Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30157 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
RIMB rivalutazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3034/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, il tutto come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2808/2015, depositata il 24 giugno 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva relativa a un pacchetto azionario posseduto dalla stessa. In particolare, specificava che, nel 2002, aveva approfittato della
facoltà offerta dall’art. 5, l. n. 448/2001 ed aveva proceduto ad una prima riquantificazione del valore RAGIONE_SOCIALE azioni possedute sulla base di perizia di stima, procedendo al versamento dell’imposta sostitutiva. Indi nel 2005, in virtù dell’art. 11 -quaterdecies, d.l. n. 203/2005, aveva proceduto a una nuova riquantificazione, rispetto alla quale aveva altresì chiesto la rateazione in tre scadenze della relativa imposta sostitutiva. Nel mentre corrispondeva le prime due rate, essa donava parte del pacchetto azionario a propri congiunti. Indi versava la terza rata limitatamente alla proporzione di azioni rimaste in suo possesso (quantificandola in € 68.996,50), e formulava istanza di rimborso relativamente all’imposta versata in virtù RAGIONE_SOCIALE riquantificazioni suddette (la prima e la parte della seconda riferita alle quote trasferite), specificando che i donatari avevano a loro volta approfittato della terza possibilità di riquantificazione riferita all’anno 2008 (ex. Art. 1, comma 91, l. n. 244/2007), dimostrando i relativi versamenti. Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio rifiuto, per cui la contribuente proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP, limitatamente alle imposte versate in virtù della prima quantificazione, respingendolo nel resto (cioè con riguardo alla richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALE rate versate con riguardo alla seconda rivalutazione). La CTR, adìta dalla contribuente, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto all’integrale rimborso oggetto dell’istanza.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE rileva come la pronuncia della CTR abbia violato gli artt. 5 e 11quaterdecies , d.l. 30 settembre 2015, n. 203, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la rateazione non si sostanzia in una
‘obbligazione reale che segue il bene cui si riferisce; bensì uno specifico trattamento agevolativo non estendibile, in assenza di specifica previsione legislativa, a soggetti terzi quali i donatari.’.
La rivalutazione sarebbe dunque efficace solo nei riguardi di coloro che l’hanno prescelta, mentre i relativi effetti resterebbero indifferenti ai soggetti estranei. Poiché la terza rivalutazione era stata effettuata dai donatari, la donante non avrebbe diritto al rimborso riferito alle precedenti rivalutazioni.
L’istanza di rimborso ancora oggetto di controversia (posto che, come emerge dalle stesse difese della ricorrente, sull’accoglimento parziale operato dalla CTP in ordine al rimborso inerente alla prima rivalutazione s’è formato il giudicato) si riferisce all’imposta sostitutiva riferita alla seconda rivalutazione, sul presupposto che i donatari di parte RAGIONE_SOCIALE quote hanno a loro volta proposto una terza rivalutazione. Si tratta dunque della richiesta di ripetizione della quota dell’importo versato a titolo d’imposta sostitutiva con la prima e la seconda rata, a seguito della facoltà concessa dall’art. 11 -quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203/2005, riferite alle quote di partecipazione donate (come conferma la quantificazione che la stessa controricorrente formula alla pag. 11 del controricorso). In proposito la difesa della controricorrente afferma che la CTR avrebbe colto il fatto che il pagamento dalla stessa operato è diventato ‘un quid pluris nel momento in cui il subentrante paga la terza rivalutazione’.
2.1. La disciplina in esame effettivamente consente il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate in base a precedenti rivalutazioni, ove il contribuente proceda ad una nuova rivalutazione, ma in questo caso la particolarità consiste nel fatto che la nuova rivalutazione ha visto l’adesione degli acquirenti a titolo gratuito, non della stessa contribuente ormai non più titolare RAGIONE_SOCIALE quote cui la rivalutazione (la terza) si riferisce.
Orbene la equiparazione di tale ultima rivalutazione, in quanto promossa da terzi, a quella proposta dal soggetto che abbia promosso la seconda, non è autorizzata dalla disciplina stessa che infatti, nel riconoscere il diritto al rimborso, fa espresso riferimento ai ‘soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in questione’.
2.2. In proposito non tanto rileva, come propugna la difesa erariale, la natura personale dell’imposta sostitutiva, dovendosi al riguardo ricordare che gli acquirenti iure successionis o a titolo gratuito ben possono avvalersi, facendone espressa dichiarazione, della rivalutazione operata dal proprio dante causa (Cass. 2014, n. 24057), a condizione che lo indichino rispettivamente nella dichiarazione di successione o nell’atto d’acquisto a titolo gratuito (cfr., per quanto riguarda la prassi operativa, la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate n. 81/E del 6 novembre 2002, paragrafo 2.4.); quanto l’espressa dizione letterale della norma sopra riportata e lo stretto collegamento fra il diritto al rimborso e la domanda di nuova rivalutazione, la quale ultima in tanto giustifica il primo in quanto vi sia identità nei soggetti, posto che appunto la nuova opzione soltanto configura il diritto alla restituzione.
In altri termini la rivalutazione successiva consente il rimborso dell’imposta sostitutiva conseguente a quelle precedenti, in tanto in quanto coincidano i soggetti, diversamente essendo intervenuta una traslazione non v’è spazio pel rimborso né per il nuovo contribuente, che rivaluta per la prima volta (in questo caso i donatari); né (ed è questo che qui interessa) per il vecchio contribuente cedente, che non è autore della nuova rivalutazione.
Ed infatti l’avvenuto trasferimento costituisce una cesura di posizioni tale che il riconoscere il rimborso in capo al donante porrebbe addirittura in discussione l’irretrattabilità stessa dell ‘opzione da quest’ultimo esercitata . Rimane poi scelta ulteriore del contribuente disfarsi della partecipazione cedendola a titolo
oneroso, così sfruttando l’avvenuta rivalutazione ai fini di escludere la plusvalenza in sede di tassazione, ovvero farne oggetto di donazione o ancora serbarla fino al proprio decesso. Scelte queste che escludono – unitamene al suddetto effetto conseguente al trasferimento – che, ove la nuova rivalutazione venga operata dal cessionario a titolo gratuito, il mancato riconoscimento in capo al donante del diritto al rimborso possa violare il principio di divieto della doppia imposizione.
E’ noto al Collegio che questa impostazione non sembra a parte della dottrina coerente con gli effetti fiscali della donazione di partecipazioni da un punto sistematico, poiché: i) come principio generale, il donatario subentrerebbe in tutte le posizioni fiscali, attive o passive, del donante; ii) il costo fiscale rivalutato del donante si trasferisce al donatario ex art. 68 co. 6 del TUIR; iii) tale “continuità di valore” farebbe sì che, qualora il donatario effettui una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione, verrebbe a crearsi una duplicazione della base imponibile, in modo del tutto analogo al caso in cui la pluralità di rivalutazioni venga posta in essere dallo stesso soggetto.
Tuttavia, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte cfr. (Cass. 04/04/2019, n. 9431, anche in motivazione) ha già stabilito che, in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell’imposta, ragguagliata al nuovo valore RAGIONE_SOCIALE azioni, dal momento che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli
stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.
Il precedente appena citato risulta rilevante anche con riferimento al caso sub iudice , ove si consideri come la relativa motivazione si basa sul necessario presupposto di identità soggettiva tra chi chiede il rimborso e chi ha effettuato le rivalutazioni che hanno generato il relativo diritto alla ripetizione; nonché per la ritenuta inesistenza di due rivalutazioni tra loro correlate, trattandosi di due operazioni distinte, separate dall’intervenuta cessione ( nel nostro caso dalla donazione) RAGIONE_SOCIALE partecipazioni rivalutate.
Né, peraltro la natura di donazione dell’atto di cessione influisce sulle superiori osservazioni, in quanto l’articolo 68, comma 6, TUIR prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si continua ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario. In sostanza, al fine di evitare salti di imposta, il legislatore ha stabilito che si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso. Infatti, come precisato nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 e n. 52/E del 10 dicembre 2004, tale scelta è dettata da esigenze antielusive, cioè, per evitare che la donazione possa essere utilizzata come strumento per elevare artificiosamente il costo della partecipazione o del titolo. Pertanto, in caso di donazione, il cedente deve assumere lo stesso costo o valore di acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato (cfr. in tal senso anche l’RAGIONE_SOCIALE (risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 17.10.2014 n. 91).
La finalità della norma è dunque solo quella di assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori. Tuttavia, essa non ha l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante.
L’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, infatti, trattandosi di un’imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.
Del resto, il già richiamato art. 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge n. 70 del 2011, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni, ed è volto al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già versata.
Va infine precisato che non rileva, in questa sede, ogni considerazione in ordine alla ipotesi (estranea, in fatto ed in diritto, rispetto alla fattispecie sub iudice ) in cui la successiva nuova rivalutazione sia stata effettuata dagli eredi del precedente titolare del bene, il quale aveva già rivalutato lo stesso cespite.
Può dunque formularsi il seguente principio di diritto: ‘ In ipotesi di rivalutazione di beni effettuata ai sensi dell’art. 5, l. 448/2001, e dell’art. 11 -quaterdecies, d.l. n. 203/2005, ove il contribuente, dopo aver scontato l’imposta sostitutiva ivi prevista, doni il bene ad un terzo, il quale proceda ad una nuova rivalutazione versando la relativa imposta, la cesura che così si determina nella titolarità del bene impedisce al donante di ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme da lui versate in ragione della precedente rivalutazione.’ .
Il ricorso dev’essere dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo limitatamente a quanto ancora oggetto del giudizio. Le spese, compensate quelle RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, vanno poste per il resto in capo alla parte controricorrente.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione; compensa le spese relative ai gradi di merito, ponendo quelle relative al presente giudizio in capo alla controricorrente, liquidandole in € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023