Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29029 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1556/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, in proprio e quale coerede di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambe quali coeredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-Controricorrenti –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 9599/06/2021, depositata in data 29 ottobre 2021 e notificata il 16 novembre 2021
Sil. Rif. Sisma 1990 IRPEF 1990- 1991-1992
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate dagli stessi negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stati, i detti contribuenti, residenti in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.
La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso dei contribuenti, dichiarando il diritto degli stessi al rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 57.840,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni.
Con sentenza n. 9599/06/2021, depositata in data 29 ottobre 2021 e notificata il 16 novembre 2021, la C.t.r. adita respingeva il gravame condannando l’ufficio a pagare ai contribuenti quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi.
Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
NOME COGNOME, in proprio e quale coerede del coniuge deceduto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, figlie e coeredi del defunto genitore NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge 23/12/2014. n.
190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia, del Regolamento europeo sul de minimis (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha omesso di compiere una valutazione circa l’effettivo esercizio di attività economica da parte dei contribuenti, in violazione dell’articolo uno, comma 665, della legge citata, nel quale si statuisce l’esclusione dal diritto al rimborso dei soggetti esercenti attività d’impresa (per quanto attiene al presente giudizio almeno il de cuius NOME COGNOME) nel senso indicato dalla giurisprudenza unionale e nazionale di legittimità.
Il motivo è fondato. Deve in primo luogo rilevarsi che, diversamente da quanto indicato in controricorso dalle controricorrenti, in alcun modo la decisione della CTR in questa sede oggetto di ricorso per cassazione risulta avere affrontato il problema della compatibilità con il diritto unionale dell’agevolazione in oggetto; né il fatto che (eventualmente) il rilievo sia stato sollevato dall’Amministrazione finanziaria per la prima volta in sede di ricorso per cassazione è preclusivo del suo esame, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
2.1 Anzitutto, rilevato che emerge dagli atti che l’istanza di rimborso ha riguardato anche l’IVA versata, va ribadito che l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato non si applica in materia di IVA.
Ciò in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale RAGIONE_SOCIALE somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per sé in contrasto con il diritto dell’UE, come stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 luglio 2015, Nuova Invincibile , in causa C-82/14 (tra le altre, nella giurisprudenza di questa Corte, Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 ed ulteriore giurisprudenza conforme).
2.2. Con riguardo alle altre imposte oggetto dell’istanza di rimborso, relativamente ai contribuenti che svolgono attività di impresa, la compatibilità con il diritto unionale dell’agevolazione va esaminata in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto la previsione di cui all’art. 9 comma 17 cit. emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.
2.3. Alla stregua della citata decisione della Commissione Europea n. C-2015/5549 ‘final’ del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne con essa contrastante (Cass. 26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 4 luglio 2014, n. 15354), si è affermato che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragraf o 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, concludendosi nel senso che esse «costituiscono aiuti di RAGIONE_SOCIALE incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione).
2.4. Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di imposte dirette non poteva, in linea di principio, essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa. Nel caso di specie, per come si evince ex actis , una parte degli importi per i quali è stato chiesto il rimborso riguarda redditi derivante da un lavoratore autonomo e le ragioni dell’opzione interpretativa che estende la sospensione del diritto al rimborso ad un professionista risiedono nell’esigenza di interpretare la definizione di ‘attività di impresa’ (contenuta nel comma 665 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), alla luce del diritto comunitario che accoglie una nozione più ampia di impresa idonea a comprendere ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, sia di impresa sia di lavoro autonomo (Corte di Giustizia 23 aprile 1991, C-41/90, COGNOME ; 4 marzo 2003, T219/99, COGNOME ).
2.5. Deve tuttavia verificarsi se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis . Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al
cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento ‘de minimis’ applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408).
2.6. Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativ a nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione).
2.7. A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito, al fine di verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile, dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla RAGIONE_SOCIALE disciplina relativa agli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26 luglio 2022, n. 23379; Cass. 21 novembre 2019, n. 30373).
2.8. La prova RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio.
Essendo la decisione della Commissione Europea intervenuta anteriormente a quella resa dalla CTR della Sicilia -sezione staccata – in grado di appello, il giudice del merito in sede di rinvio dovrà accertare se i documenti allegati dalle contribuenti quali coeredi di NOME COGNOME, esercente attività riconducibile ad impresa nel senso sopra indicato, consentivano il riscontro della compatibilità de ll’agevolazione richiesta con il diritto dell’UE.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba, sul punto, essere cassata, al fine di consentire la verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis .
In conclusione, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania – affinché, in diversa composizione, statuisca nel merito e provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliasezione staccata di Catania – affinché, in diversa composizione, statuisca nel merito e provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023