Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27878/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocata COGNOME (CODICE_FISCALE, come da procura in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. MILANO n. 805/2019 depositata il 21/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dalla Cons. NOME COGNOME
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’addizionale Ires settore petrolio e gas anno 2014, ex art. 81 commi 16/18 del DL 112/2008 (c.d. Robin tax), presentata il 4.12.2015, ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità della norma a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della Repubblica (11.2.2005)- non produceva effetti con riferimento all’anno 2014 ‘per il quale l’imposta addizionale (cd. Robin Tax) era certo vigente e dovuta, con esclusione del diritto al rimborso’.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 26 e 36 Cost., dell’art. 30 comma 3 l. 81/53, dell’art. 81 commi 16/18 dl 112/2008, degli artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Richiama la sentenza della Corte cost. n. 10/2015 che ha dichiarato illegittime le norme di cui all’art. 81 dl. 112/2008, come modificati dalla legge di conversione l. n. 133/2008, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, per cui l’Ufficio non può pretendere il pagamento di una somma versata durante la vigenza di una norma dichiarata incostituzionale e di cui sia stato richiesto il rimborso durante la pendenza del rapporto.
2.Il motivo è infondato.
2.1.Va premesso che la Consulta, con la sentenza nr. 10/2015, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ha espressamente affermato in motivazione che «gli effetti della dichiarazione di illegittimit à costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessit à sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica» e ribadito nel dispositivo che la dichiarazione di incostituzionalit à è efficace «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».
2.2.La Corte cost., con un articolato ordito argomentativo, ha giustificato il potere di modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, come gi à esercitato in passato (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988) con la «necessit à di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati>.
2.3.Del riconoscimento del potere da parte dei Giudici delle Leggi di limitare gli effetti retroattivi della pronuncia d’incostituzionalit à ha preso atto anche questa Corte, Cass. n. 32716 del 18/12/2018 (Rv. 652171), Cass. n. 25384/2022, precisando che «Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ci ò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimit à costituzionale, poich é il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di “filtro” che assolve, opera esclusivamente nei confronti
del giudice a quo ai fini della prospettabilit à della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima”. Pertanto, “Non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Costituzionale, è ancora “aperta” o meno, è in corso di accertamento oppure no. Poich é tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora, la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che per ò si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte”» (cfr. Cass. 10735/2021 e 20814/2020). La sentenza che dunque applica la declaratoria di illegittimit à costituzionale, anche sotto il profilo della sua efficacia temporale, è conforme a diritto e si sottrae sotto tale profilo a qualsiasi censura ex art. 360 c.p.c. (Cass. n. 10883/2023), rilevato altresì che non è ammissibile la diretta deduzione di violazione di norme costituzionali in sede di ricorso in cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere sottoposto allo scrutinio di questa Corte mediante l’eccezione di illegittimit à costituzionale della norma applicata (cfr. ex plurimis Cass. 12/11/2020, n. 25573).
4.Si può pertanto considerare consolidato il principio (v. anche Cass., n. 25384 del 2022, 26998/2022, 25384/2022, 22617/2022, 10883/2023; 17076/2023), secondo cui, non essendo retroattiva l’incostituzionalità della c.d. Robin tax, l’averla pagata dà diritto a rimborso solo per le somme versate per il periodo successivo al 12 febbraio 2015 (data in cui è stata dichiarata l’illegittimità della norma) e non per i periodi precedenti, come quello in esame.
4.1.Né sussiste la dedotta violazione delle norme unionali, artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, i cui eventuali contrasti con la disciplina interna non possono certo
portare alla disapplicazione delle norme interne o delle sentenze della Corte, non trovando qui applicazione i principi di cui all’art. 111, Cost. (come accade con riferimento all’ordinamento Unionale), ma quelli di cui all’art. 117, Cost., con la conseguenza che la questione sarebbe di competenza della stessa Corte che ha gi à effettuato, come visto, la sua valutazione ed il necessario bilanciamento di valori costituzionali in relazione all’efficacia temporale della pronuncia adottata.
4.2.Peraltro, la disciplina convenzionale citata, secondo la giurisprudenza CEDU, deve assicurare un adeguato bilanciamento fra il diritto al rispetto dei beni dell’individuo e le esigenze dell’interesse generale, assicurato dalla presenza di procedure interne che offrano un rimedio sufficiente per assicurare la protezione del diritto stesso (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. France, n. 36677/97, del 16 luglio 2002). Nella specie non solo la decisione della Corte ha costituito l’effetto di un bilanciamento fra valori costituzionali, ma evidentemente al contribuente sono stati messi a disposizione i necessari strumenti di tutela.
5.Ne discende che l’addizionale d’imposta in esame è diventata illegittima, ma l’averla pagata d à diritto a rimborso solo a partire da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l’illegittimit à della norma è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12/02/2015.
6.Il ricorso va conseguentemente rigettato. L’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12 luglio 2023