Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5217 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5217 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19240/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4365/2019, depositata il 6 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel 2008 la società ricorrente effettuò l’acquisto di un bene immobile da una società terza, che le addebitò in via di rivalsa l’IVA relativa a tale operazione imponibile. Per effetto anche dell’IVA che le era stata addebitata nel corso dell’anno, la società evidenziò nella relativa dichiarazione annuale un’eccedenza di imposta detraibile che decise di non chiedere a rimborso ma di riportare integralmente a nuovo per poterla detrarre dall’IVA dovuta per gli anni successivi. Per espressa ammissione dell’Ufficio, nel periodo d’imposta 2008, la società risultava esclusa dall’applicazione della disciplina RAGIONE_SOCIALE società ‘non operative’. Il credito IVA sorto nel 2008 è stato, quindi, riportato a nuovo nei successivi anni 2009, 2010 e 2011. Nel 2012, invece, il credito venne in parte (per euro 228.113,00) destinato ad utilizzo in compensazione e in parte (per euro 221.000,00) chiesto a rimborso. A fronte della richiesta di rimborso, l’Ufficio ha invitato la società a fornire una serie di documenti relativi all’anno d’imposta in cui è sorto il credito IVA chiesto a rimborso (anno 2008), prodotti con nota depositata il 30 dicembre 2015. Dopo plurime richieste avanzate dalla società, al fine di ottenere un aggiornamento in ordine allo stato del rimborso, l’Ufficio, con provvedimento notificato in data 9 novembre 2017, ha rigettato l’istanza di rimborso.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
L’Ufficio si costituiva in giudizio con proprio atto di controdeduzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3544/2018, respingeva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello.
Si costituiva l’Ufficio.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4365/2019, ha rigettato l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Si è costituta l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 30, l. 724/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 30, l. 724/1994, in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello nel riconoscere la legittimità del provvedimento di diniego del rimborso IVA prevista dalla disciplina sulle società ‘non operative’ (art. 30, l. 724/1994) nei riguardi di un credito IVA generato in un anno d’imposta (2008) in cui la società risultava pacificamente esclusa dall’applicazione della normativa sulla società ‘non operative’ e, di conseguenza, nell’aver illegittimamente disapplicato l’art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972, il quale, in applicazione del fondamentale principio di neutralità, disciplina il diritto al rimborso o al riporto in avanti RAGIONE_SOCIALE eccedenze di credito IVA risultanti dalla dichiarazione.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di società di comodo, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, 7 marzo
2024, RAGIONE_SOCIALE , C-341/22, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA (Cass. n. 24416/2024; Cass. n. 22249/2024).
Con la sentenza 7 marzo 2024, RAGIONE_SOCIALE, in causa C-341/22, la Corte di giustizia ha evidenziato che: 1) «l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone» (par. 25) posto che per determinare la qualità di soggetto passivo rileva «esclusivamente il fatto che detta persona eserciti effettivamente un’attività economica e … sfrutti un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità»; 2) «nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia» e, anzi, al contrario, «il diritto alla detrazione dell’IVA è garantito, purché ricorrano le condizioni richieste … indipendentemente dai risultati RAGIONE_SOCIALE attività economiche del soggetto passivo interessato» (par. 31), fatta salva l’ipotesi in cui ricorra una frode o un abuso del diritto (come delineati dai par. da 33 a 36 della sentenza); 3) l’art. 30 della legge n. 724/1994 assolve alla funzione di disincentivare le evasioni e, a tal fine, si basa sulla presunzione per cui, quando l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate a valle da una
società in un determinato periodo d’imposta non raggiunge una soglia (calcolata applicando i criteri previsti dalla norma), la società non è operativa salvo che essa «non riesca a dimostrare che elementi oggettivi giustificano l’impossibilità di raggiungere la soglia» (par. 38), da cui l’impossibilità di esercitare il diritto di detrazione; 4) tuttavia, tale presunzione, si fonda «su un criterio, quello di una soglia di ricavi, che è estraneo a quelli richiesti ai fini della dimostrazione di un’evasione o di un abuso» poiché prescinde da una valutazione «della realtà effettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini IVA» ed è ancorata solo al parametro della «valutazione del volume» degli affari (par. 39), sicché essa «eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenire le evasioni e gli abusi» (par. 42).
Da tutto ciò, dunque, la Corte di giustizia ha derivato che «l’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità … ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».
Alla luce dei principi su esposti, pertanto, l’art. 30 l. n. 724 del 1994 va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità RAGIONE_SOCIALE operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso. Alla luce degli stessi principi affermati dalla Corte unionale, peraltro, il motivo deve essere accolto per le ulteriori verifiche imposte in attuazione della citata decisione, rimesse al giudice nazionale. L’art. 30 l. n. 724/1994, come rilevato, va disapplicato perché non compatibile con il diritto dell’Unione.
Tuttavia, la stessa Corte di giustizia, nella citata sentenza, ha rilevato che la normativa non è incompatibile perché mira a
disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una ‘supposizione’, ossia su una ‘presunzione’ estranea alla disciplina IVA dovendo il diritto di detrazione restare ancorato alla ‘realtà effettiva’.
Ne deriva che il diritto di detrazione va riconosciuto se: a) nel corso del periodo d’imposta controverso, in relazione al quale l’autorità tributaria ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un’attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati RAGIONE_SOCIALE attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche, come si esprime la sentenza della CGUE (v. par. 33-36), quale ‘realizzazione di una costruzione artificiosa’.
Con riguardo ai punti a) e b), inoltre, va sottolineato che la detrazione dell’imposta può spettare anche in assenza di operazioni attive ossia con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché esse siano finalizzate alla costituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (v. Cass. n. 25635/2022; Cass. n. 23994 /2018).
Si tratta di un complesso di verifiche e valutazioni che non sono state operate dalla Commissione tributaria regionale, sicché, trattandosi di accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità, la sentenza va cassata per un nuovo esame.
-Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 12, comma 7, l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., evidenziando che i
giudici di seconde cure non avrebbero considerato che il diniego in esame, fondandosi sulla preventiva rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate dalla società per gli anni 2011, 2012 e 2013, alla stregua di un’ordinaria azione di accertamento, necessitava della preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
2.1. -Il motivo è infondato.
In ambito di ‘società di comodo’ il contraddittorio è espressamente previsto e regolato da una disciplina ad hoc . In particolare, ai sensi dell’art. 30, comma 4 -bis, della l. n. 724/1994, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La richiesta va presentata alla Direzione regionale, che è tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato. Questa procedura costituisce una forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale, strutturata su base legale, che garantisce al contribuente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima che l’Amministrazione assuma una determinazione definitiva (Cass. n. 24732/2025).
Nel caso di specie, tale procedura non è stata attivata dalla società contribuente. Peraltro, l’Amministrazione, come riportato nello stesso ricorso, ha invitato la società a fornire una serie di documenti relativi all’anno d’imposta in cui è sorto il credito IVA chiesto a rimborso e che sono stati successivamente prodotti. Sotto altro profilo va evidenziato che la pronuncia impugnata ha escluso che l’appellante abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere a sostegno dell’eccepita illegittimità dell’instaurata procedura.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti (con il secondo motivo si richiede, in via subordinata al primo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell’unione europea in relazione all’interpretazione dell’art. 183, c. 1, direttiva n. 2006/112/CE e la sua conseguente incompatibilità rispetto alle limitazioni al diritto di riporto e di rimborso del credito IVA previste per le società cd. ‘di comodo’ dall’art. 30, comma 4, l. 724/1994; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, l. 724/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in cui sono incorsi i giudici d’appello nell’aver confermato il disconoscimento definitivo del credito IVA sulla base dei dati relativi ad un triennio (2011, 2012 e 2013) errato, in quanto diverso da quello che imponeva di considerare l’art. 30, c. 4, l. 724/1994 (2010, 2011 e 2012); con il quarto motivo si denuncia la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 37, 40, 42 e 43, d.p.r. 600/1973 nella parte in cui il giudice del gravame hanno riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Ufficio nonostante lo stesso abbia rettificato le dichiarazioni presentate dall’odierna ricorrente per i periodi 2011, 2012 e 2013 senza la doverosa attivazione di alcuna azione di accertamento e fondato il proprio diniego di rimborso su tali dati RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni illegittimamente rettificati; con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sull’onere della prova).
-In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il quinto e dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria
competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il quinto, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME