Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6706 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6706 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23092/2024 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA N. 2484/2024 depositata il 26/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 12 febbraio 2009, COGNOME NOME presentava istanza di rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE somme versate in eccedenza dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005 a titolo di Irpef ed addizionali in conseguenza RAGIONE_SOCIALE agevolazioni concesse ai soggetti colpiti dal sisma del 2002, giusta l’art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006.
Sull’istanza si formava il silenzio -rifiuto, che il contribuente impugnava.
Nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva la tardività dell’istanza, l’adita CTP di Catania, con sentenza n. 11544/2018 depositata il 12 novembre 2018, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto al rimborso, affermando che il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, iniziato a decorrere dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex lege n. 296 del 2006, è stato prorogato dall’art. 36 -bis l. n. 31 del 2008.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, accolto dalla CGT2 della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:
‘ essendo insorto il diritto alla restituzione successivamente alla data di pagamento, si rende applicabile il termine di decadenza biennale disposto dall’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92 che inizia a decorrere dal verificarsi del presupposto della restituzione .
Presupposto che, nello specifico, si realizza il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste dall’art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006.
Poiché il presupposto alla restituzione si è realizzato il 1° gennaio 2007, l’istanza di rimborso doveva prodursi entro il 1° gennaio 2009, termine novellato dall’art. 36 bis comma 2 del D.L. 248/2007 convertito in legge 31/2008.
L’appellato ha proposto domanda in data 2 febbraio 2009 e, quindi, tardivamente’.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con un motivo, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. Il contribuente depositava istanza di decisione, altresì insistendo, a mezzo di ampia memoria, nelle prese conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall’art. 36 bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto -legge n. 248 del 31 dicembre 2007 e del d.p.c.m. 25/07/2008. Dies a quo del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso decorrente dall’1/03/2008 di entrata in vigore della legge n. 31/2008. tempestività’ dell’istanza presentata in data 12.02.2009 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)’. ‘Deve ritenersi che ha errato e si è contraddetta la Corte di Giustizia Tributaria di II grado nel ritenere che tale termine decorra dall’1 gennaio 2007 data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006, seppur riconoscendo che il predetto termine è stato novellato dall’art. 36 bis comma 2 del D.L. 248/2007 convertito in legge 31/2008, entrato in vigore l’1/03/2008’. ‘Con la già citata legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto -legge n. 248 del 31 dicembre 2007, entrata in vigore l’1/03/2008, venivano riaperti tutti i termini per la definizione di somme dovute dai soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dagli eventi sismici 1990 e 2002’.
Come rilevato nella proposta di definizione anticipata – che il Collegio condivide – il motivo di ricorso è infondato, alla luce di Sez. 5, n. 36482 del 29/12/2023, Rv. 669888 -01, secondo cui
‘all’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% di tali imposte per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006’.
Fermo che al cospetto del superiore principio di diritto va corretta la motivazione della sentenza (la cui decisione è nondimeno corretta), merita di rilevare che, in motivazione (pp. da 4 a 7), la RAGIONE_SOCIALE. sviluppa una serie di condivisibili osservazioni, le quali di per sé offrono risposta alle tesi difensive riproposte ed ulteriormente argomentate in memoria:
‘1.2. n ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass. 12/09/2023, n. 26380) che, per un’analoga vicenda (sisma 1990), è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (dovute nei limiti del 10) per gli anni 1990 -1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3 -quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n.18205/2016) portata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10%, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto -legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Il complesso normativo appena richiamato (in disparte la circostanza che esso ha specificamente per oggetto il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990) evidenzia una diversa decorrenza del termine indicato per l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte già versate (1 marzo 2008, data di entrata in vigore della
legge n. 31 del 2008), rispetto a quello fissato per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (direttamente stabilito nel 31 marzo 2008).
In effetti, una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all’obbligo tributario, sia a chi l’abbia già assolto, essendo entrambi colpiti dall’evento naturale considerato pregiudizievole (cfr. Cass. 14 maggio 2014, n. 19037, relativa all’estensione della ratio in parola, propria della legislazione inerente al sisma Sicilia 1990, anche a quella relativa all’analogo evento che interessò la Puglia e le Marche, e con richiamo di quanto già stabilito dalla giurisprudenza con altri, analoghi eventi, cfr. Cass. nn. 3832 e 12083 del 2012 in ordine agli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte nel 1994), emerge e sopravvive comunque l’evidente differenza tra le due situazioni. Infatti, nel primo caso, a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e ad ottenere la restituzione dell’eccedenza già versata, si tratta soltanto di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso. Nel secondo caso, invece, si tratta di stabilire un termine entro cui chi non abbia già adempiuto debba porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento RAGIONE_SOCIALE necessarie somme di denaro.
È lo stesso legislatore, dunque, che per effetto RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni configura due diversi dies a quo.
Venendo al caso che ne occupa inerente al sisma del 2002, in proposito l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, stabilisce che ‘1011. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 , relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti
modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».
Dunque, anche in questo caso è stato previsto il beneficio della definizione agevolata e sussiste la stessa ratio che giustifica il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme già versate.
Ed anche in questo caso analoghe considerazioni giustificano, in ragione della differente situazione già sottolineata, la divergenza circa il dies a quo del termine di decorrenza per l’istanza di rimborso (da individuarsi anche in questo caso con la data di entrata in vigore della norma, ovvero la legge n. 296 del 2006, entrata in vigore l’1 gennaio 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1364, legge n. 296 del 2007), rispetto a quello previsto specificamente per gli adempimenti riconnessi alla definizione agevolata (individuato anche qui direttamente dalla legge, nel 30 giugno 2007).
Per tale ragione, dunque, non incidono sul dies a quo del termine per esercitare il diritto al rimborso, sorto sin dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, né la proroga (al 30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello « per la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti », disposta dall’art. 36 -bis, comma 2, della legge n. 31 del 2008; né la proroga (fino al 31 dicembre 2008) dello stato di emergenza disposta dal d.p.c.m. del 25 luglio 2008.
Ne deriva quindi che l’istanza di rimborso presentata pacificamente dalla contribuente in data 31 dicembre 2010 risulta tardiva, perché successiva al decorso del biennio decorrente dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (Cass. 12/09/2023, n. 26380, cit.).
Va quindi espresso il seguente principio:
«All’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, co. 1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% RAGIONE_SOCIALE imposte suddette per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi
vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, co.2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006»’.
A fronte di quanto precede, ed in particolare dell’espressa affermazione, preceduta da ampia analisi storico -sistematica, volta ad esplicitare che ‘non incidono sul dies a quo del termine per esercitare il diritto al rimborso, sorto sin dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, né la proroga (al 30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello « per la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti », disposta dall’art. 36 -bis, comma 2, della legge n. 31 del 2008; né la proroga (fino al 31 dicembre 2008) dello stato di emergenza disposta dal d.p.c.m. del 25 luglio 2008’, non coglie nel segno il rilievo (cfr . pp. 3 e 4 mem.) di mancato approfondimento, nel precedente in disamina, della tesi secondo cui l’art. 36 -bis l. n. 31 del 2008 avrebbe ‘agito anche sul ‘presupposto della restituzione’, spostando il ‘dies a quo’ del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 alla data di entrata in vigore della legge del 2008, ovvero l’1 marzo 2008′.
Alla stregua di detto precedente, l’art. 36 -bis l. n. 31 del 2009 ha inciso solo sul termine riguardante ‘la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti’, mentre ‘il dies a quo del termine di decorrenza per l’istanza di rimborso’, per regola generale, è ‘da individuarsi anche in questo caso con la data di entrata in vigore della norma, ovvero la legge n. 296 del 2006, entrata in vigore l’1 gennaio 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1364, legge n. 296 del 2007’.
Né in contrario vale, come fa il contribuente ‘funditus’ in memoria, richiamare l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 e con esso il brano del
suddetto precedente secondo cui, rispetto al sisma del 1990, ‘a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n.18205/2016) portata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10%, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto -legge 31 dicembre 2007, n. 248’.
Invero, l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 detta bensì una norma di natura interpretativa, tuttavia espressamente limitata al sisma del 1990, espressamente statuendo che
‘i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, , che hanno versato imposte per il triennio 1990 -1992 per un importo superiore al 10 per cento , hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa , al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto -legge 31 dicembre 2007, n. 248 ‘.
Nulla il predetto comma dispone riguardo al sisma del 2002, rispetto al quale, pertanto, venuta a maturazione l’eccedenza d’imposta per effetto dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, è dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione che, per regola generale, deve computarsi il termine biennale di richiesta del rimborso.
Ciò detto, è a precisarsi che, differentemente da quanto paventato in memoria (cfr. in part. p. 6 ss.), ove si adombra, pur senza formalizzarla, questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, la superiore conclusione non determina alcuna ingiustificata
disparità di trattamento né tra contribuenti virtuosi e non nell’ambito della disciplina del sisma del 2002 né tra questa e quella del sisma del 1990:
-sotto il primo profilo, par sufficiente rispondere con le acute osservazioni di Cass. n. 36482 del 2023, cit., laddove, come visto, evidenzia che ‘nel primo caso , a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e ad ottenere la restituzione dell’eccedenza già versata, si tratta soltanto di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso. Nel secondo caso , invece, si tratta di stabilire un termine entro cui chi non abbia già adempiuto debba porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento RAGIONE_SOCIALE necessarie somme di denaro’;
-sotto il secondo profilo, rileva che l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 costituisce esercizio di mera discrezionalità normativa, volta ad eliminare, a giudizio del legislatore, una situazione di incertezza venutasi nel frattempo a determinare (donde la natura meramente interpretativa della norma siccome costantemente riconosciuta da questa S.C.); discrezionalità che, tuttavia, per il sol fatto di non esser stata replicata anche relativamente al sisma del 2002, non genera alcuna violazione del canone d’irragionevolezza ex art. 3 Cost., non avendo il legislatore ritenuto – anche sulla scorta dell’esperienza del sisma del 1990 – non sussistere una situazione di incertezza bisognevole d’esser corretta attraverso un apposito intervento adeguatore.
Alla luce di quanto precede, il principio di diritto estratto da Cass. n. 36482 del 2023 si presta ad esser specificato, tenuto conto del caso concreto, nei seguenti termini:
all’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art.
1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% di tali imposte per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2002, si applica il termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006, non configurandosi alcuna ingiustificata disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al sisma del 1990, solo con riferimento al quale la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, per risolvere una situazione di incertezza normativa, ha espressamente stabilito che il suddetto termine decorresse dall’entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 2007.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (non potendo trovare accoglimento la richiesta del contribuente in memoria di vedersi assolto dall’aggravamento previsto da tali disposizioni, atteso che Cass. n. 36482 del 2023 è anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, la cui pregevolezza è bensì valutabile, ma in sede di quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese).
Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 7.500 (di cui euro 5.000 a titolo di spese propriamente dette ed euro 2.500 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.
Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito
nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME