Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8608/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE NOME;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 965/2016, depositata il 20 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME, titolare della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che commercializza materiale elettrico e di telefonia, avente sede legale in Austria, inoltrava allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una istanza ex art. 38 bis -2 d.P.R. 633/72 per ottenere il rimborso dell ‘I VA pagata in Italia per il primo trimestre 2009. In riscontro a tale richiesta veniva emesso, in un primo momento, un ordinativo di pagamento per euro 27.498,82. L’ Ufficio, con successiva nota, comunicava alla ditta che il rimborso non era spettante, in quanto la società non residente ha compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché non imponibili (cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art 41 del d.l. n. 331/93) che non consentivano il recupero dell’imposta con le modalità di cui all’art 38 bis 2 d.P.R. 633/72. In particolare, le operazioni commerciali oggetto di domanda di rimborso riguardavano l’acquisto nel territorio dello RAGIONE_SOCIALE di alcuni telefoni cellulari non commercializzati in Italia, ma nello RAGIONE_SOCIALE di residenza della ditta. L’operazione commerciale veniva posta in essere senza preventiva comunicazione all’Ufficio, come richiesto dall’art. 35 ter d.P.R. 633/72.
La comunicazione veniva impugnata dal contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello.
Si costituiva l’Ufficio contestando l’impugnazione .
La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 965/06/16, depositata il 20 ottobre 2016, ha accolto l’appello .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38bis 2 d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con gli articoli art. 41 d.l. n. 331/1993, 35ter d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Commissione tributaria ha ritenuto che il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a fronte di un acquisto in Italia di merce spedita dall’acquirente imprenditore commerciale ‘non residente’ in altro RAGIONE_SOCIALE membro non sia subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 35ter d.P.R. n. 633/72. Al contrario, si deduce che in assenza di detta dichiarazione l’acquisto non può essere qualificato come ‘ acquisto intracomunitario di beni’ ai sensi dell’art. 38, co. 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e, quindi, non imponibile e, come tale, rimborsabile ai sensi dell’art. 38bis . La sentenza impugnata violerebbe la disciplina generale dell’IVA e, in particolare, il nuovo presupposto di imposta nell’ambito IVA basato sull’acquisto intracomunitario (art. 38, commi 1 e 2, d.l. n. 331/93) ossia l’acquisto a titolo oneroso, effettuat o nell’esercizio di impresa, arti e professioni o da enti non commerciali comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello RAGIONE_SOCIALE membro della Unione europea dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall’acquirente o da terzi per loro conto.
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di IVA, il rimborso ex art. 38bis .2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l’identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell’autorità, sia stata effettuata dall’istante solo dopo il compimento dell’operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l’inosservanza dell’obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l’autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l’identificazione sia effettuata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso concreto e RAGIONE_SOCIALE giustificazioni che l’istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. n. 2746/2023).
Occorre rilevare che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112 (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C -385/09, RAGIONE_SOCIALE , punto 41; 15 gennaio 1998, causa C -37/95, RAGIONE_SOCIALE , punto 16; 11 luglio 1991, causa C -97/90, RAGIONE_SOCIALE , punto 27).
Infatti, il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C -385/09, RAGIONE_SOCIALE , punto 42; 30 settembre 2010, causa C -392/09, Uszodaépítö , punto 39; 8 maggio 2008, cause riunite C -95/07 e C -96/07, RAGIONE_SOCIALE , punto 63).
Nel caso di specie, vi è semplicemente stata una carenza formale, riguardante l’obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte della sussistenza dei presupposti sostanziali che legittimano la richiesta di rimborso dell’IVA.
Costituisce, infatti, accertamento specifico non contestato che l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia (per cui non era tenuta a nominare un rappresentante fiscale) e non ha effettuato operazioni attive.
Non emerge d’altronde la prospettazione del carattere fraudolento, né l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, non essendovi al riguardo alcuna contestazione, né sussistendo alcuna RAGIONE_SOCIALE ragioni ostative ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.
-Il ricorso va pertanto rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME