Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27885 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
– Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4770 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 18 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-Ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Parigi, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO per procura speciale notarile del 22 febbraio 2018, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-Controricorrente incidentale –
Oggetto:
iva – rimborso – prestazioni di servizi di consulenza tecnica o scientifica –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 979/06/2017, depositata in data 20 novembre 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che :
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un diniego del rimborso iva dalla stessa corrisposto per le prestazioni di servizi di ricerca scientifica rese in suo favore dalla consociata italiana; il diniego di rimborso era basato sul fatto che le prestazioni ricevute erano in realtà consistite in servizi di consulenze tecniche e, in quanto tali, erano operazioni non territorialmente rilevanti e, quindi, escluse dal campo di applicazione dell’iva; avverso l’atto di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara; avverso la decisione del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e la società appello incidentale per la parte della decisione a sé sfavorevole;
la Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato sia l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale della società, in particolare ha ritenuto che: le prestazioni di servizi ricevuti dalla società dovevano essere qualificate quali attività di ricerca scientifica e non di consulenza tecnica; le ulteriori prestazioni ricevute dovevano essere qualificate come accessorie alla prestazione principale; non poteva trovare accoglimento, inoltre, l’appello incidentale della società, concernente il vizio di motivazione del diniego di rimborso, la decorrenza dei termini entro i quali doveva essere notificata la decisione sul rimborso e la violazione dei principi di neutralità e effettività in materia di iva, in quanto la società si era compiutamente difesa in
giudizio ed aveva, peraltro, viste riconosciute le proprie ragioni già in primo grado;
avverso la suddetta pronuncia l ‘RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione affidato a due motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che :
va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata allegazione della notifica della sentenza censurata, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., tenuto con dei principi espressi con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 10648/2017, che, rivedendo il precedente orientamento, ha precisato che la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile se il documento mancante (la relata di notifica della sentenza gravata) risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotto dalla controparte o acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, a condizione che il ricorso rispetti il termine breve di impugnazione;
nel caso di specie, la controricorrente ha provveduto al deposito della relata di notifica, consentendo, in tal modo, di verificare che il ricorso in cassazione, notificato in data 8 febbraio 2018, è tempestivo, ai sensi dell’art. 325 e 326, cod. proc. civ., stante che la sentenza era stata notificata in data 15 dicembre 2017;
va disattesa, in secondo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 3), cod. pr oc. civ., proposto dalla controricorrente, in quanto difetterebbe la esposizione sommaria dei fatti di causa, avendo, invece, parte ricorrente specificato qual era l’oggetto della controversia e le ragioni di doglianza della società nonché i passaggi ritenuti rilevanti della decisione di primo grado, consentendo, pertanto, a questa Corte di
conoscere i termini RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate e di apprezzare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE censure prospettate alla pronuncia del giudice del gravame;
va, altresì, disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per non avere parte ricorrente censurato il passaggio della motivazione della sentenza del giudice del gravame con il quale si era ritenuto che, anche ove si fosse qualificata la prestazione ricevuta quale consulenza, sussisteva comunque il diritto al rimborso dell’imposta addebitata: tale passaggio motivazionale è stato oggetto di specifica censura in sede di primo motivo di ricorso, assumendo, piuttosto, rilevanza solo la diversa questione, non attinente alla eccezione ora prospettata, della idoneità della suddetta censura a contrastare l’affermazione contenuta in sentenza;
con il primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.;
evidenzia la ricorrente principale, in particolare, che il giudice del gravame non ha tenuto conto, ai fini della corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi ricevuti dalla società, del contenuto del contratto stipulato tra la stessa e la società fornitrice, in particolare dell’art. 5, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad evincere la natura di consulenza dei suddetti servizi;
secondo la ricorrente principale sussisterebbe il vizio di violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame esaminato la valenza probatoria del contratto di cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva, invece, prospettato la decisività ai fini della decisione, essendo peraltro apodittic a l’affermazione relativa alla unicità complessiva di diverse prestazioni connesse;
il motivo è infondato;
