Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: Rimborso IRPEF – Lavoratori ‘ impatriati ‘ – Art. 16 d.lgs. 147/2015 – Termine per la presentazione dell’istanza di rimborso .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25033/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
VEMPALLE NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2461/04/2024, depositata in data 24 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Vempalle NOME, cittadino extracomunitario che aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2016, domandava nella dichiarazione dei redditi il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. rientro dei cervelli),
in relazione agli anni dal 2016 al 2020. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimborsava unicamente l’importo di Euro 7.718,00 (riferito alle annualità 2018, 2019 e 2020), denegando le eccedenze relative agli anni di imposta 2016 e 2017, in quanto indicate in dichiarazione tardiva (relativa all’anno 2020).
Il contribuente avanzava, quindi, istanza di rimborso e, elasso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (poi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano), che rigettava il ricorso. I giudici di prossimità ritenevano l’agevolazione non più fruibile in quanto il ricorrente non aveva aderito al regime opzionale ed aveva presentato una dichiarazione integrativa tardiva.
Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riformava la decisione di primo grado; in particolare, affermava che nessuna decadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso di mancata richiesta al datore di lavoro e di presentazione di dichiarazione integrativa tardiva.
L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 16 novembre 2024 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado . Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025.
La ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione de ll’ articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, nonchè dell’art. 2, co. 8 bis, del d.p.r. 322 del 1998, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile». Dopo aver riportato la normativa di riferimento, afferma che il beneficio fiscale in oggetto ‘è attivabile sulla scorta di due condizioni tra loro
alternative’: a) la richiesta scritta al datore di lavoro; b) l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi, da presentare al più tardi entro i termini previsti dall’art. 2 d.P.R. n. 322/1998.
Nella specie, pacifica la mancata richiesta al datore di lavoro, il contribuente aveva chiesto i benefici in relazione agli anni 2016 e 2017 solo con la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative il 15 febbraio 2020.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La CGT-2 ha accolto l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, ritenendo non applicabile ad essa il regime decadenziale previsto dalla legge per la diversa ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa tardiva.
La motivazione è condivisibile in quanto conforme all’orientamento espresso da questa Corte in materia.
1.3. Si è, infatti, osservato che è consentita la presentazione dell’istanza di rimborso anche se non è stata dimostrata la richiesta del contribuente di applicazione del beneficio al datore di lavoro, in mancanza della previsione di una decadenza nella disciplina normativa, e considerate le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass. 07/06/2025, n. 15234).
Premesso che il divieto di rimborso è stato introdotto solo con il comma 5 ter dell’art. 16 cit. (inserito dall’art. 5, comma 1 lett. d) del d.l. 34/2019, conv. con mod. dalla l. 58/2019), non applicabile nella fattispecie, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, dopo avere chiarito alcuni aspetti applicativi dell’art. 3 della l. 238/2010 e ricordato che ‘la richiesta deve essere presentata entro i tre mesi dall’assunzione’ – introducendo, dunque, un termine per il suo inoltro -l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha nondimeno precisato che: ‘ in via residuale, il soggetto interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973 a un Ufficio territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, allegando la documentazione
rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio ‘ .
L’assenza di un divieto di rimborso – antecedentemente all’introduzione del citato comma 5 ter – consente, dunque, di affermare che la scadenza del termine stabilito dai provvedimenti del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativo all’opzione di cui all’art. 16 cit. non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta (Cass. 27/12/2024, n. 34655), a nulla rilevando che in precedenza abbia presentato una dichiarazione integrativa tardiva.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nulla va disposto in relazione alle spese, essendo il contribuente rimasto intimato.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME