Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
Sisma 1990 -Diritto al rimborso in favore di chi ha già corrisposto tributi -Spettanza in favore del lavoratore dipendente -Dies a quo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22936/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 3362/18/15, depositata in data 28/07/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa (C.T.P.), NOME COGNOME impugnava il provvedimento di rigetto, formatosi mediante silenzio-rifiuto opposto dall ‘ Agenzia delle Entrate, relativo alla istanza di rimborso presentata per l ‘Irpef pagata per gli anni 1990, 1991 e 1992.
La C.T.P. accoglieva il ricorso.
Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate , Direzione provinciale di Ragusa, proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (CTR), che lo rigettava.
La C.T.R., evidenziato che nelle more del giudizio era intervenuta la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all’art. 1, comma 665, aveva espressamente regolato il rimborso per cui è causa, verificata la tempestività dell ‘ istanza di rimborso (avanzata in data 28/10/2008), la mancanza, in capo al richiedente, della qualità di imprenditore, l’importo da lui effettivamente versato negli anni 1990, 1991 e 1992 e la qualifica soggettiva di residente o esercente in uno dei comuni indicati all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, riconobbe il diritto al rimborso e dispose che l’Agenzia versasse al ricorrente la somma di euro 23.287,00 oltre interessi dalla domanda di rimborso.
Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 6/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; degli artt. 11 e 14 delle preleggi; de ll’art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2000, n. 212; de ll’art. 3, comma 3 , d.lgs. 18 dicembre 1997 , n. 472, e dell’art. 2033 c .c.; la difesa erariale deduce l’insussistenza delle condizioni per la concessione del rimborso in favore del contribuente , non spettando l’agevolazione in esame a coloro che avevano definito il rapporto di imposta e che non potevano quindi chiedere il rimborso.
1.1. Il motivo è infondato.
I principi affermati con la sentenza di questa Corte 01/10/2007, n. 20641 sono sempre stati ribaditi con orientamento costante e condiviso, facendo leva sulla logica del tutto peculiare cui risponde il condono fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27/12/2002, n. 289, che lo differenzia dalle altre sanatorie, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) ; s’è quindi affermato che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, può avvenire sia in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003, sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo (Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 02/05/2013, n. 10242; Cass. 8/04/2022, n. 11540).
Poi, la questione è stata risolta dal legislatore con l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, richiamata dalla C.T.R.; si tratta di norma di interpretazione autentica che ha espressamente previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell ‘art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell’art. 112 c.p.c. , laddove la CTR, in realtà omettendo di pronunciarsi su specifico motivo di appello, ha ritenuto il rimborso spettante al sostituito mentre le imposte erano state versate dal sostituto datore di lavoro, con interpretazione necessitata alla luce della natura agevolativa delle disposizioni in esame e dello stesso testo dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Il motivo non è fondato sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia che sotto il profilo della violazione di legge, cumulativamente dedotti nello stesso.
2.2. Perché ricorra il vizio di omessa pronuncia non basta infatti la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
Deve, pertanto, concludersi che, nel caso di specie, alla luce dell’accoglimento della domanda di rimborso e della espressa indicazione della sussistenza soggettiva dei suoi requisiti, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione relativa al difetto di legittimazione del sostituito a richiedere il rimborso, ma rigetto implicito della stessa, per cui il motivo formulato ai sensi del l’art. 112 c.p.c. va respinto (per vicenda analoga Cass. 16/02/2023, n. 4934).
2.3. Quanto al merito della legittimazione al rimborso, al sostituto di imposta anziché al contribuente sostituito, l’assunto erariale è smentito da costante giurisprudenza di questa Corte.
Si è infatti ritenuto che l’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione sicuramente spetta al soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale.
Si è, altresì, chiarito che tale principio ha trovato l’avallo del legislatore che con l’art. 16octies , comma 1, lett. b), legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, , che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite» (Cass. n. 4934/2023 cit.; Cass. 28/02/2020, n. 5498; Cass. 26/03/2018 n. 7509; Cass. 5/12/2017, n. 29039; Cass. 26/09/2016, n. 18905).
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, degli artt. 12 e 14 delle preleggi nonché dell’art. 112 c.p.c. ; la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione della tempestività della domanda che sarebbe tardiva in quanto presentata oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, e quindi oltre il termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, due anni a decorrere dal l’ 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della l. n. 289 del 2002.
3.1. Anche tale motivo è infondato, sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia che in relazione alla violazione di legge.
3.2. La questione del termine risulta espressamente esaminata dalla CTR per cui la prospettata omessa pronuncia è insussistente.
3.3. Quanto al merito della decorrenza del termine di decadenza nei rimborsi in questione, questa Corte ha già ritenuto che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dall’1 marzo 2008 (Cass. 5/10/2023, n. 28050; Cass. 28/02/2020, n. 5167; Cass. 27/11/2019, n. 30906; Cass. 2/10/2019, n. 24562; Cass. 22/07/2016, n. 15252).
Costituisce circostanza pacifica che l’istanza sia stata presentata in data 28 ottobre 2008, e quindi sia tempestiva rispetto a quanto indicato mentre risulta infondata la tesi erariale secondo cui il termine di decadenza decorrerebbe dall’1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge n. 289/2002.
Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato in tutti i motivi.
Alla soccombenza segue condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore di NOME COGNOME, spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, ed accessori.
Così deciso in Roma il 06/02/2025.