Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2040 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2040 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4257 -20 25 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa, per procura speciale in atti , dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: TRIBUTI -rimborso IVA -credito formatosi nel corso di procedura liquidatoria
avverso la sentenza n. 4665/09/2024 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 12/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento notificato in data 19/01/2022 con cui l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negò il rimborso dell’IVA richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa dal 15/10/1985, «per mancanza di esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633», sostenendo che «il credito IVA chiesto a rimborso risulta formatosi nel periodo della procedura liquidatoria», durante il quale «la società non ha posto in essere operazioni imponibili attive mentre ha sostenuto spese che sono riconducibili a consulenza amministrativa; uso dei locali (di INDIRIZZO), cancelleria e servizi alle imprese, spese legali e consulenza del lavoro, spese degli organi societari e spese per impiego di personale», con la conseguenza che «La presenza di occasionali operazioni attive non può dare luogo ad una detraibilità generalizzata dell’IVA sugli acquisti di tutti i periodi ma, eventualmente, alla detrazione della sola IVA relativi agli acquisti afferenti la singola operazione attiva, purché analiticamente indicata».
La Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT-1) di Roma rigettava il ricorso e medesima sorte subiva l’appello proposto dalla società contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) del Lazio,
precisato, sulla base di Cass. n. 20060/2023, che:
-‘ nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a
verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante ‘;
-‘ l’Amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa ‘ ;
-‘ la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente dalla posizione IVA successiva alla dichiarazione di fallimento ‘ ;
sosteneva che « l’appellante non ha assolto né all’onere di allegazione né all’onere probatorio a suo carico, limitandosi a dedurre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 11972 ed a produrre documentazione contabile senza precisare in alcun modo in base a quali operazioni imponibili procedeva a chiedere il rimborso IVA. L’appellante, infatti, si limita a chiede una somma complessiva senza specificare in alcun modo la sua fonte e le modalità di formazione, limitandosi a dedurre che appariva rimborsabile anche l’IVA per le prestazioni svolte durante la procedura concorsuale. Del tutto insufficiente deve ritenersi l’invio di un atto di notorietà non avendo la procedura alcuna posizione privilegiata in relazione alla natura esecutiva ».
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato con successiva memoria. L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente saranno oggetto di scrutinio nel corso dell’esame dei vari motivi di ricorso, con il primo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello pronunciato ultrapetita o extrapetita.
Sostiene che l’amministrazione finanziaria nel provvedimento impugnato aveva contestato l’inerenza e, quindi, la detraibilità dell’IVA sulla rilevata assenza di operazioni attive rilevanti ai fini dell’imponibilità IVA poste in essere dalla società contribuente nel corso della procedura liquidatoria mentre la sentenza impugnata si era pronunciata sulla diversa questione, mai dedotta e nemmeno contestata dall’Ufficio, della « inerenza in termini qualitativi (la ‘concreta destinazione alla produzione’) RAGIONE_SOCIALE operazioni passive effettuate dalla Procedura rispetto all’attività liquidatoria dalla medesima esercitata ».
Il motivo è manifestamente infondato in quanto la statuizione d’appello è inequivocabilmente calibrata sulle ragioni del rigetto del rimborso, espresse dall’amministrazione finanziaria nel provvedimento impugnato e sulla questione posta dalla ricorrente.
Invero, il contenuto motivazionale della sentenza impugnata, sopra trascritto, nella parte narrativa dei fatti di causa, lascia ben intendere che, a fronte della contestata « mancanza di esercizio di attività », per non avere la società, nel periodo della procedura liquidatoria, posto in essere operazioni imponibili attive, i giudici di appello hanno accertato ed affermato che « l’appellante non ha assolto né all’onere di allegazione né all’onere probatorio a suo carico, limitandosi a dedurre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed a produrre documentazione contabile senza precisare in alcun modo in base a quali operazioni imponibili procedeva a chiedere il rimborso IVA. L’appellante, infatti, si limita a chiede una somma complessiva senza specificare in alcun modo la sua fonte e le modalità di formazione, limitandosi a dedurre che appariva r imborsabile anche l’IVA per le prestazioni svolte durante la procedura concorsuale. Del tutto insufficiente deve ritenersi l’invio di
un atto di notorietà non avendo la procedura alcuna posizione privilegiata in relazione alla natura esecutiva ».
Inequivocabilmente pertinenti le affermazioni dei giudici di appello che hanno evidenziato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte della società circa l’effettivo esercizio dell’attività e l’irrilevanza della documentazione prodotta dalla stessa, non desumendosi da essa «in base a quali operazioni imponibili procedeva a chiedere il rimborso IVA», lasciando così indimostrate «la fonte e le modalità di formazione del credito ».
Da quanto appena precisato discende l’ inammissibilità, oltre che la manifesta infondatezza del secondo e quarto motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, contraddittoriamente e, quindi, inammissibilmente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione posta nel primo motivo di ricorso, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e, contestualmente, anche se alternativamente, sulla medesima questione, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in « Violazione degli artt. 24 e 111 della Cost. e dell’art. 132 c.p.c. ».
