Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6656 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27187/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lazio n. 4024/2024 depositata il 18/06/2024, non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 19/03/2026
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto da essa indebitamente versata, per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019, per la somministrazione in proprio favore dell’energia elettrica da parte della società distributrice, assumendo che non correttamente la fornitrice ha incluso nella base imponibile anche gli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGSE), ex art. 39 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; l’istanza si fonda sulla allegazione per cui gli oneri in questione costituiscono un debito proprio dei clienti finali che le compagnie erogatrici si limitano a riscuotere per conto della Cassa Conguagli, il che implica che il relativo importo, quale onere a carico dei clienti finali, non può essere ricompreso nella base imponibile dell’IVA, ai sensi degli artt. 73, 78 e 79 della Direttiva 2006/112/CE.
La contribuente ha poi impugnato il diniego, tacitamente opposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. L’Ufficio si è costituito in giudizio, contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione sostanziale della ricorrente a richiedere il rimborso direttamente all’erario e, nel merito, resistendo alla domanda. Il primo giudice, con sentenza n. 11923/2022 pubblicata il 31/10/2022, ha accolto la domanda, affermando la sussistenza della legittimazione della contribuente all’istanza di rimborso e ritenendo, altresì, fondato il merito della pretesa, sul presupposto della natura tributaria degli oneri in questione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha, quindi, interposto appello, avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio la quale con la sentenza ora qui gravata ha rigettato il ricorso, opinando per la piena condivisione RAGIONE_SOCIALE motivazioni della sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice di secondo grado, l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi. La contribuente si è costituita mediante controricorso. In data 20 gennaio 2026 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, sul presupposto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di secondo grado, il cessionario (i.e. la RAGIONE_SOCIALE) non è legittimato a chiedere il rimborso dell’IVA ma può solo rivolgersi, in sede civilistica, alle società erogatrici di energia per ottenere il rimborso della quota di imposta eventualmente versata in eccesso. Difatti, soltanto tali società, in qualità di soggetti che eseguono il versamento all’erario, sono eventualmente legittimate a chiedere la restituzione dell’IVA che si assume essere stata versata in eccesso.
Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la pronuncia di merito ha errato laddove ha ritenuto, sulla base di una serie di argomentazioni oramai ampiamente superate dalla pronuncia
resa da questa Corte a SS.UU. n. 35282/2023, che gli OGSE non rientrino nella base imponibile IVA.
3. Il primo motivo risulta fondato, con assorbimento del secondo.
In particolare, deve darsi piena continuità al principio, già enunciato da questa Corte, per cui ‘ Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile. ‘ (Cass. n. 23288/2018; Cass. n. 19837/2023).
L’ipotesi che viene fatta salva in tale sentenza non ricorre nel caso in esame, trattandosi di ricorso giurisdizionale originato dalla presentazione, da parte della contribuente, di una istanza di rimborso dell’IVA, seguita dal silenzio rifiuto dell’Amministrazione.
L’orientamento sopra citato ha trovato ulteriore conferma nella sentenza di questa Corte n. 8819/2025, alla cui articolata motivazione si rinvia. Basti solo, in questa sede, rammentare che, in tale decisione, questa Corte, in aggiunta alle considerazioni enunciate nei sopra menzionati precedenti, ha statuito che ‘… in sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA: un primo rapporto, tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. Tali rapporti, dunque, pur collegati, non interferiscono tra loro… ‘ e che ‘ …in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’IVA direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento
di un’IVA calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto IVA tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso. In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria. ‘. Tale orientamento è stato poi confermato da ulteriori pronunce (Cass. n. 6810/2025; Cass. n. 8687/2025; Cass. n. 13343/2025).
Nel caso di specie, inoltre, non si sono verificati neanche il fallimento o la prolungata insolvenza del venditore, ossia quelle ipotesi in cui la giurisprudenza eurounitaria riconosce il diritto del cessionario a chiedere il rimborso dell’IVA direttamente all’Amministrazione finanziaria, risultando impossibile o eccessivamente difficile l’azione di ripetizione nei confronti del prestatore (Corte giustizia UE in causa C564/15, Farkas e 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Tali evenienze, peraltro, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una non recuperabilità del credito, da parte del cessionario, che sia ragionevolmente certa.
Secondo la tradizionale ricostruzione dei rapporti in tema di IVA, dal compimento di un’operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l’uno tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l’Amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene
alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro: pertanto, il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione dell’indebito, l’avvenuto versamento dell’imposta; il cessionario non può opporre all’Amministrazione, che escluda la detrazione dell’imposta erroneamente liquidata in fattura, che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all’Amministrazione medesima; il prestatore che abbia proceduto, in favore dell’erario, a un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d’imposta dal committente (v. Cass. n. 4020 del 2012; Cass. n.780 del 2017; Cass. n. 23288 del 2018).
Quindi, soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell’erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 5094/2005; Cass. n. 2274/2004, Cass. n. 5427/2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 14933/2011; Cass. n. 17169/2015).
