Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: rimborso credito IVA – eccedenza d’imposta -canoni locazione finanziaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22382/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.1425/10/2021 depositata il 15 febbraio 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania è stato rigettato l’appello proposto da ll’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 12069/41/2019 la quale aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il diniego di rimborso IVA 2017 n. P_IVA relativo ad eccedenza d’imposta detraibile, ai sensi dell’art .30 commi 3 e 4 d.P.R. n.633/1972.
Il giudice di appello in via preliminare rigettava la prospettazione di violazione del divieto di ius novorum , in quanto la questione della mancata prova del diritto al rimborso IVA per eccedenza d’imposta detraibile non introduceva un fatto nuovo nel giudizio.
2.1. Nel merito, riteneva infondato il gravame, in primo luogo perché per il principio di cartolarità ai fini della detrazione IVA era la fattura a far fede, tranne che nelle ipotesi di operazioni inesistenti e nella fattispecie in cui le fatture erano state regolarmente ricevute e registrate con conseguente legittimità della detrazione d’imposta e della richiesta di rimborso. In secondo luogo, era possibile chiedere il rimborso anche dell’eccedenza IVA versata in relazione al canone di locazione finanziaria dell’immobile in leasing, come nel caso concreto. 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe in astratto statuito nel senso della rimborsabilità dei canoni di leasing, ma tale questione non sarebbe mai stata oggetto del contendere. In particolare, l’Amministrazione finanziaria non aveva negato la rimborsabilità, e aveva riconosciuto il rimborso, derivante dal pagamento dei canoni di leasing, ma in misura inferiore a quella richiesta.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 6, 19, 30 del d.P.R. n.633/1972, in combinato disposto con l’art.2697 cod. civ..
Il secondo motivo, più liquido, va esaminato in via prioritaria ed è fondato, con assorbimento del primo.
6.1. Nelle controversie concernenti il rimborso IVA, grava sul richiedente, che riveste nel processo la qualità di attore in senso sostanziale, l’onere di allegare e provare i fatti a fondamento della richiesta, non essendo sufficiente a tal fine la sola indicazione del credito nella dichiarazione (Cass. n.9320/2023; Cass. n.23031/2017; Cass. n.23042/2015; Cass. n.8427/2012).
Da tale premessa maggiore discende che le argomentazioni con le quali l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto al rimborso, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. n.1906/2020; Cass. Sez. U. n.1518/2016) e la contestazione può intervenire anche allorquando siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta (Cass. Sez. U. n.21765/2021).
6.2. Orbene, nel caso in esame in conformità alla giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso di canoni di locazione finanziaria (Cass. n.22959/2018), l ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha escluso il diritto al rimborso
in relazione alla dichiarazione IVA presentata per il 2017 dalla contribuente, nella quale ha chiesto il rimborso del credito d’imposta nei limiti di euro 110.000, in relazione ad un contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società e il RAGIONE_SOCIALE, bensì lo ha lo ha riconosciuto limitatamente all’importo di euro 46.190, ossia nella misura in cui è stato ritenuto provato l’effettivo pagamento dei canoni di locazione.
6.2. A fronte della contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE rivolta al contribuente del mancato pagamento di parte dei canoni di locazione finanziaria, erra la CTR a ritenere sufficiente la mera indicazione RAGIONE_SOCIALE fatture registrate, dal momento che in materia di rimborso grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda al fine ottenere il completo rimborso, trattandosi di fatti costitutivi dell’esistenza del credito IVA.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento della prima censura e la sentenza impugnata va cassata sotto l’indicato profilo, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, oltre che per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso il 17.1.2024