Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6027 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6027 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 15336/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti
ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7220/16/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, depositata in data 28.12.2023, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 4.2.2026;
TRIBUTI -rimborso parziale -diniego parziale implicito onere di impugnazione.
FATTI DI CAUSA
In data 22/12/2017 la RAGIONE_SOCIALE acquistava un credito Ires, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e successivi del D.M. N. 384/1997, dalla RAGIONE_SOCIALE, assuntore del concordato fallimentare di Fallimento AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, con atto autenticato dal AVV_NOTAIO, registrato a Casoria il 22/12/2017. Notificata la cessione del credito all’RAGIONE_SOCIALE e presentata istanza di rimborso, quest’ultima richiedeva ulteriori documenti. Non essendo stati depositati i documenti richiesti, l’A.F . erogava un rimborso parziale in data 17/12/2019. Sollecitata senza esito l’erogazione RAGIONE_SOCIALE residua somma chiesta a rimborso, la società proponeva ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di AVV_NOTAIO dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ritenendo che l’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso configurasse un provvedimento di diniego parziale implicito, da impugnare, quindi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania respingeva il gravame RAGIONE_SOCIALE contribuente, confermando la pronuncia di primo grado.
Avverso la precitata sentenza la società in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.2.2026.
La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
La AVV_NOTAIOura Generale, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo -rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.» la società ricorrente assume che il provvedimento di riconoscimento parziale del 17/12/2019, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale I di AVV_NOTAIO, era inidoneo a valere quale diniego implicito per la parte non rimborsata, avendo mera natura interlocutoria ed essendo carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa in materia affinché potesse essere qualificato come diniego implicito. Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, nel caso di specie non troverebbe applicazione il comma 1 del richiamato art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, che prevede un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere alla sua impugnazione, bensì il comma 2 del medesimo articolo, che prevede – di contro – un termine dilatorio di 90 giorni decorrente dalla domanda di restituzione per presentare ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso. Ed infatti, poiché il detto provvedimento del 17/12/2019 non configurava un provvedimento impugnabile, l’impugnativa era stata correttamente indirizzata (in data 21/07/2021) avverso il silenzio -rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso con riguardo all’importo non rimborsato di euro 337.424,00. In subordine, qualora il detto provvedimento dovesse essere ritenuto equipollente ad un diniego implicito per la parte non riconosciuta a rimborso, l’assenza RAGIONE_SOCIALE informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE clausola di impugnazione, avrebbe dovuto consentire una rimessione in termini. Infatti, l’RAGIONE_SOCIALE si era limitato ad informare la Società di aver fornito il nulla osta all’RAGIONE_SOCIALE competente per il pagamento parziale del rimborso in quanto la documentazione sarebbe stata ‘carente’ e quindi inidonea a fondare l’integrale accoglimento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La parte ricorrente, nella parte narrativa del ricorso, afferma che in data 24/07/2019 l’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO ha richiesto (con nota prot. 121622 a mezzo PEC, già allegato n. 12 al ricorso di primo grado ) una serie di documenti; in data 16/09/2019, la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE tutta la documentazione richiesta e necessaria all’istruttoria, in particolare producendo copia di libretto di deposito/estratti conto bancari comprovanti l’esigibilità del credito IRES chiesto a rimborso ( già Allegato n. 15 al ricorso di primo grado ), nonché, ove nella sua disponibilità, le relative certificazioni bancarie (segnatamente quelle relative agli anni 2000 -2015); in data 29/10/2019, l’RAGIONE_SOCIALE notificava una richiesta di integrazione documentale, in particolare richiedendo l’esibizione di tutte le certificazioni bancarie (segnatamente anche quelle relative agli anni 1983 -1999) ( già Allegato n. 16 al ricorso di primo grado ); in data 17/12/2019, l’RAGIONE_SOCIALE, non avendo ricevuto riscontro alla richiesta, comunicava di aver dato il nulla osta all’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento parziale del rimborso, pari ad euro 104.906,00, ossia all’importo corrispondente alle ritenute relative agli anni 2000 -2015 ( già Allegato n. 18 al ricorso di primo grado ); in data 23/12/2019, veniva parzialmente erogato il rimborso alla cessionaria per un importo pari ad euro 107.004,12 ( già Allegato n. 19 al ricorso di primo grado ).
1.3. Nella memoria illustrativa tempestivamente depositata la società ricorrente invoca l’orientamento di legittimità secondo cui il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di rimborso non implica, necessariamente, un provvedimento di rigetto per la parte non accolta, in quanto il ‘silenzio -rifiuto parziale’, a differenza del ‘silenzio -rifiuto totale’, presuppone l’esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), il cui contenuto deve essere, pertanto, necessariamente interpretato, posto che il suo contenuto, per la parte non accolta, potrebbe non avere natura reiettiva, ma solo interlocutoria
(come, ad esempio, nell’ipotesi di carenza documentale. (Cass. n. 5338 del 27/02/2020).
1.4. Senonchè, come illustrato dalla stessa parte ricorrente, prima del rimborso parziale era stata chiesta ulteriore documentazione integrativa che non è stata pacificamente fornita, sicchè il successivo provvedimento di rimborso parziale non può che essere interpretato quale rigetto definitivo per la parte non accolta, avendo l’RAGIONE_SOCIALE, nella comunicazione del 17.12.2019, testualmente affermato:’…. La documentazione pervenuta è risultata carente pertanto con nota prot. n. 172175, inviata tramite pec del 29/10/2019, l’RAGIONE_SOCIALE Territoriale di AVV_NOTAIO 1 ha chiesto di integrare quanto trasmesso tramite la produzione di idonea attestazione rilasciata dall’istituto bancario Credito Italiano in merito all’ammontare RAGIONE_SOCIALE ritenute operate sugli interessi maturati sui depositi relativi al libretto di risparmio n. 604/18728/12 intestato alla procedura fallimentare per il periodo dal 1983 al 1999. Considerato che non risulta prodotta alcuna documentazione, si comunica che è stato fornito il nulla osta al competente Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo per il pagamento parziale del rimborso per l’importo all’attualità spettante corrispondente ad euro 104.906,00.’
1.5. Va data pertanto continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui i n tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto – sia pure implicito – RAGIONE_SOCIALE richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato
accoglimento integrale RAGIONE_SOCIALE prima, con conseguente inidoneità RAGIONE_SOCIALE stessa alla formazione di un silenziorifiuto impugnabile’ (Cass. n. 26907/2022; Cass n. 23157/2020; Cass., n. 8195/2015 Cass. n. 15754/2023).
1.6. Sono pertanto prive di rilievo le doglianze con le quali la parte ricorrente sostiene la non suscettibilità di impugnazione dell’atto di rimborso parziale, in ragione dell’assenza di motivazione e RAGIONE_SOCIALE informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente e in quanto l’atto, peraltro dotato di compiuta motivazione, era impugnabile anche sotto tali profili, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)