Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: rimborso iva – prova del credito – idoneità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Umbria n. 196/02/2023 depositata in data 07/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente proponeva ricorso avverso il rifiuto tacito opposto dall’RAGIONE_SOCIALE alla domanda per il rimborso di crediti Iva inerenti all’attività dallo stesso esercitata; parallelamente, questi negli anni dal 2000 al 2008, era stato sottoposto ad accertamento induttivo del reddito, essendo titolare di attività di alberghi (locazione di immobili siti in Borgo storico di sua proprietà), in assenza assoluta di dichiarazione ed a seguito di apertura d’uffic io della partita iva in data 6 aprile 2009; tutti tali accertamenti venivano definiti per acquiescenza del contribuente o per adesione ex d. Lgs. n. 218/1997;
-a seguito del diniego espresso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia, NOME proponeva tempestivo ricorso avverso al suddetto provvedimento;
-la CTP rigettava l’impugnazione; la CTR confermava la pronuncia di primo grado;
-adita dal contribuente, questa Corte accoglieva il ricorso e cassava con rinvio, enunciando il relativo principio di diritto secondo il quale ‘l’irretrattabilità dell’Iva a debito -accertata dall’Ufficio con gli accertamenti definiti- non implica quella dell’Iva a credito’ e demandando alla Corte competente della riassunzione di provvedere sulle spese del giudizio;
-con atto di riassunzione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per l’Umbria, l’odierno controricorrente e ricorrente incidentale chiedeva che la controversia fosse decisa nel merito e per l’effetto fosse dichiarato illegittimo il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente condannata quest’ultima al rimborso della somma richiesta, oltre interessi, e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-la CTR accoglieva l’appello del contribuente, con conseguente statuizione del diritto di questi a ottenere il rimborso dell’IVA, limitatamente agli importi richiesti con la istanza del 21 ottobre
2015, restando esclusi quelli eventualmente rivendicati con altre successive istanze;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un unico motivo di gravame; resiste con controricorso NOME; quest’ ultimo ha formulato anche tre motivi di ricorso incidentale e ha illustrato le proprie eccezioni e difese con memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 55 comma 1 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per avere la CTR mancato di dichiarare l’impossibilità di richiedere il rimborso in virtù della preclusione data dall’art. 55 comma 1 d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, il rimborso dell’IVA è ammissibile solo in presenza RAGIONE_SOCIALE liquidazioni periodiche ex artt. 27 e 33 d.P.R. n. 633 del 1972;
-il motivo attiene alla questione dei limiti entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione Iva in caso di omessa dichiarazione, ed è infondato;
-invero, con riferimento alle questioni di diritto prospettate, relative al diritto al credito per eccedenza detraibile Iva in caso di omessa dichiarazione annuale, va evidenziato che questa Corte (Cass. Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757) ha enunciato il principio secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale
automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (in senso conforme, Cass. civ., 4 settembre 2020, n. 18393; Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass. civ., 3 aprile 2018, n. 8131); quindi, in termini generali, in base a tale principio, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, il diritto alla detrazione dell’eccedenza Iva non può essere disconosciuto per il solo fatto che il contribuente – il quale abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione – non abbia presentato la dichiarazione annuale per il periodo in cui essa è maturata, sempreché detto diritto alla detrazione sia esercitato, come avvenuto nella specie, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto;
-per le Sezioni unite, quindi, il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco è ravvisato nella effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi di registrazione, la dichiarazione ed altro hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta;
-pertanto, l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza Iva, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da “altro documento equivalente”, come la “documentazione contabile”, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi; ed è tale ulteriore profilo che comporta l’accoglimento dei motivi di ricorso; invero, ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazione Iva, anche ove fatto valere in
data successiva all’anno di imposta in cui lo stesso è maturato, purché entro il biennio di maturazione, occorre, quindi, che sia il contribuente a fornire la prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri Iva, RAGIONE_SOCIALE relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, RAGIONE_SOCIALE fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass. civ., 17 marzo 2017, n. 6921);
-giova evidenziare, del resto, che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921); per la “detrazione” Iva occorre, quindi, che il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, fornisca la prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri Iva, RAGIONE_SOCIALE relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, RAGIONE_SOCIALE fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass. 17 marzo 2017, n. 6921; Cass. del 13 agosto 2020, n. 17043;
-va infine rilevata la coerenza del principio su esposto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la quale ‘il principio fondamentale di neutralità dell’IVA
esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi’ (CGUE, 11 dicembre 2014 RAGIONE_SOCIALE; CGUE, 15 novembre 2017 COGNOME; CGUE, 15 settembre 2016 Senatex);
-nel presente caso, la CTR ha richiamato ‘il principio generale secondo il quale il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta nell’ipotesi di cessazione dell’attività (con correlata impossibilità compensativa) senza essere onerato di particolari adempimenti formali, fermo restando il supporto documentale a sostegno della rivendicazione del credito (onere nel caso adempiuto con la dimostrazione degli investimenti sugli immobili oggetto di attività di natura alberghiera)’;
-nel concreto, il giudice dell’appello ha dapprima ritenuto -con accertamento di fatto non più censurabile di fronte a questa Corte di Legittimità -provato il collegamento tra le spese generanti il credito chiesto a rimborso e l’attività alberghiera oggetto degli accertamenti di cui si è detto in narrativa; quindi in secondo luogo ha applicato i sopra richiamati principi;
-pertanto, rendendo tali affermazioni essa si è allineata ai principi illustrati da questa Corte;
-per le sopra esposte ragioni il ricorso principale va quindi rigettato;
-venendo all’esame dei motivi di ricorso incidentale, il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 n. 5 come in seguito modificato e dell’art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la decisione impugnata provveduto ad un’unica onnicomprensiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di riassunzione e al giudizio di legittimità, impedendo detto modus procedendi qualsiasi forma di controllo sui criteri seguiti dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la liquidazione;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché del Decreto Ministeriale 2
aprile 2014 n. 55 e successive modifiche e integrazioni risultando, in ogni caso, la liquidazione effettuata al di sotto dei parametri, anche nel minimo, rispetto al valore della controversia (€ 84.709,66) come introdotta in appello;
-infine, il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché del Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 n. 55 per omessa liquidazione dei compensi e le spese relative al giudizio di prime cure innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale e al giudizio di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale, e altresì degli esborsi sostenuti in tali gradi;
-i tre ridetti motivi, tutti relativi a violazioni di legge in materia di criteri per la liquidazione dei compensi giudiziali, risultano evidentemente connessi tra di loro e sono quindi suscettibili di esame congiunto;
-gli stessi si rivelano fondati;
-con riguardo alla legittimità dell’unica liquidazione sia per le spese del giudizio di riassunzione sia per le spese del giudizio di Legittimità, va fatta applicazione del principio ormai consolidato secondo il quale (in termini si veda Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018) in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.M. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle;
-con riferimento alla determinazione quantitativa dei compensi in parola, inoltre, questa Corte anche recentemente ha ribadito come (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023) in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.M. n. 55 del 2014, come modificato dal d.M. n. 37 del 2018, non può
scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile;
-infine, venendo alla questione riguardante la specificità della liquidazione quanto a compensi (da un lato) ed esborsi o spese (dall’altro) , questa Corte ha analogamente puntualizzato come (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020), sempre in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso in favore della controparte RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione RAGIONE_SOCIALE due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle;
-conseguentemente, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata limitatamente ai profili oggetto di doglianza in tale sede;
-in conclusione, il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale è accolto e la sentenza gravata va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello, limitatamente ai profili di ricorso incidentale oggetto di accoglimento;
-detto giudice provvederà anche quanto alle spese del giudizio di Legittimità;
p.q.m.
rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai profili oggetto di accoglimento del ricorso incidentale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.