Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3024/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 1111/2023 depositata il 05/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 1111/2023 depositata in data 05/12/2023, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente), contro la sentenza n. 311/2019, emessa, in data 16/04/2019, dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, davanti alla quale la società contribuente aveva impugnato il silenziorifiuto dell’istanza di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2005, pari a Euro 196.000 e spettante alla RAGIONE_SOCIALE, incorporata dalla ricorrente. La CGT2 ha, poi, respinto l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione alle statuizioni concernenti il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La CGT2 ha ritenuto che, a norma dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 19 97, nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio -rifiuto su un rimborso d’imposta, non è consentito all’amministrazione finanziaria far valere una causa di sospensione della richiesta di rimborso, in assenza della previa emanazione di un formale provvedimento di sospensione, emesso, nell’esercizio di un potere discrezionale, dall’autorità competente e dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un ‘ adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata «ragione di credito». Tale provvedimento, poi, deve ovviamente essere portato a legale conoscenza dell’interessato per garantire a quest’ultimo la necessaria tutela giurisdizionale. Nel caso
in esame l’amministrazione finanziaria, pur avendo ammesso il diritto al rimborso di Euro 196.000 per il titolo richiesto, non ha emesso un formale provvedimento di sospensione, essendosi unicamente limitata a richiedere documenti, collegando la decisione di non erogare il rimborso alla supposta mancata presentazione di alcuni di essi. L’esistenza di una pretesa erariale a carico della ricorrente, in assenza di un formale atto di sospensione, non consentiva di bloccare il rimborso del credito IVA invocato d all’appellante che, con fondamento, chiedeva di collegare la dichiarata esistenza del credito relativo all’IVA del terzo trimestre 2005 con gli interessi dal 23/01/2006 al doveroso ordine di eseguire il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme spettanti alla società.
2.1. La CGT2 ha poi dato atto che, in pendenza del giudizio d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE aveva disposto il rimborso di complessivi Euro 211.651,81 con valuta 24/05/2023. Ha precisato che, al rimborso del capitale di Euro 196.000, dovevano essere aggiunti gli interessi nella misura di legge dalla data del 23/01/2006, liquidati dall’amministrazione finanziaria nella minor somma di Euro 15.651,81 rispetto a quella richiesta (Euro 67.950,25). Tuttavia, la violazione dell ‘art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 porta a ritenere che il rimborso integrale del capitale, debba essere accompagnato dalla corresponsione degli interessi dal 23/01/2006 fino al 24/05/2023.
Contro la sentenza della CGT2 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 bis d.P.R. 26 /10/ 1972, n. 633, e dell’art. 23 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto sembra far discendere dalla omessa adozione, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (per presenza di carichi pendenti) l’esatto calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. 26 /10/1973, n. 633.
Dato atto che, a seguito dell’erogazione del rimborso, vengono meno le questioni relative all’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, la ricorrente richiama il contenuto dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che la mancata erogazione degli interessi nella misura richiesta è dipesa, nel caso di specie, dalla mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria. Precisa che già nelle difese svolte nel corso del primo grado di giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato di aver richiesto, già in data 28/11/2005, varia documentazione, tra cui la polizza fideiussoria, precisando che, a seguito della presentazione dei documenti in data 23/01/2006, il medesimo Ufficio aveva proceduto a richiedere alla contribuente ulteriori chiarimenti in merito alla presenza di cause ostative, con la comunicazione del 26/01/2006 (spedita con raccomandata a.r. il 30/01/2006), chiedendo documenti sul pagamento di una cartella di pagamento relativa all’a nno 2001 e documentazione atta a definire o garantire il P.V. n. 734/2005, notificato in data 08/09/2005. In data 20/02/2008, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente, l’Ufficio aveva inviato una nuova richiesta di documenti (sempre con raccomandata
a.r.) alla RAGIONE_SOCIALE, invitandola a presentare documentazione attinente alla polizza assicurativa. Infine, a seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta in data 21.11.2008, l’Ufficio aveva trasmesso alla società istante, sempre con raccomandata a.r., la comunicazione dell’archiviazione della richiesta per mancata presentazione dei documenti.
La ricorrente rileva, quindi, che la CGT2 ha errato nel ricondurre la disciplina sull’esatto computo degli interessi, di cui si discute, nell’alveo dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, relativo alla sospensione del rimborso per carichi pendenti, senza considerare la ratio effettiva della normativa in questione, inerente a tutt’altro ambito di applicazione. Evidenzia, poi, che avendo controparte del tutto ignorato le richieste di documentazione trasmesse dall’Ufficio e depositate in atti, il periodo di sospensione previsto dall’ art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 si è protratto fino al 03/06/2019 (data in cui la contribuente ha comunicato la definizione del proprio carico pendente) e, di conseguenza, gli interessi erogati dall’Ufficio, diversamente da quanto affermato dalla CGT2 nella decisione oggetto dell’odierna impugnativa, avrebbero dovuto essere calcolati dalla data suddetta a quella di effettiva erogazione del rimborso (24/05/2023).
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la CGT2 statuito su un thema decidendum diverso da quello rimasto in contestazione.
2.1. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata è nulla, perché fondata su presupposti (in fatto e in diritto) inesistenti, su ricostruzioni fattuali e logico-giuridiche assolutamente estranee al
processo e ai fatti di causa, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata è dovuta al totale travisamento del reale oggetto del contendere, essendo, oramai, per quanto sopra esposto, del tutto superata la problematica relativa alla esatta applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, dalla effettiva erogazione del rimborso. La CGT2 si è, infatti, espressa esclusivamente in relazione alla esatta applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, senza richiamare l’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, cioè la norma applicabile al caso in esame, rendendo, così, una decisione assolutamente inconferente rispetto al thema decidendum , delimitato, peraltro, dalla stessa contribuente con la memoria illustrativa depositata a seguito della ricezione del rimborso, in cui contestava esclusivamente la liquidazione degli interessi, dando atto di aver ricevuto l’intero rimborso del capitale. La CGT2 dimostra di aver travisato completamente le ragioni sulla mancata erogazione degli interessi per un determinato periodo temporale affermando che: « Nel caso di specie, non vi è dubbio come l’A.F., pur avendo ammesso il diritto al rimborso di € 196.000 per il titolo richiesto, non abbia emesso un formale provvedimento di sospensione, essendosi unicamente limitata a richiedere documenti, collegando la decisione di non erogare il rimborso alla supposta mancata presentazione di alcuni di essi .»
Anche quando la CGT2 si sofferma sulla richiesta di maggiori interessi, non è dato rinvenire alcuna motivazione in ordine all’accoglimento della domanda di controparte.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, dovendosi ritenere fondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente relativa al passaggio in giudicato della statuizione sugli interessi contenuta nella sentenza di primo grado, il cui dispositivo dichiarava il diritto della società
contribuente alla rimborso dell’IVA relativa al III trimestre 2005, con decorrenza dal 23/01/2006. Tale statuizione non è stata impugnata dall’amministrazione finanziaria, che ha incentrato i contenuti dell’appello incidentale sulla condanna parziale al pa gamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite da parte del giudice di prime cure. Tanto più che il giudice di prime cure ha espressamente esaminato la questione relativa all’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, concludendo, tuttavia, nel senso che la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria non fosse adeguata.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e c.a.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME