Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32282 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14293/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, RAPPRESENTATA E DIFESA EX LEGE DALL’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO CLINICO RAGIONE_SOCIALE, difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 712/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
In data 22.03.2019, l’Istituto RAGIONE_SOCIALE presentava, all’Agenzia delle Entrate istanza per ottenere il rimborso dell’IVA versata in relazione agli OGSE (oneri generali afferenti al sistema elettrico) pari, per l’anno 2017, ad Euro 69.348,66. La Società sosteneva l’esclusione di tali oneri dalla base imponibile IVA, in quanto oneri a carico del soggetto cui è somministrata l’energia elettrica, riscossi dal prestatore del servizio solo in quanto ‘incaricato’ ex lege della relativa riscossione. In data 10.06.2019, veniva notificato alla società il provvedimento di diniego, prot. n. 61280 del 06.06.2019. Secondo l’Ufficio, infatti, detti oneri sono assoggettabili ad IVA, trattandosi di costi legati non a un servizio effettivamente fornito al cliente, ma all’interesse generale della collettività e quindi sono assimilabili a vere e proprie imposte, da qualificarsi, precisamente, come oneri parafiscali della bolletta elettrica.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 60/2021, respingeva il ricorso della contribuente.
Con sentenza n. 712/2022, depositata il 28.02.2022, la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso. Il giudice di secondo grado, in particolare, ha accolto l’appello, ritenendo la legittimazione della società a richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente corrisposta.
L’Agenzia delle Entrate impugna ora per cassazione la sentenza d’appello affidandosi a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 2 e 19 del DPR 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., palesandosi in capo all’RAGIONE_SOCIALE la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’importo versato in rivalsa pari all’IVA liquidata nelle fatture relative agli acquisti di beni e servizi forniti dal soggetto passivo d’imposta.
Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 del DPR 633/1972 in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente assunto che l’obbligo per i consumatori finali di pagare gli OGSE prescinde dal rapporto di somministrazione di energia elettrica, con la conseguenza che detti oneri avrebbero natura fiscale e come tali non potrebbero costituire base imponibile ai fini IVA.
La questione investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’IVA che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica sul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. ‘OGSE). La tematica postula, a monte, anche la ricostruzione dell’esatta natura dei c.d. OGSE e l’individuazione dei relativi corollati dogmatici. Si tratta, in convergenza, di problematiche di rilevante portata nomofilattica, che impone il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.