Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1154 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
IRPEF -AGEVOLAZIONE EVENTI SISMICI IN SICILIA 1990 –NOME COGNOME –DATA_NASCITA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12286/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, non costituita,
-intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA -sezione staccata di CATANIA n. 1271/18/2016, depositata il 4 aprile 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
– NOME sigNOME NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, il silenziorifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE in merito alla richiesta di rimborso, formulata dalla
predetta contribuente, del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per l ‘anno 1990, in forza dell’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289.
– La C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 703/01/2011 del 29 novembre 2011, accoglieva il ricorso della contribuente, disponendo il rimborso della somma di € 2.311,05, oltre intere ssi e con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
– Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1271/18/2016, pronunciata il 17 settembre 2015 e depositata in segreteria il 4 aprile 2016, rigettav a l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Non si è costituita in giudizio la contribuente COGNOME NOME.
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 28 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
-Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso.
6.1. – Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, degli artt. 11 e 14 RAGIONE_SOCIALE disp. prel. cod. civ., dell’art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3, comma 3, d .lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 2033 cod. civ., posto che i benefici fiscali in questione riguarderebbero unicamente coloro che non avevano ancora versato le imposte, ma non anche coloro che le avevano comunque versate.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, degli artt. 12 e 14 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, l’Ufficio che la sig.ra COGNOME non sarebbe legittimata a richiedere il rimborso in questione, in quanto lavoratore dipendente soggetto a ritenuta alla fonte, per cui tale rimborso avrebbe potuto chiederlo unicamente il sostituto d’imposta, che aveva materialmente versato i tributi.
6.3 – Con il terzo mot ivo di ricorso, infine, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione del’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, 12 e 14 prel. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, sulla base di una non corretta individuazione del dies a quo del termine di presentazione della domanda, pacificamente avvenuta il 27 novembre 2007.
– Tutti e tre i motivi suindicati sono destituiti di fondamento.
7.1. Per quel che riguarda il primo motivo, ritiene l’RAGIONE_SOCIALE che questa Corte, con la sentenza 1° ottobre 2007, n. 20641, avrebbe errato nel riconoscere il rimborso in questione, oltre che a coloro i quali non avessero ancora versato l’imposta, anche a coloro che avevano già pagato le imposte.
Sul punto, va rilevato, tuttavia, che l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 -nel testo modificato dall’articolo 16octies , lettere a ), b ) e c ), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successivamente dall’articolo 29, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 -prevede espressamente il rimborso per coloro che hanno già versato l’imposta per un importo superiore al 10% previsto dall’art. 9, comma 17, n. 289/2002. Il tenore della norma è sufficientemente chiaro ed i giudici d’appello l’hanno quindi applicata correttamente.
Pertanto, con riferimento alla definizione RAGIONE_SOCIALE posizioni fiscali relative agli anni 1990, 1991 e 1992, previste dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: i ) in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; ii ) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo: ciò, dovendosi riconoscere alla disposizione indicata carattere di ius superveniens , tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass. 14 luglio 2016, nn. 14406, 14407).
7.2. – Anche il secondo motivo è infondato.
Sostiene, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE che, poiché l’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, che “hanno versato” le imposte nel triennio 1990-1991-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, hanno diritto – con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l’applicazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea – al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione della presentazione della istanza di rimborso entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), allora deve intendersi escluso dalla possibilità di rimborso il lavoratore dipendente “sostituito” dal datore di lavoro, perché non
obbligato ex lege al versamento RAGIONE_SOCIALE imposte. Secondo tale impostazione, soltanto il “sostituto” d’imposta, per i redditi da lavoro dipendente, sarebbe obbligato al versamento all’Erario RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto, sicché solo lo stesso “sostituto” sarebbe legittimato in astratto a chiedere il rimborso, mentre il “sostituito” non avrebbe diritto ad alcun rimborso.
Deve tuttavia rilevarsi che, in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R . 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente RAGIONE_SOCIALE somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”: cfr. Cass. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., Sez. U., 26 giugno 2009, n. 15032; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4291), Si è, inoltre, affermato che, in materia di condono f iscale, l’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell’I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. 26 settembre 2016, n. 18905).
Ne consegue che il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d’imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari. Invero, la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 9, comma 17, cit. – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore
dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con la legge 3 agosto 2017, n. 123 (di conversione del d.l. 20 giugno 2017, n. 91), trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (da ultimo Cass. 4 maggio 2021, n. 11615; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5498).
Deve, dunque, affermarsi che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente, ai fini della spettanza del beneficio, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Irrilevanti devono, peraltro, ritenersi eventuali limiti di spesa previsti dall ‘art. 16 -octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, con riferimento alle modalità concrete di erogazione dei rimborsi, trattandosi di profili che esulano dall’àmbito di definizione della controversia, venendo in rilievo soltanto in fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 19 maggio 2022, n. 16289; Cass. 17 giugno 2021, n. 17476).
7.3. Infine, per quel che riguarda il terzo motivo di ricorso, anch’esso deve ritenersi infondato.
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, infatti, che la domanda di rimbo rso in oggetto è stata presentata dalla contribuente in data 27 novembre 2007 , e quindi oltre il termine biennale dal versamento dell’imposta, previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Deve al contrario rilevarsi che il predetto art. 21, comma 2, d.lgs. cit. non rileva nella fattispecie in esame, in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, con specifico riferimento al 90%
RAGIONE_SOCIALE imposte già versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti residente nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato specificamente regolato (con norma evidentemente speciale) dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, che ha previsto un termine massimo biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (e quindi dal 1° marzo 2008).
Nel caso di specie, la domanda di rimborso risulta presentata in data 27 novembre 2007, e quindi essa è sicuramente tempestiva.
8. – Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della controricorrente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022.