Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3954 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3954 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11185/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA – SEZ.ST. SASSARI n. 730/08/21 depositata il 25/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 730/08/21 del 25/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n.
115/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Sassari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti del diniego di rimborso di un credito IVA relativa agli anni 2002-2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego conseguiva ad una richiesta di rimborso fondata su fatture cui era stata applicata l’aliquota del dieci per cento, sebbene si trattasse di prestazioni esenti, come accertato dall’Ufficio.
1.2. La CTR respingeva l’appello della società contribuente evidenziando che: a) trovava applicazione in ipotesi, ratione temporis , il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) detto termine decorreva dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE rispettive dichiarazioni ed era maturato con riferimento all’IVA chiesta a rimborso per gli anni 20022005; c) con riferimento all’anno 2006, invece, non era maturato il termine di decadenza biennale; d) tuttavia, il rimborso non era comunque dovuto con riferimento a tutti gli anni d’imposta richiesti, atteso che l’IVA corrisposta indebitamente all’Erario non era stata assolta dalla società contribuente, ma dal consumatore finale, non essendovi prova del rimborso della stessa a quest’ultimo.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto -con riferimento alle istanze di rimborso relative ai crediti IVA maturati negli anni 2002-2005 -che il termine di decadenza decorra dalla data della dichiarazione IVA e non già dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha contestato per
la prima volta, dopo avere riconosciuto il rimborso per gli anni 2000 e 2001, l’errore della società contribuente nell’applicazione dell’IVA al dieci per cento ad operazioni esenti. Inoltre, la CTR avrebbe erroneamente omesso di considerare che, al momento della proposizione dell’istanza di rimborso, il contribuente soggiaceva all’azione di rimborso da parte dei cessionari.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Nella specie, è pacifico che si versa in ipotesi di pagamento di un’IVA non dovuta per originario non assoggettamento dell’operazione all’imposta; peraltro, non viene in considerazione ratione temporis l’art. 30 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), introdotto solo dall’art. 8 della l. 20 novembre 2017, n. 167, a termini del quale «il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» (comma 1) e, «nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa» (comma 2).
1.3. La fattispecie resta, dunque, disciplinata dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento al quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dal comma 2 della disposizione menzionata e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (cfr.
Cass. n. 15638 del 11/06/2019; Cass. n. 27221 del 28/12/2016; Cass. n. 13980 del 08/07/2016; Cass. n. 3593 del 24/02/2016; Cass. n. 12447 del 08/06/2011).
1.4. Va, peraltro, precisato che: a) il termine suddetto non potrebbe neppure decorrere dalla data del termine ultimo previsto per la dichiarazione ai fini della detrazione, poiché detrazione e rimborso d’imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate ai medesimi presupposti, sicché il decorso del termine previsto per avvalersi della facoltà di rimborso non potrebbe essere di certo collegato con una modalità alternativa di esercizio del medesimo interesse, modalità che opera separatamente ed in ragione di differenti presupposti (Cass. n. 16726 del 09/08/2016); b) il termine biennale di decadenza dal diritto al rimborso viene fatto decorrere dalla data del pagamento persino nei casi di imposta indebitamente pagata in forza di una norma poi dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, ad opera di una sentenza della Corte di Giustizia UE immediatamente applicabile, essendo stati ritenuti non invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling per giustificare la sua decorrenza dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, ovvero dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, stante la ritenuta prevalenza dell’esigenza di certezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie, che resterebbe vulnerata in ipotesi di protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (Cass. S.U. n. 13676 del 16/06/2014 e successive conformi).
1.5. Alla luce dei superiori principi di diritto, non v’è alcun dubbio sulla corretta applicazione della decadenza prevista dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 da parte della CTR, posto che la data del versamento viene in ipotesi fatta coincidere con la data prevista per la
presentazione della dichiarazione IVA annuale e tale circostanza non è oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente.
1.6. Né l’eventuale errore dell’Amministrazione finanziaria nell’avere rimborsato l’IVA con riferimento agli anni d’imposta 2000 e 2001 è idoneo a incidere sull’operatività della decadenza, individuata dalla legge.
1.7. Infine, la circostanza che la società contribuente sia soggetta all’azione di restituzione da parte dei cessionari è irrilevante, perché ciò significherebbe, da un lato, accedere all’idea di un’interpretazione evolutiva dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’introduzione dell’art. 30 ter del decreto IVA ad opera della l. n. 167 del 2017, la cui possibilità è esclusa dalla stessa ricorrente; dall’altro, non considerare che anche per la nuova normativa il superamento del termine biennale è consentito solo a condizione dell’avvenuta restituzione al cessionario (o committente) dell’importo pagato a titolo di rivalsa (Cass. n. 34429 del 11/12/2023), restituzione che, in ipotesi, non risulta essere avvenuta.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita partium , non essendo in discussione la spettanza del diritto al rimborso relativo all’anno d’imposta 2006.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19, 19 bis e 30 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR escluso il diritto al rimborso relativamente all’anno 2006 in applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta e inapplicabile alla fattispecie.
I motivi, vertendo essenzialmente sulla medesima questione, possono essere unitariamente esaminati.
3.1. Laddove l’Amministrazione finanziaria, a fronte di un’istanza di rimborso, abbia emesso -come nel caso di specie -un provvedimento
parziale di rigetto e, per il resto, un provvedimento interlocutorio (avendo riconosciuto in astratto il diritto al rimborso, ma non avendo quantificato le somme da rimborsare), il primo provvedimento è immediatamente impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, mentre il secondo provvedimento, in quanto interlocutorio (l’Amministrazione finanziaria si pronuncia espressamente sull’anno d’imposta 2006, riconoscendo sostanzialmente il diritto al rimborso), è impugnabile unicamente a seguito della formazione del silenzio-rigetto e, quindi, solo una volta decorso il termine di novanta giorni dalla sua emissione.
3.2. Nel caso di specie, come evincibile dal ricorso RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, nel termine di sessanta giorni, sia il provvedimento di rigetto espresso che il provvedimento interlocutorio; con la conseguenza che l’impugnazione di quest’ultimo deve ritenersi inammissibile, non avendo la società contribuente atteso la formazione del silenzio-rigetto.
In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME