Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1662/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1923/7/2017, depositata il 29 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto:
IVA – rimborso
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2414/11/2015 della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro il silenzio-rifiuto di rimborso IVA 2004.
La CTR osservava in particolare che la pretesa creditoria azionata dalla contribuente era fondata e non prescritta, equivalendo alla presentazione di istanza di rimborso l’indicazione di un credito IVA nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALE di periodo (quadro RX) e non essendo di contro a tal fine necessaria la compilazione del modello VR, comunque non risultando tempestive le contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla spettanza del credito IVA de quo .
Avverso la decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto il suo gravame inammissibile per mancata specificità dei suoi motivi.
La censura è inammissibile.
Il giudice tributario di appello ha rilevato che « L’RAGIONE_SOCIALE non specifica gli eventuali errori dei primi giudici, limitandosi a reiterare quanto affermato e sostenuto in primo grado. In ogni caso l’appello risulta infondato.. ».
E’ dunque chiaro che tale rilievo va qualificato quale obiter dictum , non essendo correlato ad una pronuncia né espressa né tacita di inammissibilità dell’appello, che invece è stato rigettato nel merito.
Va pertanto ribadito che «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni
contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (tra le molte, v. Cass. n. 22380 del 22/10/2014).
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della mancata valutazione di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha esaminato in modo esatto quanto emergente dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE in relazione al credito IVA in contesto (richiesta di compensazione/detrazione, rigo 4, del quadro RX, in luogo di richiesta di rimborso, rigo 3, di tale quadro).
La censura è inammissibile.
Si verte in un’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’ e pertanto il mezzo non è proponibile ai sensi dell’art. 348 -ter, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 21, d.lgs. 546/1992, 38-bis, dPR 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto la validità della compilazione del quadro TARGA_VEICOLO della dichiarazione RAGIONE_SOCIALE di periodo ai fini dell’istanza di rimborso, nonostante la contribuente avesse inserito il credito de quo nella colonna 4, come richiesta di compensazione/detrazione, invece che nella colonna 3 del quadro RX4, appunto come richiesta di rimborso, con la conseguente affermazione di applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale in luogo del termine decadenziale biennale previsto dalla evocata disposizione processuale tributaria.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di IVA, l’istanza di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale
“TARGA_VEICOLO“, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello “TARGA_VEICOLO” costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione del principio, la S.C. ha evidenziato che l’indicazione da parte del contribuente del proprio credito Iva nell’allora colonna 4 del quadro RX4, anziché nella colonna 3, manifestasse la volontà di farlo valere in compensazione, e non già di chiederlo a rimborso, con conseguente applicazione della decadenza biennale, e non già della prescrizione decennale)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022, Rv. 666583 – 01);
-«La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito RAGIONE_SOCIALE, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine decadenziale biennale, in quanto la società contribuente non aveva compilato il quadro “RX4”, bensì il campo “VX5”, relativo all’IVA da portare in detrazione)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 24655 del 10/08/2022, Rv. 665796 – 01).
Risulta invero pacifico che nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALE in esame la contribuente ha compilato la colonna 4 in luogo della colonna 3 del quadro RX4, sicchè non si può ritenere manifestata univocamente la sua volontà di ottenere il rimborso del credito IVA esposto, quanto piuttosto al contrario pare evidente la sua intenzione di utilizzarlo in compensazione ovvero in detrazione.
Ne consegue che l’istanza di rimborso successivamente proposta deve considerarsi tardiva in quanto maturato il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, d.lgs. 546/1992.
L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento del quarto motivo (violazione/falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ.).
In conclusione accolto il terzo motivo del ricorso, inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere respinto il ricorso introduttivo della lite.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, in considerazione della relativa novità RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche in contesto.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.
Cosi deciso in Roma 18 ottobre 2023
Il presidente