Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito EMAIL, avendo le controricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Ragusa;
-controricorrenti –
avverso
la sentenza n. 5164, pronunciata in giudizio di ottemperanza dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.12.2020, e pubblicata il 27.5.2021;
OGGETTO: Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 -Lavoratore dipendente -Rimborso del 90% -Convalida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -Corresponsione nella misura del 50% – Ottemperanza.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME, già lavoratore dipendente, a seguito del silenziorifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua domanda di rimborso, relativa al 90% dei contributi versati con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002), proponeva ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie e, al termine del giudizio di merito, conseguiva dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, la sentenza dep. il 19.5.2016, n. 1958, divenuta definitiva – avendo Cass. sez. V, 2.7.2018, n. 17302, rigettato il ricorso proposto dall’Ente impositore – con la quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 15.722,00 (sent. CTR ott., p. 1). L’Amministrazione finanziaria corrispondeva al contribuente il 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Non avendo conseguito integralmente il pur deliberato rimborso, COGNOME NOME proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania. Come anticipato, risulta peraltro incontestato che l’Ente impositore ha versato al contribuente un importo pari al 50% del dovuto, oltre accessori, restando l’Amministrazione finanziaria debitrice RAGIONE_SOCIALE residua somma (sent. CTR ott., p. 1). Il giudice monocratico RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sez. staccata di Catania, reputava fondata la domanda del contribuente e, ritenuti integrati i presupposti di legge, nominava un commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti necessari al fine di assicurare attuazione al giudicato.
Avverso la decisione adottata dalla CTR, ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Scomparso COGNOME NOME, le sue eredi: COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistono mediante controricorso, ed hanno pure depositato memoria, con la quale domandano la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017, e succ. modd., degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2969 cod. civ., per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni richiamate, che ha previsto la riduzione del rimborso da corrispondere nella misura del 50%, ed aver erroneamente ritenuto che competesse all’Amministrazione finanziaria fornire una prova specifica RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza dei fondi destinati ai rimborsi in relazione al sisma del 1990.
Occorre preliminarmente ribadire che, nel caso di specie, risulta definitivamente accertato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, nella misura del novanta per cento RAGIONE_SOCIALE somme versate.
2.1. Rimane invece in contestazione se la modifica legislativa introdotta dal D.L. n. 91 del 2017, come conv. e mod., il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso per intero la corresponsione del rimborso in caso di insufficienza o di
superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano.
2.1.1. Occorre quindi osservare che presentava evidenti interferenze, con la materia oggetto del presente giudizio, la questione sottoposta alla Corte costituzionale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanze del 9 ottobre 2020, richiamata anche dalle controricorrenti. La Consulta si è pronunciata con sentenza del 26.7.2022, n. 197, e può quindi procedersi alla definizione del giudizio.
In via preliminare occorre ancora rilevare che le eredi del contribuente hanno criticato l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dall’Amministrazione finanziaria per una pluralità di ragioni lamentando innanzitutto la scomparsa, dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, di COGNOME NOME, cui è pure stato notificato il ricorso. Lamentano, poi, la violazione del limite RAGIONE_SOCIALE contestazioni proponibili in un giudizio di ottemperanza. Quindi contestano il difetto di autosufficienza del ricorso, che ricostruisce la vicenda processuale in modo parziale quando non erroneo. Le controricorrenti censurano ancora l’inammissibilità del ricorso avversario, per carenza di specificità ed a causa RAGIONE_SOCIALE violazione del giudicato, che l’Amministrazione finanziaria domanda di rivedere, compito non attribuito al giudice di legittimità. Criticano, pure, l’inammissibilità del ricorso perché fondato anche su documenti solo riassunti, o tardivamente prodotti dall’Ente impositore. Censurano, infine, la proposizione di un ricorso ‘contenente la denuncia di ‘motivi misti” (controric., p. 10), avendo l’Amministrazione finanziaria criticato, nel medesimo contesto, i vizi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e violazione di legge.
3.1. Invero il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare chiaro nel suo contenuto. L’RAGIONE_SOCIALE pone questioni di diritto chiaramente illustrate, su cui questa Corte è perciò chiamata a pronunciarsi.
Inoltre, questa Corte ha già avuto occasione di indicare la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all’art. 70 del D.Lgs. n.546/92 – a mente RAGIONE_SOCIALE quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento” – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede», Cass. sez. V, 1.12.2004, n. 22565 (conf., ex plurimis , Cass. 8.2.2008, n. 3057; Cass. 16.4.2014, n. 8830; 28.9.2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere – dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
Occorre quindi ricordare come questa Corte regolatrice abbia già avuto occasione di chiarire che ‘nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALE interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte RAGIONE_SOCIALE‘intimato non produce l’interruzione del processo’, Cass. sez. III, 3.12.2015, n. 24635.
Secondo questa Corte risulta anche vero che, ‘è nullo, nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE “vocatio in ius”, invece che nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza’, Cass. sez. II, 15.6.2020, n. 11466. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta che l’Ufficio ricorrente avesse, al momento RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso, legale conoscenza del decesso del contribuente, unica controparte originaria del giudizio d’appello, sicché il ricorso, tempestivamente notificato al procuratore del contribuente nel giudizio d’appello, non può ritenersi invalido nella sua sostanza (sul necessario presupposto, ai fini RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, RAGIONE_SOCIALE conoscenza legale del sopravvenuto decesso, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.3.2007, n. 7981; Cass. sez. L, 16.4.2003, n. 6045).
Né comunque, sotto il profilo del contraddittorio, risulta alcun pregiudizio processuale a carico RAGIONE_SOCIALE eredi RAGIONE_SOCIALE contribuente, che hanno tempestivamente notificato controricorso, difendendosi nel merito e infine, nella memoria, anch’esse aderendo alla richiesta di cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Ancora, afferma la ricorrente che il provvedimento direttoriale, contestato tra gli altri dai controricorrenti, è stato pubblicato nelle forme di legge, senza incontrare censure specifiche. Le ulteriori censure proposte in via preliminare dalle controricorrenti non attingono ragioni di inammissibilità del ricorso, e peraltro non assumono rilievo in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione che segue.
4. La questione centrale che occorre esaminare nel caso di specie, su cui insiste l’Amministrazione finanziaria e sulla quale le
parti si sono confrontate è se il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere ‘falcidiato’ nella misura del 50% a titolo definitivo.
La CTR, adita in sede di ottemperanza, ha statuito con chiarezza sul punto e, ricordato che il contribuente ha già conseguito il rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE somme che gli sono dovute, ha chiarito che le sue eredi hanno diritto al concreto versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore 50%, perché con la sentenza n. 1958/16 RAGIONE_SOCIALE CTR, passata in cosa giudicata, è stato riconosciuto il diritto di COGNOME NOME al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘intero importo richiesto, che deve perciò essere corrisposto alle controricorrenti. ‘Né può ritenersi che l’RAGIONE_SOCIALE abbia ottemperato alla suindicata sentenza … a nulla valendo la convalida in ordine al rimborso’, e risultando insufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE completa ottemperanza ‘il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto’. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE ‘non ha adempiuto all’onere probatorio sulla stessa incombente’ (sent. CTR, p. 1 s.) di dimostrare la insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione dei rimborsi in questione.
In conseguenza il giudice RAGIONE_SOCIALE CTR ha nominato il Commissario ad acta incaricato di dare attuazione all’integrale rimborso.
In materia questa Corte di legittimità si è espressa ripetutamente, ed ha recentemente statuito, con la decisione Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, adottata in analoga vicenda, che, ‘come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del
26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI-V, 13.4.2022, n. 15789.
6.1. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, quali sono le odierni controricorrenti in quanto eredi di COGNOME NOME, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900).
6.2. Pertanto, ‘una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato. Invero l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda
le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente , nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente …
L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la
sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE Direzione Centrale Amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.
La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione , non solo è costituzionalmente orientata , per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo , rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia)’ (evidenza aggiunta).
6.2.1. Al fine di sintetizzare le conclusioni RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa ed innanzi riportata, Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, ha quindi dettato il condivisibile principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva
del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza , deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso , non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (evidenza aggiunta, conf. cfr., tra le altre, Cass. sez. VIV, 15.12.2022, n. 36705).
6.3. Nel caso di specie, erra pertanto l’RAGIONE_SOCIALE ad affermare la tesi secondo cui la mera ‘convalida’ del rimborso, e la sua corresponsione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, come accertate con sentenza definitiva, possano intendersi quale completa ottemperanza al giudicato, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame.
6.4. Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza avrebbe però dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere quindi accolto nei termini sinora precisati, e la sentenza
impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo , affinché proceda a nuovo giudizio nel rispetto del predetto principio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a disciplinare le spese di lite del processo di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 30.11.2023.