Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2393 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2393 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18338/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE -UFFICIO LEGALE
-intimate- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 402/13/22 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 402/13/22 del 10/01/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito TM) avverso la sentenza n. 9252/14/20 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della
società contribuente e del suo legale rappresentante NOME COGNOME nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno di imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento di diniego l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate (di seguito AE) aveva contestato alla società contribuente il «difetto di presupposti» alla base della istanza di rimborso del credito IVA e aveva ritenuto la decadenza della società contribuente per intervenuta decorrenza del termine biennale per la presentazione della richiesta.
1.2. La CTR, respingendo l’appello di NOME avverso la sentenza di primo grado, evidenziava che: a) la motivazione del diniego di rimborso era sufficiente; b) il credito IVA esisteva, ma non poteva essere chiesto a rimborso per intervenuta decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, posto che la dichiarazione IVA non era correttamente compilata e soprattutto era equivoca in ordine alla richiesta di rimborso ; c) l’appello di TM era di dubbia ammissibilità per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
TM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME non resisteva in giudizio, restando intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dalla ricorrente in memoria.
1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto i motivi d’appello proposti dalla contribuente non specifici rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado.
2.1. Il motivo è fondato, anche se può fin d’ora anticiparsi che il suo accoglimento non è idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso a causa dell’infondatezza della censura riguardante la distinta ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.2. Va osservato che « nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci » (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).
2.2.1. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può
ritenersi assolto anche allorquando il contribuente o l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).
2.2.2. Del resto, « nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione » (Cass. n. 707 del 15/01/2019).
2.3. Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi l’inammissibilità dell’appello della contribuente, la quale , riproponendo le medesime censure già proposte in primo grado, ha chiaramente evidenziato la propria volontà di chiedere il riesame e la riforma della sentenza della CTP.
2.4. Va, peraltro, evidenziato che la CTR ha rigettato l’appello della società contribuente senza dichiararlo inammissibile; e ciò in ragione della ritenuta infondatezza anche nel merito della questione posta alla sua attenzione, addirittura esaminata con priorità dalla Commissione. Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza impugnata è duplice e ciascuna delle due rationes è idonea, di per sé, a sorreggere la statuizione di rigetto. Né può ritenersi che il giudice di appello si sia spogliato della potestas iudicandi (cfr. Cass. S.U. n. 20107 del 22/07/2024), dovendo dunque esaminarsi nel merito la questione concernente la ritenuta decadenza della società contribuente dal diritto al rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., per avere reso la CTR motivazione apparente in ragione dell’acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.
3.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dei principi eurounitari di neutralità dell’IVA e di effettività, dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene lo stesso sia inapplicabile nel caso in cui l’eccedenza a credito sia stata indicata in dichiarazione, nel quadro RX.
I due motivi, che, vertendo sulla medesima questione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
4.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
4.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima
un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
4.1.2. Inoltre, va ricordato che « Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato » (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015).
4.2. Orbene, tenuto conto dei superiori principi di diritto, deve escludersi che la motivazione della CTR sia apparente, avendo la sentenza impugnata dato atto della ritenuta correttezza dell’interpretazione effettuata dalla CTP di Napoli, interpretazione della quale ha riassunto gli elementi essenziali e che ha dimostrato di condividere.
4.3. Invero, dalla sentenza impugnata si evincono chiaramente le ragioni del rigetto del ricorso avverso il diniego di rimborso e, cioè, la mancata tempestiva presentazione di una valida istanza di rimborso e la decadenza dalla stessa, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.4. La motivazione della CTR, oltre a non essere apparente, è altresì, condivisibile, sicché va rigettato anche il terzo motivo di ricorso.
4.5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di
compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 » (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 35717 del 05/12/2022; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
4.6. Il predetto orientamento è stato confermato anche da Cass. n. 25612 del 01/09/2023, la quale si sofferma ampiamente sulla compatibilità unionale dello stesso.
4.7. Affermare, come si sostiene in ricorso e si ribadisce in memoria, che le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA non devono ledere il principio della neutralità fiscale significa che quelle modalità non devono comportare che il soggetto passivo sia gravato, in tutto o in parte, del peso dell’imposta: si deve consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante dall’eccedenza detraibile. Il rimborso va dunque effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (CGUE, causa C-107/10, RAGIONE_SOCIALE, punto 33; CGUE, causa C-274/10, Commissione/Ungheria, punto 45; CGUE, causa C-654/13, RAGIONE_SOCIALE , punto 31; CGUE, causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE, punti 19-20).
4.7.1. V’è, tuttavia, autonomia procedurale degli Stati membri nella determinazione delle modalità per procedere al rimborso, che va esercitata alla luce: i) del principio di equivalenza, per verificare che le
modalità in questione non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna; ii) del principio di effettività, ai fini del controllo che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico unionale (CGUE, causa C-472/08, RAGIONE_SOCIALE , punto 17); iii) del principio di certezza del diritto, per accertare se la situazione fiscale del contribuente possa essere messa in discussione indefinitamente (CGUE, causa C-424/12, Fatorie, punto 46; CGUE, causa C-532/16, SEB Bankas, punto 52).
4.7.2. La normativa unionale delinea difatti soltanto una trama larga di regole, posto che l’art. 18, nn. 2 e 4, della sesta direttiva (di contenuto corrispondente a quello dell’art. 183 della direttiva IVA) si limita a stabilire che, quando l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. E, in questa trama, si ammette anche la combinazione del riporto e del rimborso dell’eccedenza IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 47), di modo che il riporto di un’eccedenza di IVA a vari periodi di imposta successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’art. 183, comma 1, della direttiva IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 49; CGUE, causa C-274/10, cit. , punto 55).
4.7.3. Il punto è, tuttavia, che è il contribuente che sceglie la modalità di fruizione dell’eccedenza detraibile, con opzione di volontà (anche in ragione del rapporto di alternatività esistente tra detrazione e rimborso: cfr. Cass. n. 8291 del 15/03/2022): e può farlo chiedendone il rimborso ovvero riportando il credito a nuovo; o comunque assegnando ad esso rilevanza in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone, anche per finalità di compensazione.
4.7.4. Non smentisce queste conclusioni la giurisprudenza della Corte di giustizia citata in ricorso, con la quale si è sì affermato che non vi è
alcuna ragione che osti, in linea generale, a che il rimborso dell’eccedenza dell’IVA venga effettuato tramite compensazione (CGUE, causa C -107/10, cit ., punto 65), ma in riferimento a un caso in cui « la normativa nazionale oggetto della causa principale prevedeva il rimborso dell’eccedenza dell’IVA solamente laddove questa non abbia potuto essere imputata sulle imposte dovute nel corso dei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui tale eccedenza sia sorta » (punto 46), in tal modo stabilendo la necessità del previo riporto ai fini della compensazione, prima dell’ottenimento del rimborso , ontologicamente e cronologicamente distinto. Al riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che la determinazione di tale modalità « si colloca nella libertà riconosciuta agli Stati membri di fissare le modalità di restituzione delle eccedenze dell’IVA » (punto 49).
4.7.5. In realtà, anche da ultimo la CGUE ha stabilito che non osta alla normativa di uno Stato membro una disciplina che preveda un termine di decadenza, per la presentazione di una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, la cui scadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo non sufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solo dalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancanza di diligenza, far valere il proprio diritto (CGUE 29 febbraio 2024, causa C-314/22).
4.8. Neanche la circostanza dell’avvenuta cessazione di attività, valorizzata in memoria ( recte , dell’ « interruzione dell’attività »: cfr. pagg. 5-6 della memoria), giova alle ragioni della società contribuente, e ciò anche indipendentemente dal fatto che la questione non sia stata oggetto di accertamento nel contesto della sentenza impugnata.
4.8.1. Rileva la contribuente che, a seguito del fallimento della controllante, risalente al 2010, «la società è entrata di conseguenza in un forzoso stato di quiescenza, interrompendo ogni attività sociale, al punto che, per diversi anni, non sono più state presentate nemmeno le dichiarazioni annuali. Alcuni anni dopo, nel 2015, in sede di concordato
fallimentare, le quote della società ricorrente sono state assegnate in capo al terzo assuntore, la società RAGIONE_SOCIALE, senza comunque mai riprendere alcuna attività sociale. L’attuale proprietà si è limitata a presentare le dichiarazioni a meri fini contabili (alcune comunque omesse, stante il ritardo oltre i 90 giorni), per poi porre la società in liquidazione nel 2016 ».
4.8.2. Secondo la prospettazione della stessa ricorrente, la cessazione dell’attività ( alias l’ «interruzione dell’attività d’impresa ») è avvenuta su di un piano di mero fatto, perché il fallimento ha riguardato unicamente la controllante; in buona sostanza, l’attività sociale sarebbe entrata in quiescenza, non sarebbero state presentate le dichiarazioni annuali per un lungo periodo di tempo e, successivamente, TM sarebbe stata dapprima « riattivata» nel 2015 (v. pag. 3 del ricorso) e poi posta in liquidazione con la presentazione di dichiarazioni a «meri fini contabili» e senza riporto del credito di cui si è chiesto il rimborso.
4.8.3. Orbene, sotto un primo (e assorbente) profilo, come sottolineato da CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21, RAGIONE_SOCIALE , punti 49 ss., finanche la cessazione dell’attività a seguito di messa in liquidazione non esclude che l’attività economica possa essere ripresa ovvero che possano essere compiute operazioni soggette ad imposta, quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debiti. Ne consegue che la mera cessazione di fatto dell’attività declinata come interruzione (quale quella dichiarata dalla ricorrente, che parla di attività quiescente) non implica, di per sé, quell’ipotesi eccezionale considerata idonea a consentire la ‘trasformazione’ della domanda di detrazione originariamente formulata in domanda di rimborso, dovendo essere accertato in punto di fatto che non saranno più effettuate nuove operazioni soggette ad IVA (e, nel caso di specie, questo accertamento manca del tutto a fronte, peraltro, della deduzione della ‘riattivazione’
della società, indicata anche nel ricorso di primo grado allegato a quello di legittimità, e richiamato in memoria).
4.8.4. Del resto, la Corte di giustizia ha avuto anche modo di osservare che « Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata » (CGUE, 3 giugno 2021, in causa C182/20, BE, DT). Dunque, nemmeno il fallimento comporta in ogni caso e automaticamente la cessazione dell’attività.
4.8.5. Inoltre, sotto un secondo profilo, sempre secondo la giurisprudenza unionale (CGUE 5 dicembre 2024, causa C-680/23, RAGIONE_SOCIALE , « In forza dell’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione della sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allora invalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggetto passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 904/2010. 32. Pertanto, un operatore che cessa la sua attività economica cessa anche di essere soggetto all’IVA. La perdita dello status di ‘soggetto passivo’ da parte di un operatore per effetto della cessazione di attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’imposta che impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal
momento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, ai sensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprenda un’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attività sarà nuova » .
4.8.6. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto, per quanto cessato, debba formulare richiesta di rimborso nei termini di legge. Per conseguenza, ha concluso la CGUE, « L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ». Il principio della certezza del diritto esige difatti che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai suoi diritti e obblighi nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere messa in discussione all’infinito (CGUE, causa C -680/23, cit. , punto 34 e giurisprudenza citata; CGUE, 3 aprile 2025, «Cityland» EOOD , causa C164/24, punto 49).
4.8.7. Pertanto, pur volendo seguire il ragionamento della ricorrente e ritenere che la cessazione di fatto dell’attività (declinata, si ribadisce, come interruzione dell’attività) sia in qualche modo equiparabile alla cessazione effettiva (alla quale sola, in realtà, fa riferimento la Corte di giustizia), dovrebbe ritenersi che la ricorrente avrebbe comunque cessato di essere soggetto passivo IVA, con conseguente necessità di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile (non più riportabile per difetto di continuità dei periodi di imposta) entro un breve termine dalla data di
cessazione dell’attività, fissato dal nostro ordinamento in un biennio (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 30ter del d.P.R. n. 633 del 1972), in ipotesi pacificamente non rispettato.
4.9. Quanto sopra evidenziato rende non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE, che presuppone il dubbio interpretativo su una norma unionale e che non ricorre allorché l’interpretazione sia autoevidente, oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta (cfr. Cass. n. 15041 del 16/06/2017).
In conclusione , l’accoglimento del primo motivo di ricorso non giova a TM, dovendo il ricorso essere complessivamente rigettato.
5.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)