Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7254 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9430/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della LOMBARDIA n. 3013/2023 depositata il 10/10/2023.
Udita la relazione del Cons. NOME COGNOME all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024.
Udite le conclusioni del Sost. P.G. NOME COGNOME che ha concluso per la rimessione degli atti di causa alla Corte di Giustizia UE.
Udito per la ricorrente il Prof.Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Udita per l’Agenzia delle entrate l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel rigetto del ricorso per cassazione.
FATTI DI CAUSA
Fra il 2018 e il 2019, la SNAI presentava all’Agenzia delle Entrate tre istanze di rimborso, mirate a ripetere gli importi IVA che la società assumeva di aver indebitamente versato, rispettivamente, nel secondo semestre dell’anno 2016, nel 2017 e nel 2018. Secondo la prospettazione della contribuente, nel fatturare le prestazioni di somministrazione di energia elettrica, le società distributrici di energia, ossia, nella specie, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (c.d. ‘ Traders ‘) avevano liquidato l’IVA su un imponibile comprensivo, oltre che dei corrispettivi veri e propri del servizio, anche dei c.d. ‘OGSE’ (oneri generali del sistema elettrico). Detti oneri, secondo la società, non concorrerebbero a formare la base imponibile dell’IVA, in quanto somme estranee al rapporto contrattuale fra il fornitore e l’utente, connotandosi alla stregua di importi che il cedente l’energia elettrica riscuoterebbe dagli utenti per poi versarli alle competenti Autorità
Statali. Pertanto, la contribuente, che esercitava attività nel settore del gioco e delle scommesse, scontando una conseguente preclusione alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, evidenziava che l’imposta doveva considerarsi indebitamente pagata per la parte corrispondente agli OGSE, chiedendo la restituzione dell’IVA pagata per le somministrazioni di energia rese in suo favore dai c.d. ‘ Traders’.
Con la sentenza n. 2795/2021, la CTP di Milano, riuniti i giudizi separatamente intrapresi avverso i dinieghi di rimborso, riconosceva la piena legittimazione della Società alla ripetizione dell’IVA indebitamente versata nei confronti dell’Erario, dichiarando l’illegittimità dell’inclusione degli OGSE nella base imponibile dell’imposta in parola; la sentenza, tuttavia, respingeva i ricorsi riuniti, ritenendo che fini del riconoscimento del rimborso sarebbe occorso che la società avesse assolto all’onere invero disatteso -di provare che l’IVA indebitamente applicata non era stata oggetto di detrazione da parte di Snai.
La società in via principale e l’Agenzia in via incidentale appellavano la sentenza di primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Lombardia respingeva l’appello della contribuente e accoglieva quello erariale, in particolare osservando che la circostanza che la contribuente abbia versato in via di rivalsa al proprio fornitore un’IVA non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone la stessa dinanzi ad un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria, non essendo essa il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo, sicché la società non è legittimata a chiedere la restituzione dell’IVA pagata al fornitore dell’energia elettrica direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso per cassazione della SNAI è affidato ad un unico motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. Sia SNAI che l’Agenzia hanno depositato successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/ce, 17 e 18 del d.p.r. n. 633/72, 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3) c.p.c., avendo il giudice d’appello fatto malgoverno delle disposizioni richiamate in rubrica, ‘ particolarmente là dove ha escluso la legittimazione attiva della Società a promuovere la lite da cui origina il presente giudizio di legittimità, nonché la legittimazione passiva dell’Erario a ricevere (direttamente) la richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente assolta dalla Società medesima in via di rivalsa ‘.
Il motivo è infondato e va respinto.
La Corte regionale ha rigettato l’appello della contribuente mettendo in rilievo -testualmente -‘ il difetto di legittimazione passiva dell’ufficio a ricevere la richiesta di rimborso ‘. Al riguardo ha evocato la recente, condivisibile pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 19837 del 12 luglio 2023, cui deve darsi piena continuità, e alla stregua della quale ‘ Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile ‘.
La questione investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’iva che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica sul presupposto che non
avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
La società ha ritenuto di essere legittimata dal punto di vista sostanziale a prospettare direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria il diritto al rimborso dell’IVA che ritiene di avere non correttamente versato, in quanto essa stessa soggetto passivo ai fini IVA.
Tale prospettazione della società non è condividibile.
La perimetrazione degli ambiti entro i quali un soggetto può esercitare il diritto al rimborso IVA nei confronti dell’amministrazione finanziaria è stata specificamente esaminata da questa Corte con diversi interventi che trovano nella pronuncia 27 settembre 2018, n. 23288, il punto di sintesi. Con detta pronuncia si è avuto cura di distinguere due differenti fattispecie giuridiche, cioè: quella relativa, da un lato, alla posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell’imposta versata nell’operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale); rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assolto l’IVA in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma (l’imposta liquidata in fattura non era dovuta, del tutto, per esser l’operazione esente o non imponibile, oppure non era dovuta in parte in quanto era stata applicata un’aliquota maggiore), ne chiede la restituzione direttamente al fisco anziché al soggetto passivo.
In questo ambito, va osservato che il presupposto della prima fattispecie, che consente un’azione diretta dinanzi all’amministrazione finanziaria per il rimborso dell’IVA, è l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva, che inerisce al meccanismo stesso dell’imposta e si fonda proprio sull’esistenza di un’imposta dovuta; il presupposto
della seconda è il diritto al rimborso, ancorato all’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di IVA: alla base del diritto alla ripetizione è quindi il carattere indebito dell’iva, di modo che l’onere economico che ne deriva da tale versamento va neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo (in termini, Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-38/16, RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA: un primo rapporto, tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. Tali rapporti, dunque, pur collegati, non interferiscono tra loro.
Occorre evidenziare che la necessità che, pur nella facoltà concessa agli Stati membri di stabilire i requisiti al ricorrere dei quali le domande di rimborso possono essere presentate, siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, RAGIONE_SOCIALE, causa C35/05, punto 37), ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, è
rispettoso dei suddetti principi nonché di quello di neutralità (Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39).
Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (v., in tema di iva, Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42 e, in tema di accise, Corte giust. 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss); soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: Corte giust. in causa C564/15, COGNOME, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, COGNOME e COGNOME, punto 66).
In questo ambito, dunque, in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’IVA direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento di un’IVA calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto IVA tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso.
In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria.
Né può assumere rilievo la considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l’IVA e che, in tal caso, vi sarebbe una ‘rivalsa economica’ e che precedenti pronunce di questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acquista beni nell’esercizio di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto IVA, sicché può chiedere direttamente all’erario il rimborso delle somme indebitamente versate, ottenendone tutela innanzi al giudice tributario; la corretta delimitazione della portata di tali affermazioni giurisprudenziali è stata tracciata dalla pronuncia di questa Corte n. 23288/2018, sopra citata, che ha precisato che: ‘ Non contraddice questa ricostruzione l’indirizzo che, in relazione ai rapporti in questione, ammette che il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d’imposta in relazione alle operazioni attive da lui realizzate possa indirizzare la propria pretesa al rimborso dell’IVA pagata in rivalsa direttamente nei confronti del fisco (Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752; 8 giugno 2011, n. 12433; 26 ottobre 2012, n. 18425)’.
È stato precisato che, in tale orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, riemerge il rapporto tributario tutte le volte in cui l’IVA indebitamente versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l’IVA assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritto alla detrazione dell’IVA esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l’amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito
che la prima non riconosce; è evidente, allora, che solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l’amministrazione finanziaria.
La fattispecie qui in esame, pertanto, è al di fuori della suddetta ricostruzione giuridica: l’avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore l’IVA, se del caso non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile, non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l’Amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo.
Solo in casi eccezionali la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rimborso IVA direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell’IVA nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del venditore (v. Corte giust. in causa C564/15, COGNOME, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, COGNOME e COGNOME, punto 66), esito che discende dalla corretta applicazione del principio di effettività per l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente.
La sussistenza di tali circostanze, che il giudice unionale ha frequentemente identificato, in ispecie, nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario, sicché non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ipotetico, quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l’ipotesi di azione diretta solo
quando è certa la non recuperabilità del credito nei confronti del cedente, nel cui ambito non è riconducibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l’economia del cedente i cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede.
Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l’amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, sicché è quest’ultimo il debitore dell’imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso.
La Corte di giustizia (causa C-35/2005) ha precisato, con riferimento all’ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale, secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore; l’ordinamento interno, invero, è strutturato proprio nel senso di consentire l’attivazione della generale azione di indebito oggettivo salvo che, come osservato, sussistano i presupposti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio, configurabile, in linea generale, solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l’amministrazione finanziaria.
Non incide sul caso di specie la decisione dell’11 aprile 2024, della Corte di giustizia C/316/22, in causa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Convenute: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con tale pronuncia, la Corte di giustizia, pur confermando che il destinatario dei servizi può richiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata unicamente al prestatore esercitando con la relativa azione di ripetizione dell’indebito, mentre non può rivolgersi direttamente all’amministrazione finanziaria se non nelle limitate ipotesi di cui si è detto sopra, ha riconosciuto al consumatore finale il diritto a rivolgere direttamente a tale amministrazione l’istanza di rimborso di una imposta contraria «ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta» e ciò per l’evidente ragione che tale direttiva non può essere validamente invocata nell’ambito di un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro il fornitore (cd. inefficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata, costantemente affermata dalla Corte unionale -cfr. CGUE, C-316/22, punto 27; CGUE, 22 dicembre 2022, RAGIONE_SOCIALE e Commune de Farciennes, C-383/21 e C-384/21, punto 36, CGUE; 22 novembre 2017, Cussens, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22, richiamati in Cass. n. 24208/2024).
Sulla base di tale pronuncia questa Corte nella sentenza da ultimo citata ha affermato che, in presenza di una imposta incompatibile con il diritto dell’Unione, a causa di una direttiva non attuata o, come nel caso ivi esaminato, solo tardivamente attuata dallo Stato italiano, ripercossa a titolo di rivalsa dal fornitore sul consumatore finale, costituisce titolo per procedere nei confronti dell’ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo, stante l’impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore (in quel caso, di energia elettrica) l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano.
Ma non è questa la fattispecie che ci occupa, posto che gli oneri generali di sistema non sono affatto incompatibili con il diritto unionale, come confermato dal fatto che la Corte di giustizia UE si è anche occupata della loro natura giuridica (cfr. CGUE, sentenza 18 gennaio 2017, nella causa C-189/2015, IRCCS Santa Lucia) e ciò pure ha fatto questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U., n. 35282/2023).
Infine, le ragioni esposte portano ad escludere che sussistano i presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia, come sollecitato dal Pubblico Ministero.
Il ricorso per cassazione va pertanto respinto.
Ricorrono giusti motivi, per la complessità evidente delle questioni investite dalla controversia, in parte inedite, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per cassazione. Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11 dicembre 2024.