Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1156 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
IRPEF -AGEVOLAZIONE EVENTI SISMICI IN SICILIA 1990 –NOME COGNOME –DATA_NASCITA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32492/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA -sezione staccata di SIRACUSA n. 4811/04/2019, depositata il 26 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
–NOME, con istanza presentata il 5 marzo 2009, richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ufficio di Augusta, in quanto residente nel territorio colpito dal sisma del dicembre 1990, il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette pagate nel triennio 1990-1992, in forza di quanto disposto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Decorso inutilmente il termine di gg. 90, il contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, il silenziorifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE in merito alla richiesta di rimborso in oggetto.
– La C.T.P. di Siracusa, con sentenza n. 542/01/2018 del 29 novembre 2011, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo in toto il diritto al rimborso.
-Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 4811/04/2019, pronunciata il 17 giugno 2019 e depositata in segreteria il 26 luglio 2019 , rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 28 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
-Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
RNUMERO_DOCUMENTO. N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. è ammissibile, in applicazione analogica del terzo comma dell’art. 380 -bis dello stesso codice, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione, altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare nel caso di specie, ovvero allorquando non si verta in materia di «decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra-processuale, il successivo percorso della giurisprudenza» (Cass., sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093; Cass. 20 novembre 2020, n. 26480); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame.
– Si procede alla succinta illustrazione dei motivi di ricorso.
7.1. – Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità d el ricorso introduttivo in primo grado, per mancanza, nell’istanza di rimborso , del quantum richiesto e della connessa prova di avere versato quanto appunto chiesto in restituzione.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, della VI direttiva n. 77/288/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee con sentenza 17 luglio 2008, in
causa n. C132/06 e dall’ordinanza della stessa Corte di Giustizia del 15 luglio 2015, nonché degli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e della Decisione della Commissione Europea C/2015-5549 final , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ., posto che, poiché parte dei redditi erano stati percepiti dal contribuente in qualità di socio amministratore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per le imposte versate per i redditi di partecipazione, il contribuente non aveva diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e della giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spettava ai soggetti che svolgevano attività economica e/o d’impre sa.
7.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla legge 3 agosto 20 17, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere applicato, la C.T.R., la normativa sopravvenuta che aveva dimezzato l’ammontare del rimborso.
– Così riassunti i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
8.1. – Il primo motivo è inammissibile.
Con la censura in esame sono state introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni di merito implicanti accertamenti di fatto (mancata indicazione del quantum richiesto; mancata prova circa l’avvenuto versamento di quanto richiesto in restituzione), che non risultano essere state trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; d’altra parte la ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione di dette questioni innanzi al giudice di merito, né ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al noto principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione (cfr. Cass. 1° febbraio 2021, n. 2192; Cass. 16 ottobre 2020, n. 22614; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804).
La doglianza è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art 36 6, secondo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto difetta di autosufficienza, non avend o l’RAGIONE_SOCIALE del le RAGIONE_SOCIALE né prodotto né riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione RAGIONE_SOCIALE dedotte omissioni.
8.2. – Il secondo motivo è invece fondato.
Ai sensi dell’art. 1 , comma 665, della l. 190/2014 , «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della pr otezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248».
Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C-2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne con essa contrastante: cfr. Cass.
26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 4 luglio 2014, n. 15354), con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la ce nere vulcanica del 2002) erano state adottate in violazione de ll’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T .F.U.E.) e, di conseguenza, ha concluso che esse «costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione).
Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa .
Nel caso di specie, una parte degli importi per i quali è stato chiesto il rimborso riguarda redditi di partecipazione in società di persone, che devono essere considerati redditi d’impresa. Infatti, nell’attuale sistema di imposizione sui redditi, il legislatore ha individuato come indice di capac ità contributiva la relazione tra il presupposto d’imposta e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio (‘per trasparenza’) del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione. Questa diretta imputazione del reddito è la conseguenza logica ed immediata del principio, accolto dal legislatore tributario, di ‘immedesimazione’ esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono, per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata o disgiunta della società rispetto ai soci, i quali, sul piano tributario, sono chiamati a contribuire alle pubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell’attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo (artt. 2261 e 2320 cod. civ.), che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell’indicato incremento patrimoniale e, dall’altro , rende
irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori (cfr. Corte cost. 17 settembre 2020, n. 201, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, T.U.I.R., censurato per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma e 113, secondo comma, Cost.)
Ne consegue che i soci RAGIONE_SOCIALE società di persone, in quanto titolari di redditi imputati a loro direttamente, ed in virtù del citato principio di ‘immedesimazione’ tra società e soci, sono da considerare soggetti esercenti attività d’impr esa, dovendosi far rientrare, quindi, i predetti soci tra soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione final .
Ciò premesso, nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso fosse titolare di redditi da partecipazione in società di persone.
Deve tuttavia verificarsi se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis .
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che « l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costitue ndo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di
sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento ‘de minimis’ applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408).
Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area col pita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra -compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguarda re l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 9 giugno 2017, n. 14465).
A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile. A tal fine, egli dovrà: i ) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii ) tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii ) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta
che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26 luglio 2022, n. 23379; Cass. 21 novembre 2019, n. 30373).
Al riguardo, occorre precisare che la prova RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/ 2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. 26 maggio 1998, n. 5224).
Nessun rilievo, peraltro, può avere, nel caso di specie, la circostanza che la società della quale il controricorrente era socio, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso (2007), fosse cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese (sin dall’anno 2001).
Il rimborso fiscale in questione, invero, riguarda pur sempre dei periodi d’imposta (1990 -19911992) in cui l’attività imprenditoriale svolta in forma societaria era in essere e pienamente operativa, per cui è con riferimento a tali periodi che deve valutarsi la natura di aiuto di Stato di tale forma di rimborso, indipendentemente da quando poi il diritto al rimborso è effettivamente sorto. Del resto, né la decisione della Commissione Europea (UE) del 14 agosto 2015, n. 2015/5549, né la sentenza del Tribunale di I grado UE del 26 gennaio 2018, causa T-172-16, che ha confermato tale decisione, paiono fare eccezioni al principio della natura di aiuti di Stato di tale provvidenze, il che esclude anche la ricorrenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia UE invocato dalla controricorrente, rientrando pienamente, la presente fattispecie, nel quadro della più volte citata decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, n. 2015/5549.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba, sul punto, essere cassata, al fine di consentire la verifica la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis , in quanto, pur essendo l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto (€ 32.612,00) – limitato al recupero dell’IRPEF e dell’ILOR – inferiore a quello limite ( € 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio, occorre effettuare la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi, secondo i criteri indicati in precedenza.
8.3. – Il terzo motivo è infondato.
Il dedotto jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio, costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
I limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate per le eventuali controversie sui provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE operano solo in soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass. 8 luglio 2020, n. 14331).
Inoltre la censura, prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta , attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente
sull’esecuzione del medesimo» (Cass. 14 marzo 2018, n. 6213; nello stesso senso: Cass. 8 gennaio 2019, n. 227).
9.- Consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del terzo motivo.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022.