parte ricorrente fa richiamo, con il presente motivo, al contenuto del contratto stipulato tra le società e ne evidenzia la rilevanza in quanto dallo stesso sarebbe emersa la ‘ natura diversificata RAGIONE_SOCIALE attività e
dei vari servizi oggetto RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate’ , avendo le parti precisato e distinto analiticamente gli oneri c.d. interni da quelli qualificati come esterni, sicchè da questa distinzione trasparire il carattere meramente residuale di questi ultimi;
va quindi precisato, in primo luogo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Viceversa, si è chiarito che non sussiste violazione della norma citata laddove il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c. dedicato alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove (Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382; Cass. civ., 1 marzo 2022, n. 6774);
in realtà, con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame, chiamato a valutare, alla luce dei diversi elementi di prova a disposizione, se le prestazioni di servizi ricevuti dalla società fossero da qualificarsi quali attività di ricerca ovvero consulenze tecniche, dopo avere specificato qual era, sotto il profilo concettuale, la distinzione tra le suddette prestazioni, ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che : ‘ i servizi sopra richiamati, così come descritti nell’istanza di interpello , considerati nel loro complesso sono riconducibili alle prestazioni di carattere scientifico in quanto concretizzano un’attività di ricerca innovativa finalizzata ad accrescere il patrimonio RAGIONE_SOCIALE conoscenze e RAGIONE_SOCIALE utilità attualmente disponibili’;
peraltro, la questione del la diversificazione dell’attività ricevuta dalla società, cui aveva fatto riferimento la ricorrente mediante il richiamo al contenuto del contratto, è stata espressamente presa in considerazione dal giudice del gravame che ha, invero, ritenuto di dovere va lutare l’intero com plesso RAGIONE_SOCIALE specifiche prestazioni in termini unitari, atteso il rapporto di connessione e di strumentalità con la prestazione principale consistente, come detto, nell’attività di ricerca e sviluppo;
né, d’altro lato, risulta specificato da parte ricorrente, se non in termini generici, quali erano state le prestazioni fatturate non riconducibili, secondo un rapporto di accessorietà, con quella ritenuta principale dal giudice del gravame;
in sostanza, a fronte della contestazione incentrata sulla asserita “eterogeneità” RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese in favore della società, il giudice del gravame ha accertato che le stesse, nondimeno, si iscrivevano nell’ambito della complessiva attività di ricerca scientifica;
con il secondo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972 , per avere erroneamente ritenuto che le prestazioni di servizi ricevuti dalla società erano da qualificarsi quale attività di ricerca scientifica; evidenzia parte ricorrente che la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi ricevuti alla società alla nozione di consulenza tecnica avrebbe dovuto essere desunta: dalle fatture allegate all’istanza; dai contratti intercorsi tra le parti; da ulteriore documentazione;
il motivo è inammissibile;
questa Corte ha precisato che le espressioni ‘ violazione o falsa applicazione di legge ‘ , di cui all’art. 360, cod. proc. civ., comma primo, n. 3), descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe
immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione;
non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, cod. proc. civ., comma primo, n. 3), l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022);
ciò precisato, parte ricorrente si limita a indicare la norma che assume violata, ma non specifica sotto quale profilo se ne assume la violazione, salvo fare riferimento, in modo generico, alle fatture allegate all’istanza, ai contratti intercorsi tra le parti (già richiamat i in sede di esame del primo motivo di ricorso) e a ulteriore documentazione e informazioni acquisite in sede istruttoria, introducendo, in tal modo, tuttavia, una non consentita rivalutazione del materiale probatorio già posto all’attenzione del giudice del gravame al fine di un nuovo apprezzamento della valutazione compiuta dal giudice del merito;
il rigetto dei motivi di ricorso principale comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato, in particolare: del primo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione de ll’art. 132, comma secondo, n. 4) , dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 , per avere pronunciato con motivazione apparente sul motivo di appello
incidentale proposto dalla società in tema di motivazione dell’atto di diniego del rimborso; del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000; del terzo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi del l’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con motivazione apparente sul motivo di appello incidentale proposto dalla società in tema di tardività della comunicazione del diniego di rimborso; del quarto motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con motivazione apparente sul motivo di appello incidentale proposto dalla società in tema di violazione del principio di neutralità e di effettività in materia di iva in conclusione, è infondato il primo motivo di ricorso principale, inammissibile il secondo, sono assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale e condanna della ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio in favore della società controricorrente;
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi euro 23.000,00, oltre esborsi pari a euro 200,00, spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 13 settembre 2023.