16830,  adottata  in  analoga  vicenda,  che, ‘come questa Corte ha più volte ribadito ( ex multis , Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non  massimata),  i  limiti  quantitativi  al  rimborso  RAGIONE_SOCIALE  maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con
riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI-V, 13.4.2022, n. 15789.
6.1. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno controricorrente, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900).
6.2. Pertanto, ‘una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio  d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul  diritto  al  rimborso,  nel  caso  di  specie  accertato  con  sentenza passato in giudicato. Invero l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato
provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente , nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella  sostanza,  quindi, l’avente  diritto  al rimborso che,  per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo  per  metà  del  suo  credito,  o  addirittura  non  sia  stato  affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente …
L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione,
parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di
provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva,  e  l’assenza  di  disponibilità  finanziaria  nel  pertinente capitolo di spesa.
La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione , non solo è costituzionalmente orientata , per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo , rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia)’ (evidenza aggiunta).
6.2.1.  Al  fine  di  sintetizzare  le  conclusioni  RAGIONE_SOCIALE  valutazione espressa ed innanzi riportata, Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, ha  quindi  dettato  il  condivisibile  principio  di  diritto  secondo  cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente
per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza , deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso , non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (evidenza aggiunta, conf. cfr., tra le altre, Cass. sez. VIV, 15.12.2022, n. 36705).
6.3. Nel caso di specie, erra pertanto l’RAGIONE_SOCIALE ad affermare la tesi secondo cui la mera ‘convalida’ del rimborso, e la sua  corresponsione  nella  misura  del  50%  RAGIONE_SOCIALE  somme  dovute, come accertate  con  sentenza  definitiva,  possano  intendersi  quale completa ottemperanza al giudicato, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame.
6.4. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza avrebbe però dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
 Il  ricorso  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE  finanziaria  deve essere  quindi  accolto  nei  termini  sinora  precisati,  e  la  sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo , affinché proceda a nuovo giudizio nel rispetto del predetto principio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
Accoglie  nei  termini  di  cui  in  motivazione  il  ricorso  introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  RAGIONE_SOCIALE  Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza  perché,  in  diversa  composizione  e  nel  rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a disciplinare le spese di lite del processo di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.