Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1253 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19181/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale a margine del controricorso, domiciliato per legge presso la Cancelleria di questa Corte;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3363/18/15 depositata il 28.7.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia sopra citata che, su appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP Ragusa, ha accertato il diritto della contribuente al rimborso, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014, della somma di euro 32.444,28 pagata per IVA negli anni 1990, 1991 e 1992; rimborso richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto, avendo sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre 1990, sulla base RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di legge la stessa era tenuta al pagamento di una somma pari soltanto al 10% di quanto dovuto.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi con cui si è denunziata violazione e falsa applicazione di norme sia nazionali sia unionali dalle quali deriva l’insussistenza d el diritto azionato.
Ha resistito con controricorso la contribuente che, successivamente, ha depositato dichiarazione di rinunzia al controricorso «vertendosi in materia di IVA e stante il consolidato orientamento che nega il relativo rimborso».
CONSIDERATO CHE:
La dichiarazione di ‘rinunzia al controricorso’ della contribuente, datata 29.9.2022, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, non può che essere intesa come rinunzia all’azione di rimborso IVA inizialmente proposta, come suffragato dalla motivazione addotta: il riconoscimento della sussistenza di un orientamento ormai consolidato che nega il diritto al rimborso ha giustificato l’abbandono della pretesa azionata.
Del resto, secondo orientamento di questa Corte, la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di
non voler insistere nella medesima. La rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 19845 del 2019; v. anche Cass. n. 10553 del 2009).
Viene meno, quindi, l’interesse alla base dell’azione proposta dalla contribuente che si estingue, con conseguente cessazione della materia del contendere sul diritto al rimborso.
Sussistono i presupp osti, visti l’andamento del processo e il suo esito, per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Roma, 12.10.2022