Analoga sorte subisce il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente rispetto al terzo, per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, con cui viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per « motivazione apparente e per motivazione caratterizzata da ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ », in violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Sostiene la ricorrente che « la statuizione in esame è del tutto carente del giudizio di fatto, in quanto fondata su una affermazione generale e astratta (il preteso difetto di allegazione e di prova), non
idonea a rappresentare logicamente e consequenzialmente con esattezza il ragionamento seguito dal Giudice per affermare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande della ricorrente ».
Il motivo è infondato in quanto la sentenza d’appello sul punto esibisce una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014), ritenendo che la parte appellante non aveva adempiuto al proprio onere di allegazione e prova dell’effettivo esercizio dell’attività e l’irrilevanza della documentazione prodotta dalla stessa, non desumendosi da essa «in base a quali operazioni imponibili procedeva a chiedere il rimborso IVA », lasciando così indimostrate « la fonte e le modalità di formazione del credito » e che era « del tutto insufficiente l’invio di un atto di notorietà non avendo la procedura alcuna posizione privilegiata in relazione alla natura esecutiva ».
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 2697 cod. civ.
Sostiene la ricorrente che l’Ufficio non aveva mai formulato alcuna contestazione circa l’inerenza in termini qualitativi RAGIONE_SOCIALE operazioni passive effettuate dalla società nel periodo della sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che nello stesso provvedimento impugnato si faceva riferimento alla natura RAGIONE_SOCIALE spese che erano « riconducibili a consulenza amministrativa; uso dei locali (di INDIRIZZO) (ove ha sede la Procedura, n.d.r.) , cancelleria e servizi alle imprese, spese legali e consulenza del lavoro, spese degli organi societari e spese per impiego di personale ». Aveva quindi errato il giudice di appello a ritenere che la ricorrente non avesse adempiuto al proprio onere
probatorio non essendo comprensibile « a quale ulteriore allegazione e/o prova la odierna deducente avrebbe dovuto provvedere ».
6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 19 e 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto non spettante il rimborso del credito IVA per la « Mancanza di esercizio di attività ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 », sul rilievo che « la presenza di operazioni attive occasionali non configura l ‘ esercizio di attività ».
La ricorrente, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 03/06/2021 in causa C-182/20, cui aveva fatto riferimento anche l’RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento di diniego, sostiene che « in conseguenza della dichiarazione di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, l’attività economica di quest’ultima non cessa affatto, come erroneamente ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, anche se le operazioni effettuate successivamente all’avvi o della procedura concorsuale sono esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori. Da ciò consegue che, in considerazione della natura economica dell’attività svolta nel corso della Procedura, non deve essere rettificata l’IVA detratta sugli acquisti di beni e servizi riferiti a periodi anteriori o in costanza di Procedura ».
Sostiene, ancora, che « la mera circostanza che l’avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù RAGIONE_SOCIALE modalità previste dal diritto nazionale, la finalità RAGIONE_SOCIALE operazioni attive, che non comprendono più la gestione corrente dell’impr esa, ma riguardano la sua liquidazione volta, come noto, alla definizione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori (id est: incassare i crediti e pagare i debiti), non può, di per sé, incidere né incide sulla natura economica RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate ».
Aggiunge, al riguardo che, «p aradossalmente, è stato candidamente ammesso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE a pag. 2
del provvedimento di diniego impugnato » che « In sostanza anche la fase della procedura concorsuale riveste la nozione di ‘attività economica’ ed anche in detta fase operano gli ordinari principi e norme in materia di IVA ‘.
Con il sesto motivo deduce nuovamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 19 e 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma sotto un diverso profilo.
Sostiene, infatti, che ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 « condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è l’inerenza dell’operazione all’attività del contribuente (ai ‘beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa’). È pertanto (pacificamente) detraibile dal cessionario l ‘imposta addebitata al cedente nel caso in cui il bene e/o servizio acquistato sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio. Una volta dimostrato (e riconosciuto da parte dell’AdE), come nella specie, che tutte le operazioni poste in essere dalla Procedura sono funzionali ed indispensabili alla liquidazione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori (id est: incassare i crediti e pagare i debiti), che costituisce la finalità stessa dell’attività liquidatoria, non v’è alcuna ragione ostativa alla detraibilità dell’imposta » e ciò in ossequio al principio di neutralità che governa il meccanismo dell’IVA.
Richiamando la pronuncia della Corte di giustizia UE del 28/02/2018, in causa C-672/16, RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente sostiene che « ai fini dell’accertamento dell’effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali non è richiesto il concreto svolgimento dell’attività d’impresa: è l’acquisto di beni o servizi da parte del soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l’impiego dei beni o dei servizi,
reale o anche previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale e quella RAGIONE_SOCIALE eventuali rettifiche ».
Evidenzia che sempre in tale pronuncia la CGUE ha sottolineato, richiamando la propria costante giurisprudenza (sentenze del 14/09/2017, in causa C-132/16, RAGIONE_SOCIALE, e del 16/09/2020, in causa C-528/19, RAGIONE_SOCIALE, e la giurisprudenza ivi citata) che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e come tale non può essere soggetto a limitazioni, essendo funzionale a quella neutralità dell’imposizione che il sistema comune dell’IVA garantisce per tutte le attività economiche, indipendentemente dal loro scopo o dai loro risultati.
Sostiene, ancora, che per la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7488/2020 e n. 10173/2021) la detrazione IVA può essere esercitata indipendentemente dall’economicità del risultato, valutato in considerazione dei ricavi generati e dei costi sostenuti, e ciò anche quando a fronte degli acquisti di beni e servizi non vengono realizzate operazioni attive soggette a imposta. E infatti la detrazione dell’imposta è stata ritenuta spettare anche in totale assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (cfr. Cass. n. 23994/2018 e n. 18475/2016) ed anche in funzione programmatica (cfr. Cass. n. 3396/2020 e n. 5559/2019).
Richiamato, quindi, il principio giurisprudenziale secondo cui « in tema di detrazione di costi, l’inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di impresa » (Cass. n. 22005/2020 e n. 33574/20189, sostiene che è errata la sentenza impugnata che ha avallato la tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento di diniego, secondo cui « in assenza di operazioni attive, gli acquisti con IVA
portata in detrazione risultano privi di ogni inerenza prescritta dall’art. 19 del medesimo DPR 633/1972 ».
Anche c on il settimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 19 e 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che « al momento della apertura della Procedura di liquidazione coatta della Società non consegue affatto l” assenza di attività ‘ ma si determina la cessazione RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività precedente e l’inizio di attività volta alla liquidazione della Società », sicché « nella valutazione dell’occasionalità o meno RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere occorre avere riguardo al (nuovo) tipo di attività che viene svolta ».
Ha, quindi, errato l’RAGIONE_SOCIALE, prima, e la sentenza impugnata, poi, per non aver considerato che « nel caso di specie, le operazioni attive della Procedura non possono che essere quelle afferenti alla liquidazione del patrimonio della Società ai fini del realizzo dell’attivo per il soddisfacimento dei creditori (consistenti, come indicato dall’AdE, in c ompensi al Commissario Liquidatore ed ai componenti del Comitato di sorveglianza, spese legali, spese di cancelleria, canoni di locazione, ecc.) mentre le operazioni passive sono quelle indispensabili per la continuazione e lo svolgimento della liquidazione, senza che debba esservi necessariamente alcuna correlazione in termini quantitativi tra le une e le altre ».
I motivi, che per la loro stretta connessione, anche ad aver riguardo alla deduzione di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE medesime disposizioni di legge, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
Invero, con riferimento alle questioni poste nel presente giudizio, questa Corte esaminando fattispecie del tutto analoghe nelle recentissime pronunce n. 3875/2025 e n. 4755/2025, cui la ricorrente ha fatto riferimento nella memoria depositata in atti, ha affermato
che «il diritto alla detrazione dell’Iva presuppone l’inerenza funzionale degli acquisti rispetto all’attività d’impresa oltre all’afferenza dei beni e servizi acquistati ad operazioni che non siano esenti o, comunque, non soggette all’imposta, salve le esclusioni di cui all’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Anche per quanto riguarda la fase estintiva di una società, al ricorrere RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui sopra, il requisito dell’inerenza può ritenersi soddisfatto. La liquidazione coatta amministrativ a comporta la cessazione dell’attività assicurativa (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis e torna ad essere applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’Iva (Cass. n. 12444 del 2011, Cass. 27649 de l 2011; v. anche Cass. n. 9464 del 2018). Invero, in linea di principio, la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività di impresa; la fase di liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa. In tal senso si è espressa, altresì, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarendo che “poiché l’attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù RAGIONE_SOCIALE modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità RAGIONE_SOCIALE operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell’estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa” (cfr. sentenza 3 giugno 2021, causa C-182/20, punto 38)».
Nel presupposto, quindi, che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell’attività d’impresa, il giudice di appello ha erroneamente negato il diritto alla detrazione dell’Iva per acquisti che, come nel caso
in esame, erano stati effettuati durante la fase dell’attività liquidatoria. Detrazione che va riconosciuta a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive, la cui sussistenza, peraltro, né l’amministrazione finanziaria nel provvedimento impugnato né il giudice di appello hanno negato sussistere sub specie , limitandosi a rilevarne la ‘occasionalità’. T rattavasi pacificamente di servizi acquistati (« riconducibili a consulenza amministrativa; uso dei locali (di INDIRIZZO) (ove ha sede la Procedura, n.d.r.) , cancelleria e servizi alle imprese, spese legali e consulenza del lavoro, spese degli organi societari e spese per impiego di personale »), direttamente impiegati, in via strumentale, per lo svolgimento dell’attività liquidatoria medesima .
10. Da quanto fin qui detto consegue l’accoglimento de l terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va, pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà all’esame RAGIONE_SOCIALE eventuali ulteriori questioni rimaste assorbite oltre che alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME