Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4973/16/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sez.-dist. di Siracusa, depositata in data 1 dicembre 2015;
Tributi-rimborso RAGIONE_SOCIALE Sicilia. Lavoratore dipendente
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi a due motivi nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui, nella controversia avente ad oggetto diniego al rimborso dell’ Irpef degli anni 1990, 1991 e 1992, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente.
In particolare, il Giudice di appello confermava la sentenza della C.T.P., ritenendo che spettasse il chiesto rimborso attesa la particolare natura della legge n.289 del 2002, tesa a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi e che non si fosse verificata l’eccepita decadenza.
NOME COGNOME resiste con controricorso illustrato con deposito di successiva memoria.
Considerato che:
1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto spettante il chiesto rimborso malgrado il contribuente non ne fosse legittimato nella qualità di sostituito di imposta.
2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per omessa pronuncia sul fatto decisivo relativo alla rimborsabilità RAGIONE_SOCIALE ritenute in favore dei lavoratori dipendenti.
3.Dichiarato inammissibile, da subito, il secondo motivo, laddove, con assoluto difetto di specificità, la ricorrente non indica, neppure, per riferimento ai relativi atti, quando e come la questione sia stata
introdotta in giudizio, ad eguale sanzione di inammissibilità soggiace anche il primo motivo di ricorso. E, invero, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, nel difetto di specificità del mezzo di impugnazione come sopra illustrato e nella contestazione del controricorrente, la questione appare essere stata sollevata per la prima volta inammissibilmente solo nel giudizio di legittimità.
4. Peraltro, la questione è già stata affrontata e risolta da questa Corte che ha espresso il seguente condivisibile principio, ormai consolidato:<> (cfr. Cass.n.17472 del 14.7.2017; conf. Cass. n. 29399 del 13/11/2019).
5.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in complessivi euro 1.800,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024. Il Presidente