Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11683/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in NAPOLI, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n. 1510/17/23 depositata il 01/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1510/17/23 del 01/03/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, in proprio e in qualità di socio ed ultimo legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 12380/14/21 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2018.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva negato il chiesto rimborso in quanto l’eccedenza IVA deriverebbe da lavori e investimenti effettuati nei primi due anni di attività della società (2011 e 2012) e le fatture prodotte sarebbero state interamente pagate da altra società, la RAGIONE_SOCIALE, pur essendo intestate alla RAGIONE_SOCIALE e senza che fosse stata prodotta la documentazione idonea a giustificare detto pagamento.
1.2. La CGT2 rigettava l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) il diniego era stato legittimamente notificato allegando il provvedimento in formato ‘pdf’ ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC); b) non era in discussione la circostanza che RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture la cui IVA era chiesta a rimborso, ma occorreva stabilire se la società contribuente avesse assolto all’onere probatorio di collegare il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture al contratto di finanziamento in essere con la RAGIONE_SOCIALE; c) in proposito, il contratto di finanziamento del 29/06/2011 consisteva in una «scrittura privata non autenticata né registrata e, quindi, probatoriamente, inidonea a collegare temporalmente alle fatture del 2011-12 il pagamento della relativa IVA».
NOME COGNOME, unitamente all’interveniente RAGIONE_SOCIALE, impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, da quanto risulta dalla sentenza impugnata, la cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza di primo grado unitamente a RAGIONE_SOCIALE e ad NOME COGNOME in proprio. Analogamente, il ricorso per cassazione è stato proposto dalle stesse parti presenti nel giudizio di appello.
1.1. Va, peraltro, evidenziata la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME in proprio: è vero che il socio subentra nelle obbligazioni contratte dalla società estinta in quanto si determina in suo favore un fenomeno di tipo successorio (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013), ma è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, l’ultimo legale rappresentante della società cancellata mantiene, con riguardo a tributi o contributi, per i cinque anni successivi all’estinzione e nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale (Cass. n. 36892 del 16/12/2022; Cass. n. 18310 del 27/06/2023; Cass. n. 21905 del 02/08/2024), con la conseguenza che l’unico soggetto legittimato ad impugnare il diniego di rimborso dell’IVA resta la società.
1.2. Pertanto, la legittimazione a proporre il presente ricorso per cassazione (e, per il vero, anche l’appello) spetta esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE e non anche al socio della stessa in proprio.
1.3. Ugualmente legittimata è RAGIONE_SOCIALE, non solo perché ha proposto appello, ma anche in quanto cessionaria del credito IVA (per come incontestato, oltre che accertato dalla CTP e confermato in appello) e, quindi, successore nel diritto controverso.
Con il terzo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contestano la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 42, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CGT2 omesso di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego in quanto privo della necessaria sottoscrizione, non essendo stato dichiarato conforme all’originale.
2.1. Il motivo va disatteso.
2.2. È pacifico che il provvedimento di diniego sia stato redatto in formato ‘pdf’ e che detto documento sia stato allegato in copia ad un messaggio PEC, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha notificato il provvedimento alla società contribuente. Da quanto emerge, inoltre, dalla copia del provvedimento allegato al ricorso per cassazione, lo stesso risulta sottoscritto analogicamente dal competente funzionario di AE.
2.3. Orbene, da un lato, non vi può essere dubbio alcuno che lo stesso sia riferibile all’Amministrazione finanziaria anche in assenza di una dichiarazione di conformità all’originale, posto che è stato inoltrato a mezzo EMAIL da un indirizzo chiaramente appartenente alla stessa Amministrazione; dall’altro, la sottoscrizione del provvedimento di diniego non è prevista a pena di nullità, posto che lo stesso non è annoverabile tra gli atti impositivi (cfr. Cass. n. 8998 del 18/04/2014) ed è impugnabile anche se il diniego sia espresso in forma tacita (e, quindi, sicuramente non sottoscrivibile. Per un’ipotesi similare, seppure dettata in tema di cartelle di pagamento, si vedano Cass. n. 19327 del 15/07/2024; Cass. n. 31605 del 04/12/2019).
2.4. A ben vedere, tale ultimo rilievo evidenzia il sostanziale difetto di interesse dei ricorrenti alla proposizione della censura, contestato da AE: anche volendo ragionare diversamente da quanto appena indicato e ritenere la nullità del provvedimento di diniego non sottoscritto, resterebbe il tacito rigetto dell’istanza di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CGT2 giustificato il diniego di rimborso «sulla scorta della insussistenza di requisiti che, in verità, la norma non annovera tra quelli previsti attraverso, peraltro, la imposizione di un meccanismo probatorio del tutto estraneo alla formulazione della norma de quo».
3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2. Sotto il primo profilo, va evidenziato che la CGT2, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione dei documenti prodotti, ha ritenuto che la documentazione versata in atti da RAGIONE_SOCIALE non sia sufficiente a comprovare che il pagamento dal quale trae origine la pretesa di rimborso sia avvenuto effettivamente in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la società contribuente.
3.3. Trattasi di legittimo accertamento di merito, il quale non può essere messo in discussione con la proposizione di una censura di violazione di legge. Del resto, i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti che non trascrivono, né allegano, con conseguente difetto di specificità del motivo.
3.4. Sotto il secondo profilo, va comunque segnalato che l’eventuale avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture da parte di un terzo (RAGIONE_SOCIALE) implica, secondo l’ id quod plerumque accidit , che anche
il versamento della relativa IVA sia stato effettuato da quest’ultimo soggetto (che, peraltro, non risulta avere chiesto il rimborso) e non già dal ricorrente (si consideri che la motivazione del diniego di rimborso, trascritta in ricorso, è calibrata sulla circostanza che «le fatture prodotte sono state interamente pagate da un’altra società »). Ne consegue che, in assenza di prova che il rimborso non comporti un arricchimento senza causa di RAGIONE_SOCIALE (che ha chiesto il rimborso senza avere versato l’IVA), la relativa domanda è stata legittimamente rifiutata dall’Amministrazione finanziaria. Invero, « la tutela dei diritti garantiti in materia dall’ordinamento giuridico dell’Unione non impone (…) il rimborso di dazi, imposte e tasse riscossi in violazione del diritto dell’Unione quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati su altri soggetti » (cfr. CGUE 16 maggio 2013, in causa C -191/12, COGNOME , punto 25; vedi anche Cass. n. 24777 del 18/08/2023).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’omesso svolgimento della procedura di rettifica da parte dell’Ufficio, in violazione degli artt. 54 e 57 del decreto IVA.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1. Il motivo è inammissibile perché si scontra con l’esistenza di una doppia conforme di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014) e la parte ricorrente non spiega le ragioni per le quali la preclusione non dovrebbe operare nel caso di specie.
5.2. Il motivo è, altresì, infondato sia perché la questione è stata tenuta in debito conto dalla CGT2, che ne ha fatto espressa menzione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), anche se ha argomentato la conferma del diniego sotto diverso profilo, sicché non può discutersi di omesso esame; sia perché l’Ufficio ben può contestare la
sussistenza dei presupposti per il rimborso dell’IVA anche in caso di mancato esperimento della procedura di rettifica nei termini di legge (Cass. S.U. nn. 21765 e 21766 del 29/07/2021). Al riguardo, giova sottolineare che, come emerge dalla narrativa del ricorso, nel caso in esame si discute RAGIONE_SOCIALE «fatture di acquisto degli anni 2011 e 2012 complete di prove e modalità di pagamento»: si applica quindi il principio fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che, in tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l’amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest’ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l’amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l’esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione (Cass. n. 16103 del 19/05/2022).
6. In conclusione, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 26.070,00.
6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento di legittimità, liquidate in euro 3.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)