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Rimborso pensione estero: basta la residenza?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10308/2024, ha stabilito un principio fondamentale in tema di rimborso pensione estero. Un cittadino italiano residente in Turchia ha ottenuto il diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla sua pensione italiana. La Corte ha chiarito che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia, per ottenere il rimborso è sufficiente dimostrare la residenza fiscale all’estero. Non è invece necessario provare l’effettivo pagamento delle imposte nel paese di residenza, essendo sufficiente che il reddito sia astrattamente soggetto alla potestà impositiva di quello Stato.

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Pubblicato il 7 febbraio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso pensione estero: è sufficiente la residenza fiscale

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10308 del 16 aprile 2024 offre un chiarimento cruciale per tutti i pensionati italiani residenti all’estero, affrontando la questione del rimborso pensione estero e dei requisiti necessari per ottenerlo. La Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, è determinante la residenza fiscale nel Paese estero, senza che sia richiesta la prova dell’effettivo pagamento delle imposte in tale Stato. Una decisione che semplifica notevolmente gli oneri probatori a carico dei contribuenti.

I fatti di causa

Un cittadino italiano, residente in Turchia, aveva presentato un’istanza di rimborso per le ritenute IRPEF applicate sulla sua pensione INPS e su una pensione complementare per gli anni 2013 e 2014. Di fronte al silenzio dell’Agenzia delle Entrate, che equivale a un rigetto (c.d. silenzio-rifiuto), il contribuente si era rivolto alla giustizia tributaria. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione al pensionato, accertando la sua effettiva residenza in Turchia, la presenza di un’abitazione permanente e il trasferimento del centro dei suoi interessi economici e personali in quel Paese.
L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il diritto al rimborso fosse subordinato non solo alla prova della residenza estera, ma anche alla dimostrazione che la pensione fosse stata concretamente assoggettata a tassazione in Turchia.

La questione giuridica e il rimborso pensione estero

Il nodo della controversia riguardava l’interpretazione dell’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni. Tale articolo stabilisce che le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente “sono imponibili soltanto in detto Stato”.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, questa dicitura implicava la necessità per il contribuente di provare una doppia condizione: la residenza in Turchia e l’avvenuto pagamento delle imposte in quel Paese sulla pensione italiana. In assenza di tale prova, il rimborso non sarebbe stato dovuto. La questione, quindi, era se per “imponibili” si dovesse intendere un assoggettamento effettivo e concreto al prelievo fiscale o, più semplicemente, la mera soggezione del reddito alla giurisdizione fiscale dello Stato di residenza.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo il motivo di ricorso infondato. I giudici hanno chiarito che la corretta interpretazione delle norme pattizie in materia di doppia imposizione non richiede l’effettivo assoggettamento a tassazione nel Paese estero per ottenere il rimborso in Italia.

Il principio cardine, secondo la Corte, è quello della cosiddetta “astratta imponibilità”. È sufficiente che il reddito (in questo caso, la pensione) rientri nella sfera di applicazione della potestà impositiva dello Stato di residenza, a prescindere dal fatto che tale potere sia stato concretamente esercitato. La finalità delle convenzioni bilaterali è proprio quella di ripartire la potestà impositiva tra gli Stati per evitare che i contribuenti subiscano un carico fiscale eccessivo sui redditi transfrontalieri.

La Corte ha sottolineato che l’espressione “imponibili soltanto in detto Stato” contenuta nel trattato ha un significato chiaro: attribuisce in via esclusiva il potere di tassare allo Stato di residenza (la Turchia) e, di conseguenza, preclude allo Stato della fonte (l’Italia) di applicare le proprie imposte. Interpretare la norma diversamente, richiedendo la prova del pagamento effettivo, sarebbe contrario allo scopo e al tenore letterale del trattato, come interpretato anche alla luce della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Le conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti. L’unico criterio rilevante per escludere l’imposizione in Italia sulle pensioni erogate a soggetti residenti in Paesi con cui vige una convenzione contro la doppia imposizione è la residenza fiscale in tale Paese. Una volta che il giudice di merito ha accertato, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, l’effettiva residenza all’estero del pensionato (come nel caso di specie, tramite iscrizione AIRE, stabile dimora e centro degli interessi), il diritto al rimborso delle ritenute operate in Italia deve essere riconosciuto. Non spetta al contribuente l’onere di dimostrare di aver effettivamente versato le imposte nel suo Paese di residenza.

Un pensionato italiano residente in un Paese con cui l’Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni ha diritto al rimborso dell’IRPEF sulla pensione?
Sì, secondo la sentenza, se la convenzione prevede che le pensioni siano tassabili esclusivamente nel Paese di residenza, il pensionato ha diritto al rimborso delle imposte trattenute in Italia.

Per ottenere il rimborso della pensione, devo dimostrare di aver pagato le tasse nel mio Paese di residenza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario provare l’effettivo pagamento delle imposte all’estero. È sufficiente dimostrare la propria residenza fiscale in quel Paese e che la pensione sia astrattamente soggetta alla sua potestà impositiva.

Cosa significa l’espressione “imponibili soltanto in detto Stato” presente nei trattati internazionali?
Significa che il potere di tassare quel determinato reddito è attribuito in via esclusiva a uno solo dei due Stati contraenti (in questo caso, lo Stato di residenza del pensionato). Di conseguenza, l’altro Stato (quello da cui proviene la pensione) è obbligato ad astenersi dalla tassazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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