Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
OGGETTO: Rimborso Ires 2009/10 -Conseguente alla deducibilità dell’Irap -Rimborso parziale – Regime dell’impugnazione -Disciplina della deducibilità per le società di assicurazione.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 3504/2022, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.5.2022, e pubblicata il 13.9.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedeva il rimborso dell’Ires nella misura di oltre due milioni di euro, che riteneva di avere versato in eccesso in relazione agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell’art. 2 del Dl n. 201 del 2011, come conv., con riferimento alla deducibilità dell’Irap. Presentava analoga istanza in relazione all’anno 2011, che non è oggetto di questo giudizio.
L’Amministrazione finanziaria riconosceva il diritto alla restituzione, ma corrispondeva un rimborso parziale.
La citata società impugnava il rimborso parziale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
La CTP riteneva non decaduta la società dalla facoltà di pretendere il rimborso integrale, a distanza di tempo dalla corresponsione del rimborso parziale, ma avendo conosciuto solo successivamente le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria. In ordine alla contestata violazione dell’art. 6 del Dl. n. 185 del 2008 in tema di deduzione dell’Irap ai fini Ires, riteneva che il rimborso forfetario del 10% dovesse essere comunque corrisposto, con riferimento al costo del lavoro ed agli interessi passivi versati, indipendentemente dal fatto che l’importo degli interessi passivi risultasse inferiore, nell’anno, all’importo degli interessi attivi, in considerazione della peculiarità dell’impresa assicurativa. In conseguenza accoglieva il ricorso ed affermava il diritto della società alla corresponsione della restituzione domandata.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito de l primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale confermava -con la sentenza richiamata in epigrafe – la decisione della CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione.
Ha resistito mediante controricorso la contribuente, che ha formulato anche un motivo di ricorso incidentale condizionato, ed ha pure depositato memoria.
4.1. Ha depositato le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost. PG NOME COGNOME con cui ha chiesto rimettersi la decisione in sede di udienza pubblica, stante la novità delle questioni proposte, con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso principale.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile il ricorso della società, sebbene introdotto quando i termini di impugnazione erano scaduti. La società, infatti, avrebbe dovuto proporre la sua impugnazione nei sessanta giorni a far data dal ricevimento del rimborso parziale (1.7.2020), che aveva natura di rigetto implicito della maggiore pretesa restitutoria, e non a far data dal diniego esplicito di ulteriore rimborso (5.10.2020), emesso soltanto a seguito di sollecitazione della parte, che ha poi proposto la sua impugnazione il 3.12.2020.
Mediante il secondo motivo , introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e dell’art. 6 del Dl n. 185 del 2008, per non avere la Commissione Tributaria regionale rilevato che il presupposto oggettivo del rimborso richiesto rimane integrato sol quando l’importo degli interessi passivi (non deducibili) indicati in bilancio eccede quella degli interessi attivi (non imponibili), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Con il suo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente prospetta il vizio di nullità della decisione qui impugnata per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla contestazione della invalidità del provvedimento di diniego del rimborso integrale, perché privo della ‘compiuta indicazione dei ‘presupposti di fatto’ e delle ‘ragioni giuridiche’ poste a fondamento dello stesso’ (ric., p. 23).
Il secondo motivo del ricorso principale pone effettivamente -come indicato anche dal PG – una questione di diritto di particolare rilevanza in ordine alla quale non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Ente impositore chiede che venga rimeditato un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21915/23, 23157/20, 18872/20, 8195/15, ed altre), in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
La pronuncia su entrambe le questioni riveste rilievo nomofilattico.
4.1. Appare, quindi, opportuno accogliere la richiesta formulata dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, con il conseguente differimento alla causa a nuovo ruolo, perché possa essere definita a seguito di pubblica udienza, come si è già disposto con ord. Cass. sez. V, dep. 15.6.20025 n. 15991, in relazione a processo che poneva problematiche in parte analoghe.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.