Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3909 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3909 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
Oggetto: Iva -istanza di rimborso -legittimazione -definitività di precedenti avvisi di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17519/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici RomaINDIRIZZO, è domiciliata
–
resistente
– proposto avverso la sentenza n. 778/2020, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 22 dicembre 2020; U dita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, società che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari con vendite canalizzate prevalentemente verso operatori della grande RAGIONE_SOCIALE, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza l’atto con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva respinto una sua istanza di rimborso Iva. La richiesta di rimborso era stata formulata dopo una serie di accertamenti, divenuti definitivi, con i quali l’Ufficio aveva recuperato l’Iva indebitamente detratta negando la detraibilità dell’ imposta addebitata alla società dalle sue clienti in relazione ad operazioni di incentivazione RAGIONE_SOCIALE vendite, riqualificate in sede di accertamento come meri sconti di prezzo, come tali incidenti (in diminuzione) sulla base imponibile dell’Iva dovuta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE sulle cessioni dei suoi beni.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che l’istanza di rimborso trovasse fondamento nell’art. 30ter d.P.R. n. 633 del 1972 e potesse essere proposta anche dal cessionario/committente.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, dinanzi alla quale l ‘RAGIONE_SOCIALE propose appello, accolse il gravame e confermò la legittimità del diniego di rimborso, evidenziando, da un lato, che nella specie trovava applicazione il secondo comma del citato art. 30ter , disposizione che consente esclusivamente al cedente di richiedere
il rimborso dell’Iva non dovuta, dall’altro, che il recupero dell’Iva indebitamente detratta era ormai pacificamente divenuto definitivo in virtù di accertamento rispetto al quale l’appellata aveva prestato acquiescenza mediante definizione ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997. 4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380bis 1 c.p.c.
L’RAGIONE_SOCIALE, che non ha depositato controricorso, si è costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111, comma 6, della Costituzione» poiché la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente.
Il motivo è infondato.
2.1. Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n. 27935 /2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sintetica ma compiuta. In particolare, i g iudici d’appello hanno evidenziato che i tre avvisi di accertamento che avevano negato la detraibilità dell’Iva da parte della RAGIONE_SOCIALE erano divenuti definitivi; che tale circostanza comportava l’applicazione del secondo comma dell’art. 30 -ter d.P.R. n. 633 del 1972, che consente di richiedere il rimborso esclusivamente all’emittente RAGIONE_SOCIALE fatture (cioè a chi ha incassato e poi versato l’Iva in eccesso) e non a chi ha utilizzato quella stessa Iva in detrazione; che, infine, tale assetto è in armonia con la giurisprudenza unionale, che ritiene rispettato il principio di neutralità dell’imposta in ragione della possibilità del destinatario dei servizi di esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore, salvo il caso -nella specie comunque non ricorrente -in cui tale azione sia impossibile o estremamente difficile.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 -ter , dell’art. 60, comma 7, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997». Il motivo si articola in una pluralità di censure.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che un’esegesi che sia più aderente possibile al principio di neutralità dell’imposta impone di interpretare l’art. 30 -ter d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la restituzione dell’imposta non dovuta, nel senso di consentire al cessionario di scegliere alternativamente tra la richiesta di rimborso al cedente, che sarà poi legittimato a sua volta ad avanzare una richiesta di rimborso all’Erario dell’imposta a suo tempo versata (ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo citato), ovvero la richiesta direttamente all’Erario (ipotesi contemplata nel primo comma). Tale diritto del cessionario troverebbe poi conferma nell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 come
modificato dall’art. 1, comma 395 della legge n. 205 del 2017, che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, lascia fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione.
In secondo luogo, la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel ritenere applicabile il secondo comma dell’art. 30 -ter cit., ha escluso che l’azione civilistica di recupero verso il prestatore fosse impossibile o eccessivamente difficile, non considerando la posizione di debolezza in cui essa si trova nei confronti dei propri clienti, operatori della grande RAGIONE_SOCIALE organizzata, ai quali non potrebbe rivolgersi per il recupero dell’Iva se non a rischio di pregiudicare i rapporti commerciali con essi instaurati.
Da ultimo, la ricorrente evidenzia che, in ragione dei rilievi formulati dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale in sede di accertamento, il versamento dell’Iva in misura maggiore al dovuto discende dall’esistenza di una minore base imponibile, ovverosia da un minor prezzo della cessione dei beni effettuata da essa contribuente verso i propri clienti: sicché, in questa prospettiva, essa assumerebbe la qualifica di cedente e, come tale, non potrebbe comunque esserle negato il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 30 -ter .
4. Il motivo è infondato.
4.1. È pacifico che l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, con cui l’Iva addebitata da operatori della grande RAGIONE_SOCIALE, in veste di fornitori del servizio di incentivazione RAGIONE_SOCIALE vendite dei prodotti della RAGIONE_SOCIALE, è stata ritenuta indetraibile da parte dell’odierna ricorrente, sia divenuto definitivo. Altresì pacifico è che a fondamento dell’indetraibilità v’è la qualificazione degli incentivi sulle vendite come sconti di prezzo, in quanto tali incidenti in diminuzione sulla base imponibile dell’iva dovuta dalla ricorrente quale cedente: si è ritenuto, quindi, che le erogazioni (i cc.dd. contributi pro-
mozionali) non fossero state corrisposte dalla contribuente quale committente/cessionaria, in relazione ad attività collaterali e distinte da quella principale bensì fossero state corrisposte dalla contribuente nella qualità di cedente, a remunerazione della medesima attività, con la conseguente applicazione dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia del trattamento riservato agli abbuoni o sconti (in tema, sulla differenza, anche quanto al trattamento fiscale, tra bonus quantitativi e bonus qualitativi, vedi, fra varie, Cass. n. 16128/2017). Tale definitività -anche ove, come nella specie, derivante da acquiescenza a seguito di definizione ex art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997 -preclude di per sé il rimborso richiesto dalla contribuente spendendo ancora una volta la qualità di committente/cessionaria: il secondo motivo di ricorso è difatti pressoché integralmente calibrato sui rimedi riconosciuti al cessionario/committente e, specificamente, sul « diritto al rimborso speciale utile a ripristinare la neutralità dell’ Iva », che, a dire della ricorrente, può essere esercitato « tanto dal cessionario, quanto dal committente, nei casi in cui la posizione creditoria non si origina fisiologicamente » (così si legge a pag. 20 del ricorso).
Va, dunque, ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di rimborso, qualora il contribuente non impugni l ‘ atto col quale l ‘ amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, presenti istanza di rimborso di quanto già pagato in relazione al titolo impositivo, dalla definitività di quest’ultimo, per difetto di impugnazione, deriva l ‘ inammissibilità dell ‘ istanza di rimborso, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l ‘ attività di riscossione dell ‘ amministrazione (v., ex plurimis , Cass. n. 22934/2023; Cass. n. 31236/2019; Cass. n. 26378/2019; Cass. n. 20367/2018; Cass. n. 24239/2014; Cass. n. 3346/2011; Cass. n. 28784/2008; Cass. n. 3792/1997; più di recente v. anche Cass. n. 8991/2025).
4.2. Né rileva al riguardo la giurisprudenza citata in memoria (Cass. n. 25095/2023), che riguarda la diversa ipotesi in cui la cedente/prestatrice maturi il diritto di rimborso dell’ Iva come conseguenza di un accertamento esercitato dall ‘ Ufficio non già nei propri confronti, ma nei confronti del committente dei servizi in epoca successiva alla possibilità riconosciuta dall’ordinamento nazionale per variare il contenuto della fattura. Nel caso esaminato da questa Corte con la sentenza citata, difatti, la cedente/prestatrice aveva proposto istanza di rimborso dopo aver a propria volta rimborsato alla committente/cessionaria l’ Iva addebitata in rivalsa, che quest ‘ultima aveva versato all’erario dopo aver prestato acquiescenza all’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’indebita detrazione dell’imposta.
4.3. Irrilevanti ab imis sono per conseguenza le invocate sopravvenute modifiche del quadro normativo, date, in particolare, dal l’introduzione del nuovo art. 30ter d.P.R. n. 633 del 1972 per effetto dell’art. 8 della legge n. 167 del 2017, nonché dalla modifica dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 per effetto dell’art. 1, comma 935, della legge n. 205 del 2017, che avrebbe chiarito che, anche nel caso in cui il cessionario ha detratto un’imposta superiore a quella effettiva, la detrazione sarebbe comunque riconosciuta. Si tratta pur sempre, difatti, di prospettazioni che implicano la qualità di cessionaria/committente, defi nitivamente esclusa in virtù dell’acquiescenza seguita alla definizione degli avvisi di accertamento che, appunto, la negavano. La stessa contribuente, d’altronde, riconosce in memoria (pag. 10) che « le operazioni originariamente trattate come ‘prestazioni di servizi’ rese dalla GDO alla Società (a titolo di contributi promozionali) sono state definitivamente considerate come sconti di prezzo sulla cessione di beni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ».
Ad ogni buon conto, giova rilevare che, per un verso, va sicuramente escluso, contrariamente a quanto affermato dalla società, che il primo comma del l’art. 30 -ter cit. sul quale la contribuente punta (v. pagg. 17 e 20 del ricorso) costituisca un’ autentica innovazione normativa giacché in realtà esso reca una disciplina del cd. rimborso anomalo « modellata sulla falsariga della fattispecie di restituzione di cui all’art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 » (così Cass. n. 10439/2021). In altri termini, la disposizione di legge in questione costituisce rifusione in altro testo normativo, sia pure in una forma diversa e con specifico riguardo all’Iva, di una disciplina generale già contenuta all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992: ciò che smentisce l’assunto della ricorrente secondo cui l’art. 30 -ter sarebbe stata una sopravvenienza normativa idonea a costituire la base per la proposizione di una richiesta di rimborso Iva anche dopo la definitività degli avvisi di accertamento.
4.4. Per altro verso, e per completezza di analisi, va ribadito, quanto al l’altro parametro normativo invocato a sostegno della presentazione dell’istanza di rimborso, che , alla luce dei principi unionali in materia, la riforma dell’art. 6, d.lgs. n. 471 del 1997 si è limitata a modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell’I va, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all’operazione posta in essere, b enché coincidente con quella indicata in fattura. In tale ottica, l’inciso ivi contenuto, « fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti … », va considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell’I va nei limiti di quanto dovuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l’imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, ma
solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta in ragione della natura RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’operazione posta in essere .
È stato infatti chiarito che la Sesta direttiva 77/388/CEE (nonché la successiva direttiva 2006/112/CE), così come costantemente interpretata dalla Corte di Giustizia, stabilisce che, benché il diritto a detrazione dell ‘Iva costituisce parte integrante del meccanismo dell ‘ imposta, il suo esercizio è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’Iva indebitamente versata a monte, per cui non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura (cfr., da ultimo, Corte Giust., 10 luglio 2019, Kursu Zeme ; Corte Giust., 21 febbraio 2018, Kreuzmayr ; Corte Giust., 14 giugno 2017, RAGIONE_SOCIALE ; Corte Giust., 26 aprile 2017, Farkas ).
5. Non giova alla ricorrente neanche la deduzione, svolta « per mero tuziorismo difensivo » (così a pag. 23 del ricorso), con la quale, ribaltando la prospettazione sulla quale, si ribadisce, è calibrato il ricorso, la contribuente fa leva stavolta sulla qualità di cedente, in linea col contenuto degli avvisi di accertamento definitivi, per affermare la propria legittimazione al rimborso, questa volta nella qualità di soggetto passivo.
Anche di là dal ribaltamento di prospettazione, e del suo riverbero sull’ammissibilità del profilo del ricorso, va osservato che , in tema di Iva, in base al principio di cartolarità il soggetto passivo è tenuto a versare l’ imposta Iva, anche qualora abbia riconosciuto sconti o abbuoni, e ha diritto al rimborso dell ‘ imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura, ai sensi dell ‘ art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 oppure qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall ‘ utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura, che non comprende tali sconti o abbuoni, da parte del destinatario della fattura ai fini dell ‘ esercizio del diritto alla detrazione dell ‘ imposta dovuta o assolta in via di rivalsa (Cass. n. 20843/2020;
Cass. n. 7325/2020; Cass. 28263/2020; Cass. n. 19897/2025). Il che si verifica quando la fattura non possa ritenersi emessa ai sensi dell ‘ art. 21, comma 1, dello stesso decreto, ovvero quando sia stata emessa, ma tempestivamente ritirata dal destinatario, senza che quest ‘ ultimo abbia potuto utilizzarla per finalità fiscali, o ancora quando l ‘ Amministrazione abbia disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario ossia, nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE clienti della ricorrente – con provvedimento definitivo o ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 10974/2019), giustappunto a tutela del principio di neutralità invocato in ricorso (laddove, giova rilevare, nella fattispecie in discussione non v’è alcuna duplicazione in quanto la contribuente ha dapprima corrisposto l’ Iva concernente i contributi promozionali, poi l’ha detratta in relazione alle fatture ricevute e quindi ha restituito quanto detratto a seguito della definizione degli avvisi di accertamento).
Nel caso in esame, la contribuente ha riconosciuto di aver fatturato « l’importo integrale dei corrispettivi dovuti all’odierna Ricorrente senza considerare alcuno sconto commerciale » (così si legge a pag. 5 del ricorso) e implicitamente ha ammesso di non aver provveduto alla variazione dell’imponibile, tanto che ha aderito alla definizione degli avvisi che proprio su tale omissione si basavano: questa prospettazione alternativa lascia quindi integro il rischio di un pregiudizio per l’Erario derivante dal possibile esercizio della detrazione per l’intera base imponibile da parte RAGIONE_SOCIALE clienti committenti/cessionarie.
Concludendo, il ricorso va rigettato, mentre nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME