Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25928/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CENTRAL RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 6596/08/16 depositata il 02/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6596/08/16 del 02/11/2016, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 16568/57/15 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di
Roma (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2007 e 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME evidenziando che l’appello non era fondato perché l’IVA era stata rimborsata, ma non ancora recuperata alla data del 22 giugno 2013, in cui era entrata in vigore la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 55 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. nella l. 9 agosto 2013, n. 98, essendo la questione ancora sub iudice .
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
CH restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 38 ter e 74 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 26 della sesta direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) , dell’art. 55 del n. 69 del 2013, e dell’art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la controversia dovesse essere risolta in base all’applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 55 cit.
1.1. Il motivo è fondato per le considerazioni che seguono.
1.2. Costituisce circostanza pacifica, oltre che emergente dagli atti impositivi, che CH è un tour operator statunitense che opera in Paesi che si trovano al di fuori del territorio dell’Unione europea e che acquista servizi di autonoleggio in Italia, poi venduti in pacchetto
‘tutto compreso’ ai propri clienti. In questo contesto, il rimborso chiesto da NOME, la quale ha un proprio rappresentante fiscale in Italia, riguarda l’IVA corrisposta ai fornitori italiani; imposta dapprima rimborsata e della quale è stata successivamente chiesta la restituzione con l’avviso di accertamento impugnato.
1.3. La questione giuridica che si pone nella presente controversia riguarda l’applicazione dell’art. 74 ter , terzo comma, del decreto IVA -come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 che, in quanto norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo -ai tour operator non stabiliti nel territorio dell’Unione europea, ma che acquistano servizi in Italia, poi inclusi nel pacchetto turistico ceduto ai propri clienti, versando al cedente la relativa IVA.
1.4. Detta questione è stata già risolta dalla giurisprudenza della Corte (dalla quale non v’è ragione di discostarsi), la quale ha affermato che « il disposto dell’art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 come interpretato dall’art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 – costituisce applicazione dell’art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l’imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell’UE che, nella qualità di “tour operators”, abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l’attribuzione del gettito dell’imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all’interno dell’Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall’art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando
per essi un’ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale » (così Cass. n. 6423 del 06/03/2020; conf. Cass. n. 4961 del 27/02/2017).
1.5. La CTR, dunque, ha correttamente ritenuto l’applicabilità dell’art. 74 ter del decreto IVA e l’astratta indetraibilità e non rimborsabilità dell’IVA assolta da CH, ma ha, poi, erroneamente ritenuto l’applicazione alla fattispecie dell’esenzione prevista dall’ultima parte dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 che, in quanto incompatibile con il diritto unionale, va, invece, disapplicata.
In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendovi ulteriori questioni in fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.
2.1. CH va condannata a rifondere ad NOME le spese del presente procedimento, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.422.418,50. Sussistono, invece, giusti motivi, conseguenti al consolidamento dell’orientamento rassegnato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso originario, per compensare tra le parti le spese concernenti i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla controricorrente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che liquida in euro 13.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative alle fasi di merito del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME