Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
Diniego rimborso IRPEF 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10221/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 4094/06/2016, depositata in data 23 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 23 marzo 2005 NOME COGNOME provvedeva a trasferire a titolo di cessione volontaria, in luogo di espropriazione per pubblica
utilità, con atto registrato il 31 marzo 2005, l’appezzamento di terreno sito nel Comune di Arcireale (INDIRIZZO, pervenutogli per successione testamentaria, allo stesso Comune e, per esso, alla RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe proceduto alla realizzazione di alloggi economico -popolari, per il corrispettivo di € 48.864,00, al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% (pari a € 9.772,80) versata dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE; precedentemente il contribuente procedeva, previa perizia, a rivalutare il terreno ceduto ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e a pagare la relativa imposta sostitutiva.
In data 13 maggio 2005 il contribuente presentava presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di Catania -istanza di rimborso per € 9.772,80, relativa all’anticipazione dell’imposta dovuta dal contribuente ex art. 11, comma quinto, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed esatta attraverso il sostituto d’imposta, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; l’Ufficio non si pronunciava.
Avverso il silenzio rifiuto il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 55/09/2012, accoglieva il ricorso del contribuente, accordando allo stesso il rimborso richiesto.
Contro la decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 4094/06/2016, depositata in data 23 novembre 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione degli artt. 82, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e 11, commi quinto e settimo, della Legge n. 413/1991 ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato come non esistesse una plusvalenza da tassare, non rilevando che l’indennità percepita a seguito di cessione volontaria (nel corso del procedimento espropriativo) è assoggettata a tassazione, trattandosi di terreni destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica economica e popolare per i quali rileva la destinazione dell’area, e che il pagamento dell’imposta sostitutiva, effettuato dal contribuente (con la rivalutazione del terreno precedente la cessione), non fa venir meno l’obbligo dell’ente erogante di operare la ritenuta del 20% a titolo d’imposta sull’indennità di esproprio.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
L’inammissibilità è insita nel fatto che il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, la censura è incentrata sulla obbligatorietà della ritenuta ex art. 11 della legge n. 413/1991, tuttavia tale questione non è oggetto di controversia atteso che, sia in primo che in secondo grado, il collegio giudicante aveva affermato che la ritenuta era stata operata ed il contribuente aveva fatto giustamente istanza di rimborso. Sul precipuo punto, la C.t.r. afferma testualmente che: ‘la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 11 della legge n. 413/1991 impedisce di ritenere possibile una duplicazione di imposta’ ed ancora che ‘la Corte costituzionale, con la sentenza n. 328 del 2002, ha dichiarato l’incostituzionalità del secondo comma, ultimo periodo, dell’art. 82 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall’art. 11,
lett. g), della legge 30 dicembre 1991 n. 413. A seguito di tale sentenza, la Corte suprema ha statuito che, per i terreni acquistati per effetto di successione mortis causa o per donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, deve essere rivalutato ai fini della determinazione dell’imposta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2846 del 07/02/2008, Rv. 602105)’.
2.1. Va premesso che l’art. 11 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, confluito nell’art. 35 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stabilisce la tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze percepite sulle somme ricevute a titolo di indennità di esproprio (o di cessione volontaria) a seguito di procedimento espropriativo e che tale norma è stata ritenuta conforme alla costituzione e al diritto unionale (Cass. n. 26417 del 19/10/2018).
Orbene, la doglianza non censura (e, quindi, non si confronta con) l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui l’inesistenza della plusvalenza, calcolata con riferimento al valore dell’immobile rivalutato, non era stata censurata nel merito dall’appellante RAGIONE_SOCIALE. Invero, la C.t.r. conclude chiarendo che ‘la conclusione della commissione di primo grado circa l’inesistenza della plusvalenza, calcolata con riferimento al valore dell’immobile rivalutato, non è stata censurata dall’appellante’. Pertanto, sulla base di tale ratio decidendi , ovvero dell’incontestata inesistenza della plusvalenza, secondo la CTR era fondata l’istanza di rimborso del contribuente. T ale ratio, in particolar modo con riferimento all’assenza di censura esplicitamente rilevata dal giudice a quo , non è stata attinta puntualmente dal ricorso.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore de l controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in € 2.300,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2024.