Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1160 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
IRPEF -AGEVOLAZIONE EVENTI SISMICI IN SICILIA 1990 –NOME COGNOME –DATA_NASCITA – OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17345/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla quale è rappresenta e difesa ex lege ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA -sezione staccata di SIRACUSA n. 6204/04/2019, depositata il 28 ottobre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. – Il sig. NOME COGNOME richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto residente nel territorio colpito dal sisma del dicembre 1990, il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette pagate nel triennio 1990-1992, in forza di quanto disposto dall’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Decorso inutilmente il termine di gg. 90, il contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il silenziorifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE in merito alla r ichiesta di rimborso in oggetto.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 124/02/2013, emessa il 6 febbraio 2013, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo in toto il diritto al rimborso.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3416/04/2016, depositata in segreteria il 4 ottobre 2016, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
2. – Passata quindi in giudicato quest’ultima sentenza , il sig. COGNOME, a seguito di esecuzione soltanto parziale del rimborso, con ricorso depositato il 29 ottobre 2018, chiedeva alla C.T.R., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, l’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla suddetta sentenza. L’RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, deduceva di avere ottemperato alla decisione di secondo grado, entro i limiti di spesa previsti dall’art. 16 -octies , comma 1, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ritenuto applicabile nel caso di specie, in quanto valevole non solamente nei confronti di chi avesse solo presentato l’istanza di rimborso, ma anche in relazione ai contribuenti che avessero ottenuto sentenza definitiva a loro favorevole.
La C.T.R. RAGIONE_SOCIALE Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6204/04/2019, pronunciata il 28 ottobre 2019 e depositata in
segretaria lo stesso giorno, accoglieva il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l’esecuzione integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3416/04/2016 RAGIONE_SOCIALE stessa C.T.R.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 28 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
5. – Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva errato nel non ritenere applicabile, nel caso di specie, lo ius superveniens di cui all’art. 16octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, che, nel modificare il comma 665 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/204, riconosce il diritto al rimborso «nei limiti RAGIONE_SOCIALE spesa autorizzata» dal suddetto comma, e cioè con la riduzione del 50% sulle somme dovute in caso di incapienza (allorquando le istanze di rimborso presentate eccedano le complessive risorse stanziate), ovvero, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, non procedendo all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Secondo la ricorrente, tale normativa, invece, dovrebbe applicarsi anche alle istanze di rimborso per le quali fosse ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento, ed inoltre, qualunque sia il titolo del
rimborso, compreso quello giudiziale, esso dovrebbe essere sottoposto, in ogni caso, alle modalità regolamentate dalla suddetta normativa.
-In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di NOME.
Tale eccezione è infondata.
La sentenza impugnata è stata pubblicata (mediante deposito in segreteria) il giorno 28 ottobre 2019, ed il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il giorno 30 giugno 2020.
Il ricorso è quindi da considerare tempestivo, in quanto la sentenza non è stata notificata, e si applica pertanto il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile al processo tributario in forza del richiamo di cui all’art. 49 d.lgs. n. 546/1992 ), che veniva a scadenza, tuttavia, il 1° luglio 2020, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 disposte per l’emergenza da Covid -19 in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente dall’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Consegue quindi l’infondatezza di tale eccezione .
7. -Ciò posto, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del l’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.
In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente RAGIONE_SOCIALE quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” -va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte
non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Cass. 1° dicembre 2004, n. 22565; conformi, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2008, n. 3057; Cass. 16 aprile 2014, n. 22565; Cass. 28 settembre 2018, n. 23487).
Orbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione quella dei limiti del rimborso – che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
8. – Venendo dunque al merito del l’unico motivo di ricorso, deve rilevarsi che questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale – essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute; e che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass.
22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 25 marzo 2021, n. 8393; Cass. 30 settembre 2020, n. 20790; Cass. 22 febbraio 2019, n. 5300).
A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass. 24 aprile 2015, n. 8373).
In tale contesto, giova allora aggiungere, per la spiccata affinità con la fattispecie qui in decisione, quanto questa Corte ha già argomentato a proposito RAGIONE_SOCIALE limitazione RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo agli aventi diritto in base alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto): «Affatto priva di rilevanza, infine, è l’eccezione d’illegittimità costituzionale formulata con riguardo alla citata l. n. 89 del 2001, art. 3, comma 7, che limita l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo agli aventi diritto entro i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse di bilancio annualmente disponibili. Come si dirà meglio di qui a breve, non sussiste, infatti, nel caso concreto, il diritto RAGIONE_SOCIALE parte a percepire un qualsiasi indennizzo, e ciò comporta comunque l’inoperatività di detta norma, la quale, del resto, non potrebbe mai trovare applicazione in sede di cognizione, ma solo, eventualmente, in fase di esecuzione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione» (Cass. 10 aprile 2003, n. 11715, in motivazione). riconduce dunque lo ius superveniens
Tale orientamento, al quale si intende dare ulteriore continuità, non alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale RAGIONE_SOCIALE sua attuazione. Il che significa quindi, sul versante giudiziario, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene
accertato, ma necessariamente a quella del giudizio d’ ottemperanza, nel quale esso viene attuato.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ha eccepito la rilevanza dei limiti in questione nell’ambito del giudizio di cognizione diretto ad accertare il diritto al rimborso, questa Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato, se non inammissibile, ribadendo che la sede nella quale avrebbe potuto essere dedotto era quella del giudizio sull’esecuzione e/o sull’attuazione del diritto accertato (cfr. ex multis le citate Cass. n. 4291/2018; Cass. 8393/2021; Cass. 10714/2021; Cass. 10716/2021; Cass. 20790/2020; Cass. 5300/2019).
Non sfugga, peraltro, la necessità anche logica di tale conclusione, giacché quantificare limitazioni e riduzioni (operative nei limiti di quanto infra si dirà) RAGIONE_SOCIALE‘attuazione di un rimborso, in relazione ad un determinato stanziamento di pubbliche risorse ed alla concomitanza di domande di diversi aventi diritto, da un lato presuppone che il singolo importo da limitare sia stato definitivamente determinato (e dunque irrevocabilmente accertato, ove sia stato controverso in giudizio); dall’altro richiede la valutazione di circostanze (le risorse stanziate e la loro capienza in rapporto alle altre domande) “esterne” alla fattispecie di pertinenza di ciascun contribuente, che sono estranee al thema decidendum del giudizio sulla singola domanda di rimborso e che verranno necessariamente a definirsi solo quando il relativo diritto al rimborso sarà ormai accertato nell’ an e nel quantum ed entro quei limiti sarà attuabile.
8.1. – Traendo allora le conseguenze di quanto sinora argomentato, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione.
Ed infatti si è detto che «E’ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16octies , convertito con L. n. 123 del 2017» (Cass. 15 marzo 2019, n. 7368, in motivazione).
Nello stesso senso, si è ribadito che «in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16octies , si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta versata» (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28108).
Anche in questo caso, si tratta di una conseguenza logica necessaria: se la questione non pertiene al giudizio di cognizione e, pertanto, l’Amministrazione non la può porre nella fase in cui il diritto al rimborso venga definitivamente accertato, la si potrà dedurre nel giudizio in cui lo stesso diritto venga attuato e debbano applicarsi, ratione temporis , le norme che disciplinano e limitano la sua attuazione. Diversamente opinando, peraltro, l’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017 diverrebbe sostanzialmente inapplicabile.
8.2. – Una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato.
Invero , l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalle legge n. 123/2017, e poi dall’art . 29 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed integrato dal citato
provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di Euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, disciplinando l’impiego di queste ultime con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente.
A tale conclusione conduce innanzitutto la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, che si riferiscono unicamente all'”effettuazione dei rimborsi” e non al diritto sostanziale che ne è oggetto.
Del resto, anche il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (con riferimento alla fattispecie, ante già richiamata, RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘legge Pinto’, assimilabile a quella sub iudice ), ha concluso nello stesso senso, chiarendo che «La denunciata L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 7 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c.) – nel testo risultante dalla modifica da ultimo introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 , comma 1, lett. c ) (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 -stabilisce che “l’erogazione degli indennizzi (per irragionevole durata del processo) agli aventi diritto avviene nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili”. 2.- Tale disposizione, ovviamente, non comporta che l’esaurimento dei fondi destinati (in bilancio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione erogante) al pagamento degli indennizzi in questione, escluda in via definitiva l’adempimento dei giudicati di condanna ex lege n. 89 del 2001, con riguardo ai quali non vi siano al momento risorse disponibili. Comporta bensì unicamente che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, il pagamento degli indennizzi di che trattasi sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE correlative risorse, ed avvenga, quindi, in ritardo rispetto alla data di intervenuta definitività del titolo» (Corte cost. 15 luglio 2015, n. 157).
Più in generale, sia pur con riferimento a fattispecie diversa, la stessa Corte costituzionale ha del resto affermato che «Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost., i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto» (Corte. Cost., sent. n. 419 del 1995).
E, con riferimento ai limiti introdotti dalla medesima ‘legge Pinto’ , anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo ha espresso il principio secondo il quale la mancanza di risorse finanziarie non può costituire di per sé sola la ragione per non adempiere un debito riconosciuto giudizialmente (Corte EDU, 29 marzo 2006, COGNOME
c. Italia, p. 90; cfr. anche Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gaglione c. Italia, p. 35).
Infine, il contenimento RAGIONE_SOCIALE rilevanza dei limiti di stanziamento alla sola fase procedimentale di attuazione del rimborso corrisponde anche ad un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dal più volte citato art. 16octies d.l. n. 91/2017, come convertito, per evitare la possibile disparità di trattamento, contrastante con l’art. 3 Cost. , che verrebbe altrimenti a crearsi tra i contribuenti i quali, per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 289/2002, art. 9, comma 17, non hanno versato il 90% RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF di cui agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, godendo integralmente RAGIONE_SOCIALE relativa agevolazione, ed i contribuenti che, avendo a loro volta diritto allo stesso beneficio, hanno invece integralmente versato l’IRPEF relativa ai medesimi periodi, e debbono pertanto anch’essi poter recuperare interamente il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta, pagato in eccedenza.
Infatti questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha già affermato che «In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica RAGIONE_SOCIALE posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 9 , comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e RAGIONE_SOCIALE, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post » (Cass. 1° ottobre 2007, n. 20641), sottolineando che «diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento – peraltro,
assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante RAGIONE_SOCIALE legge – tra soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio RAGIONE_SOCIALE riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo».
8.3. – Deve escludersi peraltro che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) del l’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, come convertito, e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale.
Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 24 Cost. e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost.
Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell’aspettativa di intangibilità RAGIONE_SOCIALE relativa normativa, tanto meno in settori (quale quello fiscale) in cui è necessario – e di conseguenza ragionevolmente prevedibile – che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni RAGIONE_SOCIALE congiuntura economica (cfr. Cass. 24 febbraio 2020, n. 4848; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4411, e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione).
Infine, attraverso il complesso RAGIONE_SOCIALE normativa di attuazione de qua , il legislatore, preso atto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie
erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l'”effettuazione” dei rimborsi in considerazione non solo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche del complesso RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario. Fermo restando che, come si è detto, la limitazione RAGIONE_SOCIALE specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude, definitivamente o sine die, l’attuazione.
– Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata.
Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia «allegato dall’Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15 marzo 2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall’art. 16octies citato, e, quindi, provvedere di conseguenza» (Cass. 23 marzo 2021, n. 8380, in motivazione).
Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio di ottemperanza.
Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.
Deve inoltre considerarsi la peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20 giugno 2019, n. 16569, in motivazione): «5.4. Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza. 5.5. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso
del giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). 5.6. La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile».
E’ dunque in tale contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha, in ogni caso, il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi del l’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017,
conv. dalla legge n. 123/2017, e del conseguente provvedimento direttoriale.
Si tratta, del resto, RAGIONE_SOCIALE medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua , alla quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta .
Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati -in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge – tutti quei provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, rende necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui al l’art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo RAGIONE_SOCIALE stessa attuazione (cfr., da ultimo, Cass. 19 maggio 2022, nn. 16289 e 16290).
10. – L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all ‘art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162/2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l'”effettuazione” del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque,
del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo.
A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del l’ 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, p. 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, p. 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta , allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui al l’art. 14, comma 2, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (ed integrato dai DD.MM. del 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione.
L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente
capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti alla procedura esecutiva, e di consentire alla pRAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento spontaneo, per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche.
La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi (cfr., sul punto, Cass. n. 16289/2022 cit.).
In dottrina, peraltro, è stato anche affermato che l’adozione del procedimento in conto sospeso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, costituisce un atto dovuto, finalizzato a superare la mancanza di fondi, e che l’inerzia può comportare per l’Amministrazione maggiori oneri patrimoniali per effetto del ritardo nell’adempimento e la conseguente eventuale responsabilità del funzionario preposto all’esecuzione concreta RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna al rimborso a favore del contribuente.
11. – Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1), va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (Corte EDU 3 luglio 2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non
diversamente dalle fattispecie espropriative (Corte EDU 16 marzo 2010, COGNOME vs. Italia).
12. – Va quindi formulato il seguente principio di diritto: “Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al l’art. 70 del d.lgs. 546/1992 , il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, e successivamente dal l’art. 29, comma 1, del d.l. n. 162/2019, conv. dalla legge n. 8/2020 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati”.
13. – Tanto premesso, nel caso di specie la C.T.RRAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato in radice l’applicabilità d ell’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile – nei modi e con gli effetti sinora chiariti – in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ridetta normativa).
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, RAGIONE_SOCIALE disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
Tuttavia, lo stesso controricorrente ha dedotto di aver comunque già ricevuto dall’Amministrazione il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE‘importo oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare (v. pag. 1 RAGIONE_SOCIALE memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2022), e tale risultato deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile.
Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, il quale ha comunque già provveduto.
Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggere, nei termini dei principi sinora esposti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
– Le spese di giudiz io seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022.