Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28822 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29584/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , con l’AVV_NOTAIO, nel domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa, INDIRIZZO, nonché presso il suo indirizzo PEC:
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, Catania, n. 4761/05/2021, pronunciata il 23 dicembre 2020 e depositata il 17 maggio 2021, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di COGNOME NOME, che rimane intimata, avverso la sentenza di cui all’epigrafe e con cui la CTR si è pronunciata sul giudizio di ottemperanza promosso in relazione alla decisione n. 1685/17/2016, divenuta cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso erariale deciso con ordinanza di questa Corte n. 6830/2018.
In particolare i giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sul silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del contribuente di rimborso di euro 10.149,00 pari al 90 % RAGIONE_SOCIALE imposte versate in eccedenza negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, aderivano alla tesi del contribuente che chiedeva la restituzione di euro 10.149,00.
Accolta la tesi RAGIONE_SOCIALE contribuente anche nel giudizio di legittimità, la CTR veniva adita nel successivo giudizio di ottemperanza per aver l’Ufficio erogato la minor somma del 50% del rimborso riconosciuto, in ottem peranza a quanto disposto dall’art. 16octies del d.l. n. 91/2017. Nondimeno la CTR riteneva non satisfattivo il pagamento nella misura del 50% per non aver l’Ufficio adempiuto all’onere probatorio a suo carico ed avente ad oggetto la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sforamento RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso. Pertanto nominava un commissario ad acta al fine di liquidare in misura integrale il rimborso, rigettando financo la richiesta di sospensione del giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disciplina in commento, e condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Invoca la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata l’RAGIONE_SOCIALE che si affida ad un unico motivo di
ricorso, cui replica con controricorso la parte contribuente che, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, ha altresì depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con l’unico m otivo di ricorso il patrono erariale deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, dall’art. 29 del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché la violazione e/o fal sa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, co. 10, d.lgs. n. 546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
1.1 In particolare lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui la CTR non ha circoscritto la condanna nei limiti di cui all’art. 1 , comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014. Deduce l’applicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALE ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, sulla scorta di giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che «Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente. A tale conclusione conduce innanzitutto la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, che si riferiscono unicamente all'”effettuazione dei rimborsi” e non al diritto sostanziale che ne è
oggetto. Del resto, anche il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (con riferimento alla fattispecie, ante già richiamata, RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘legge Pinto’, assimilabile a quella sub iudice), ha concluso nello stesso senso, chiarendo che «La denunciata L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 7 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c.) – nel testo risultante dalla modifica da ultimo introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. c) (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che “l’erogazione degli indennizzi (per irragionevole durata del processo) agli aventi diritto avviene nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili”. Tale disposizione, ovviamente, non comporta che l’esaurimento dei fondi destinati (in bilancio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione erogante) al pagamento degli indennizzi in questione, escluda in via definitiva l’adempimento dei giudicati di condanna ex lege n. 89 del 2001, con riguardo ai quali non vi siano al momento risorse disponibili. Comporta bensì unicamente che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, il pagamento degli indennizzi di che trattasi sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE correlative risorse, ed avvenga, quindi, in ritardo rispetto alla data di intervenuta definitività del titolo» (Corte cost. 15 luglio 2015, n. 157). Più in generale, sia pur con riferimento a fattispecie diversa, la stessa Corte costituzionale ha del resto affermato che «Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost., i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto» (Corte. Cost., sent. n. 419 del 1995). E, con riferimento ai limiti introdotti dalla medesima ‘legge Pinto’, anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo ha espresso il principio secondo il quale la
mancanza di risorse finanziarie non può costituire di per sé sola la ragione per non adempiere un debito riconosciuto giudizialmente (Corte EDU, 29 marzo 2006, COGNOME c. Italia, p. 90; cfr. anche Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gaglione c. Italia, p. 35). Infine, il contenimento RAGIONE_SOCIALE rilevanza dei limiti di stanziamento alla sola fase procedimentale di attuazione del rimborso corrisponde anche ad un’interpretazione costitu zionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dal più volte citato art. 16octies d.l. n. 91/2017, come convertito, per evitare la possibile disparità di trattamento, contrastante con l’art. 3 Cost., che verrebbe altrimenti a crearsi tra i contribuenti i quali, per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 289/2002, art. 9, comma 17, non hanno versato il 90% RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF di cui agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, godendo integralmente RAGIONE_SOCIALE relativa agevolazione, ed i contribuenti che, avendo a loro volta diritto allo stesso beneficio, hanno invece integralmente versato l’IRPEF relativa ai medesimi periodi, e debbono pertanto anch’essi poter recuperare interamente il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta, pagato in eccedenza……Deve escludersi peraltro che, per ef fetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, come convertito, e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% RAGIONE_SOCIALE‘imposta) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce
nell’aspettativa di intangibilità RAGIONE_SOCIALE relativa normativa, tanto meno in settori (quale quello fiscale) in cui è necessario – e di conseguenza ragionevolmente prevedibile – che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni RAGIONE_SOCIALE congiuntura economica (cfr. Cass. 24 febbraio 2020, n. 4848; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4411, e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione). Infine, attraverso il complesso RAGIONE_SOCIALE normativa di attuazione de qua, il legislatore, preso atto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l'”effettuazione” dei rimborsi in considerazione non solo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ma anche del complesso RAGIONE_SOCIALE domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario. Fermo restando che, come si è detto, la limitazione RAGIONE_SOCIALE specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude, definitivamente o sine die, l’attuazione. Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata. Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia «allegato dall’RAGIONE_SOCIALE quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15 marzo 2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall’RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedesse le
complessive risorse stanziate dall’art. 16- octies citato, e, quindi, provvedere di conseguenza» (Cass. 23 marzo 2021, n. 8380, in motivazione). Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio di ottemperanza. Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti. Deve inoltre considerarsi la peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20 giugno 2019, n. 16569, in motivazione): «5.4. Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza. 5.5. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del
giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). 5.6. La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile». E’ dunque in tale contesto RAGIONE_SOCIALE‘attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ha, in ogni caso, il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva RAGIONE_SOCIALE decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, e del conseguente provvedimento direttoriale. Si tratta, del resto,
RAGIONE_SOCIALE medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’RAGIONE_SOCIALE in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, alla quale si sostituisce quindi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta. Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati – in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge tutti quei provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rende necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo RAGIONE_SOCIALE stessa attuazione (cfr., da ultimo, Cass. 19 maggio 2022, nn. 16289 e 16290). 9. – L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162/2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l'”effettuazione” del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, p. 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, p. 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (ed integrato dai DD.MM. del 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione…… Va quindi formulato il seguente principio di diritto: Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. 546/1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, e successivamente dall’art. 29, comma 1, del d.l.
162/2019, conv. dalla legge n. 8/2020 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass., V, n. 1159/2023).
2.1 Nella fattispecie in esame, la CTR ha fatto buon governo dei principi illustrati, avendo dato corretta applicazione all’art. 16 -octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, stante il mancato spontaneo adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, e nominand o un commissario ad acta per gli adempimenti conseguenti.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico RAGIONE_SOCIALE parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE
prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
PQM
La Corte rigetta il ricorso , condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità a favore RAGIONE_SOCIALE parte contribuente che liquida in €.mille/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.