Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35083 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35083 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17361/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DIGI, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 98/2022 depositata il 05/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Avellino che aveva rigettato il suo
ricorso contro il diniego del rimborso del credito IVA per euro 3.554,00 relativo al 2013 e richiesto nel 2017.
Secondo la CTP la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso per decorrenza del termine bie nnale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/92.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha rigettato l’appello , osservando che l a NOME, cessata l’attività nel 2013, aveva presentato la dichiarazione nel 2014 esponendo il credito al rigo TARGA_VEICOLO e, intendendo utilizzarlo in compensazione, aveva compilato il quadro TARGA_VEICOLO, ma aveva modificato tale volontà, chiedendo il rimborso, soltanto dopo la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit.; ha escluso, inoltre, che potesse darsi rilievo alla cessazione dell’attività che non costituiva un fatto sopravvenuto ma era preesistente alla presentazione della dichiarazione.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 21 d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 30 d.P.R. n. 633/72 in quanto l’esposizione nella dichiarazione era sufficiente manifestazione della volontà di non perdere il credito.
Il motivo è fondato.
Il dato evidenziato dalla CTR (la cessazione dell’attività era precedente alla dichiarazione) non pare decisivo per escludere l’applicazione de i consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui, da un lato, la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l’attività, non possono portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, è regolata dall’art. 30, secondo comma (ora primo
comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche (Cass. n. 5024 del 2015; Cass. n. 20069 del 2014; Cass. n. 24889 del 2013) e, d’altro lato, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione ma ricorrano ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente), si applica -il termine ordinario decennale di prescrizione e non quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 6876 del 2021; Cass. n. 15867 del 2020; v. anche Cass. n. 30168 del 2018; Cass. n. 24655 del 2022; Cass. n. 11662 del 2021).
Resta decisivo, invero, il fatto che quel credito non poteva essere utilizzato in detrazione, essendo cessata l’attività, cosicché la sua esposizione, sebbene erroneamente riportata nel quadro RX65, non poteva che esprimere «l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito» (Cass. n. 24655 del 2022).
Conclusivamente, accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/07/2023.