Nel caso in esame, invece, il soggetto che ha assolto l’IVA in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura), sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma (in quanto l’imposta liquidata in fattura non era dovuta in parte per calcolo asseritamente errato della base imponibile), ne ha chiesto la restituzione, anziché al soggetto passivo, direttamente al l’Amministrazione Finanziaria .
Il diritto al rimborso, invece, va ‘ ancorato all’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di IVA: alla base del diritto alla ripetizione è quindi il carattere indebito dell’iva, di modo che l’onere economico che ne deriva da tale versamento va neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo ‘ (Cass. n. 23288 /2018; in termini, CGUE, 14 giugno 2017, causa C-38/16, RAGIONE_SOCIALE).
L’applicazione (indebita) della rivalsa non legittima il cessionario/committente al rimborso nei confronti dell’Erario, essendo la rivalsa nell’IVA tendenzialmente estranea alla struttura giuridica del tributo: essa non concorre a determinare la capacità contributiva del contribuente e l’eventuale mancato esercizio della rivalsa (comportamento anomalo per la struttura dell’imposta) non potrebbe costituire fatto impeditivo al sorgere dell’obbligazione tributaria (Cass. n. 19837/2023).
Invero, la rivalsa opera sul piano civilistico tra prestatore (emittente) e cessionario e, anche nel caso in cui fosse mancato ab origine l’esercizio della rivalsa (in caso di pagamento della prestazione da parte del consumatore finale), ciò sarebbe indifferente per l’ordinamento, rimanendo l’emittente (prestatore) collettore dell’IVA per conto dell’erario ex art. 193 della Direttiva 2006/112/CE, salva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento (CGUE, 9 febbraio 2023, RAGIONE_SOCIALE, C482/21, punto 32).
Con riguardo a tale assetto la giurisprudenza unionale ha affermato che ‘ in mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei
quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (CGUE, sentenze 17 giugno 2004, causa C-30/02, RAGIONE_SOCIALE, Racc. pag. I-6051, punto 17, e 6 ottobre 2005, causa C-291/03, RAGIONE_SOCIALE, Racc. pag. I8477, punto 17)» (così CGUE, 15 marzo 2007, RAGIONE_SOCIALE, C-35/05, p. 37; da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE, C316/22, p. 33). Si è quindi affermato che ‘ i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale», ovvero quella italiana, «secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell’IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l’imposta indebitamente fatturata ‘ (CGUE, 15 marzo 2007, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, C-35/05, punto 42; CGUE, 11 aprile 2024 RAGIONE_SOCIALE, C-316/22, p. 33).
Alla base del diritto alla ripetizione è infatti il carattere indebito del versamento di IVA non dovuta, di modo che l’onere economico che ne deriva va neutralizzato nei confronti del soggetto passivo (in termini, CGUE, 14 giugno 2017, causa C-38/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 37), secondo il citato distinguo tra i rapporti che
si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA (uno, tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’Amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa), rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro, cosicché il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di IVA, CGUE, 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca Popolare Antoniana Veneta, punto 42 e, in tema di accise, CGUE, 20 ottobre 2011, causa C94/10, COGNOME).
4. Non contraddice questa ricostruzione l’indirizzo, ripetutamente richiamato dal controricorrente, secondo cui il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d’imposta possa indirizzare nei confronti del fisco la propria pretesa relativa all’IVA versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica (Cass. Sez. Un. n. 20752/2008; Cass. n. 12433/2011; Cass. n. 18425/2012), riemergendo il rapporto tributario tutte le volte in cui l’IVA indebitamente versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e l’Ufficio contesti, in tutto o in parte, che l’IVA assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), perché relativa a operazione esente o non imponibile, o perché assoggettabile ad una aliquota inferiore rispetto a quella indicata erroneamente in fattura (Cass. n. 17174/2015). Questa Corte, invero, ha chiarito che laddove
venga in contestazione il diritto alla detrazione dell’IVA esposta in dichiarazione, può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l’Amministrazione finanziaria e il primo, esercitando quel diritto, può far valere un proprio credito per IVA indebitamente versata in rivalsa che la prima non riconosce (Cass. n. 23288/2018; Cass. n. 19837/2023). Un conto, quindi, è il diritto alla ripetizione o al rimborso dell’IVA relativa ad una determinata operazione che si assume non dovuta, ancorato all’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie da parte del cedente/soggetto passivo, altro è il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal cessionario/soggetto passivo nei rapporti con l’Erario in sede di liquidazione finale dell’IVA dovuta, in cui viene in evidenza l’IVA assolta in rivalsa sulle operazioni passive.
Le considerazioni sopra esposte rendono superfluo l’esame del secondo motivo, da ritenersi assorbito. Lo stesso, ad ogni modo, si paleserebbe come fondato, posto che, sempre nella sentenza n. 8819/2025, è stato, enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: ‘ Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. ‘OGSE’ o ‘OGDS”), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell’utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA. ‘.
Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza d’appello è cassata senza rinvio, ex art. 382 c. 3 secondo periodo, con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso.
10. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito con regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di Legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa integralmente le spese processuali dei giudizi di merito; condanna parte controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di Legittimità che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026 e riconvocato il Collegio in data 19/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME