Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33273 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14484/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 907/08/24 depositata il 05/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 907/08/24 del 05/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3415/11/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado (di seguito CGT1), che aveva accolto il ricorso di
NOME COGNOME nei confronti di un diniego di rimborso per IVA relativa all’anno d’imposta 2020.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, il diniego di rimborso era conseguente all’insussistenza dei presupposti previsti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, atteso che «i costi sostenuti relativi alla realizzazione di un impianto boschivo e, pertanto, non finalizzati alla produzione di ricavi. da escludersi l’esercizio di attività di impresa».
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di NOME evidenziando che: «l’avvenuto avvio di un’attività economica non previsto dal RAGIONE_SOCIALE rurale finanziato dalla Regione Sicilia, essendo solo richiesta l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, e considerato che, come dallo stesso affermato, lo stesso aveva realizzato l’investimento nella prospettiva di un ritorno economico, costituito dal conseguimento di ricavi e l’ottenimento di un profitto commisurato all’esercizio dell’attività economica agricola, ancorché non ancora avviata. (Cons. n. 15239 del 16/07/2020, n. 5559 del 2019, n.18475 del 2016). Ogni altra questione ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni che ne derivano».
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CGT2 reso motivazione apparente.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
1.3. Nel caso di specie, la motivazione della CGT2, sebbene essenziale, non può dirsi apparente, avendo il giudice di appello ritento che, al fine del riconoscimento del credito d’imposta, è sufficiente l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE commercio e l’effettuazione dell’investimento in funzione di un ritorno economico, non essendo necessario anche l’inizio di un’attività economica agricola.
1.4. Invero, trattasi di motivazione idonea a illustrare la ratio decidendi , peraltro senza nessun diretto riferimento alla motivazione della CGT1, sicché non può nemmeno parlarsi di motivazione per relationem .
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(decreto IVA), nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che i costi sostenuti, in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’IVA, siano stati effettuati nell’esercizio di un’attività di impresa, mai iniziata dal contribuente, e siano inerenti alla predetta attività.
2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica » (Cass. n. 23994 del 03/10/2018; si vedano anche Cass. n. 22664 del 12/08/2024; Cass. n. 23095 del 11/08/2025).
2.3. Ne deriva che la circostanza che l’attività d’impresa non sia ancora iniziata da parte del sig. COGNOME non costituisce, di per sé, un elemento idoneo ad escludere la detrazione e, dunque, ricorrendone le condizioni, anche il rimborso dell’IVA con riferimento ai costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività preparatoria.
2.4. Tuttavia, la CGT2, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’Ufficio, non ha specificato le ragioni per le quali ha ritenuto che i costi concernenti l’effettuazione di un impianto boschivo siano effettivamente inerenti alla specifica attività agricola, non meglio specificata, che il contribuente ha l’intenzione di esercitare.
2.5. In questi limiti il motivo deve essere accolto.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di esaminare o,
comunque, omesso di motivare in ordine alla questione, posta dall’Ufficio, e relativa alla contestazione del credito.
3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CGT2 omesso di considerare che il contribuente non ha provato il proprio credito.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto vertenti sulla medesima circostanza.
4.1. La CGT2 ha ritenuto assorbita ogni altra questione e, pertanto, si è pronunciata implicitamente sulla questione concernente la prova del credito IVA, sicché il terzo motivo deve ritenersi infondato.
4.2. Fondato è, invece, il quarto motivo.
4.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale » (Cass. n. 1906 del 28/01/2020; Cass. n. 21197 del 08/10/2014).
4.3.1. Del resto, con il provvedimento di diniego -diversamente da quanto avviene con l’avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero con l’irrogazione di una sanzione -l’Ufficio non esplicita una vera e propria pretesa, impugnata dal contribuente (Cass. n. 25999 del 02/09/2022; Cass. n. 10797 del 05/05/2010), sicché non può
attribuirsi alla motivazione del provvedimento di diniego il carattere dell’esaustività (Cass. n. 25999 del 02/09/2022).
4.4. Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ha espressamente contestato la sussistenza del credito IVA, sicché gravava sul contribuente la prova dell’esistenza di tale credito, in ordine alla quale la sentenza impugnata nulla deduce.
In conclusione, vanno accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME