Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: rimborso ex art.38 bis.2 d.P.R. n.633/1972
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2072/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore legale rappresentante p.t.;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n.746/6/2015 depositata il 20 luglio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n.20/3/2012, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avente ad oggetto il diniego di rimborso IVA di un credito di imposta.
Dalla lettura del ricorso si apprende che in data 2.3.2010 la società RAGIONE_SOCIALE presentava al Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell’art. 38-bis.2 del d.P.R. 633/72, istanza per il rimborso dell’Iva pagata in Italia, pari ad Euro 15.384,78. Agli esiti dell’esame della documentazione fornita dalla società, l’RAGIONE_SOCIALE in data 29.6.2010 emetteva provvedimento di diniego motivato sulla base del fatto che l’IVA assolta in dogana, in seguito ad importazione definitiva di merce proveniente da paese extracomunitario, non poteva essere rimborsata secondo le modalità previste dall’art. 38bis.2 del d.P.R. 633/72.
Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente presentava ricorso, che veniva respinto dal giudice di prime cure. Il giudice d’appello accoglieva il gravame in applicazione del principio di neutralità dell’imposta armonizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE per sei motivi, mentre la società non ha svolto difese.
Considerato che:
Dev’essere prioritariamente esaminato, perché, se accolto, idoneo a determinare di per sé la nullità della sentenza impugnata, il terzo
motivo di ricorso, con cui viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso sull’appello in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo, corretto l’ errore materiale nell’indicazione del pertinente paradigma processuale che è il n. 4 e non il n. 3 dell’art.360 primo comma, cod. proc. civ., è fondato.
6.1. Premesso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito, la sentenza non identifica l’oggetto del contendere, omettendo di precisare quale sia il titolo del rimborso IVA oggetto di controversia. In generale il provvedimento impugnato non cita alcuna previsione normativa o pronuncia giurisprudenziale di autorità giudiziaria italiana o della Corte di Giustizia utile a identificare la corretta sussunzione della fattispecie concreta nel pertinente quadro normativo idoneo a governarla, né riporta gli stessi motivi di appello.
6.2. Solo il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE individua il fondamento della pertinente procedura azionata dalla società belga per ottenere il rimborso dell’IVA nell’art. 38-bis.2 del d.P.R. 633/72 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro della Comunità), in relazione a merce importata dalla contribuente in Italia e che, successivamente all’istanza di rimborso, è stata introdotta in Germania. Il ricorso rende inoltre noto che l’Amministrazione doganale ha ritenuto che tale ulteriore trasferimento della merce non fosse previsto fin dall’origine, e che le due operazioni non fossero considerabili come unitarie, ma fossero piuttosto due cessioni distinte e facenti parte di piani negoziali differenti.
La ricorrente riferisce, infine, che la risposta negativa dell’RAGIONE_SOCIALE alla società precisava anche come il recupero dell’IVA assolta in dogana sarebbe stato possibile solo attraverso gli istituti della identificazione diretta ai sensi dell ‘ articolo 35-ter del d.P.R. n. 633/1972
oppure della rappresentanza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, stesso d.P.R., condizioni non sussistenti.
6.3. Sulla base di quanto sopra ricostruito, il disposto oggetto della censura in disamina risulta violato in quanto, dalla lettura della succinta sentenza, non si evince che la CTR si sia pronunciata sull’esistenza o meno dei presupposti per l’attivazione della procedura di cui all’art. 38-bis.2 del d.P.R. 633/72 da parte della contribuente, e dunque sul merito della lite.
L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei restanti, con i quali viene prospettata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 59 e 62, del Regolamento n. 2913/92 (Codice doganale comunitario); degli articoli 55, 56, 57 e 191 del d.P.R. n.43 del 1973; dell’art. 38 bis-2 e dell’art 67 del d.P.R. 633/72; degli articoli 17 e 35 ter del d.P.R. 633/72 (primo motivo); dell’art. 38 bis-2 cit. circa i presupposti per il rimborso (secondo motivo); dell’art 36 del d.lgs n. 546/92 per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art . 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quarto motivo); degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. circa l’onere che incombe sul ricorrente di provare la sussistenza dei presupposti del rimborso (quinto motivo) e, infine, in relazione all’art.360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella effettiva presentazione della dichiarazione doganale (sesto motivo).
8. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va pertanto disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso il 17.1.2024