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Rimborso IVA: no alla via facile se c’è leasing

Una società belga ha acquistato attrezzature aeroportuali in Italia, pagando l’IVA, per poi concederle in leasing alla stessa venditrice. La Corte di Cassazione ha negato la possibilità di accedere alla procedura semplificata di rimborso IVA, poiché l’operazione di leasing costituisce un’operazione attiva sul territorio nazionale. Tale attività obbliga il soggetto non residente a identificarsi in Italia e a seguire la procedura ordinaria per il recupero dell’imposta.

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Pubblicato il 10 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA per Stranieri: la Cassazione Chiude la Via Semplificata in caso di Leasing

Il tema del rimborso IVA per le società non residenti che operano in Italia è cruciale per il commercio internazionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sui limiti della procedura semplificata di rimborso, specificando che non è accessibile se la società estera compie un’operazione attiva nel territorio italiano, come la concessione in leasing di un bene appena acquistato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.

I Fatti di Causa

Una società di leasing belga acquistava delle attrezzature per aeroporti, fisicamente situate in Italia, da un’altra società belga, quest’ultima identificata ai fini IVA in Italia. A seguito dell’acquisto, l’acquirente versava regolarmente l’IVA italiana. Successivamente, la stessa società acquirente concedeva i beni in locazione finanziaria (leasing) alla società venditrice.

Forte del credito IVA maturato, la società di leasing avviava la procedura semplificata di rimborso prevista dall’art. 38-bis 2 del d.P.R. 633/72, riservata ai soggetti non residenti. L’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, negava il rimborso, sostenendo che la società, avendo posto in essere un’operazione attiva (il leasing) in Italia, avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA e seguire la procedura ordinaria.

La Decisione della Corte di Cassazione sul Rimborso IVA

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. La Suprema Corte ha stabilito che la società belga non aveva diritto ad avvalersi della procedura speciale e semplificata di rimborso. La causa è stata decisa nel merito, con il rigetto definitivo del ricorso originario della società contribuente.

Le Motivazioni della Decisione

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 38-bis 2 del d.P.R. 633/1972. Questa norma, spiega la Corte, preclude l’accesso alla procedura di rimborso semplificata non solo ai soggetti che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, ma anche a coloro che vi hanno effettuato “operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario” e da altre specifiche operazioni esenti (come quelle di trasporto).

Nel caso di specie, l’operazione di leasing, immediatamente successiva all’acquisto dei beni, è stata qualificata come un’operazione attiva territorialmente rilevante in Italia. Questa attività economica va oltre il semplice acquisto di un bene e configura un’operazione imponibile che esclude la possibilità di accedere al regime semplificato.

La Corte ha chiarito che, sebbene la società avesse pieno diritto a recuperare il credito IVA derivante dall’acquisto, la via corretta non era la “corsia speciale” del rimborso ex art. 38-bis 2. Al contrario, avrebbe dovuto seguire la procedura “ordinaria”, che presuppone l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia o la nomina di un rappresentante fiscale. Solo attraverso questa via avrebbe potuto correttamente detrarre e recuperare l’imposta assolta.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa sentenza rappresenta un importante monito per le imprese estere che operano in Italia. La scelta della corretta procedura per il recupero dell’IVA non è facoltativa, ma dipende strettamente dalla natura delle operazioni poste in essere nel territorio. Anche una singola operazione attiva, come un contratto di leasing su beni situati in Italia, è sufficiente a precludere la via del rimborso semplificato. Le aziende non residenti devono quindi analizzare attentamente le proprie transazioni per evitare dinieghi di rimborso e assicurarsi di adempiere correttamente agli obblighi fiscali italiani, procedendo all’identificazione IVA quando necessario.

Una società estera che acquista un bene in Italia può sempre usare la procedura semplificata per il rimborso IVA?
No. La procedura semplificata è preclusa se la società estera, oltre all’acquisto, effettua nel territorio italiano un’operazione attiva, come la successiva concessione in leasing del bene acquistato.

La concessione in leasing di un bene è considerata un’operazione attiva che impedisce il rimborso IVA semplificato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la locazione finanziaria (leasing) di un bene situato in Italia costituisce un’operazione attiva che esclude il diritto di accedere alla procedura di rimborso speciale prevista per i soggetti non residenti.

Quale procedura avrebbe dovuto seguire la società estera per recuperare l’IVA in questo caso?
La società avrebbe dovuto utilizzare la procedura di rimborso “ordinaria”, previa identificazione ai fini IVA in Italia (o nomina di un rappresentante fiscale), come previsto dall’art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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