Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24292/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO (P_IVA) che la rappresenta e difende
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1943/2024 depositata il 08/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ( hinc: RAGIONE_SOCIALE), con la sentenza n. 1943/2024 depositata in data 08/07/2024, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 214/2022 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado Mantova, in data 12/12/2022, aveva accolto il ricorso proposto contro il diniego di rimborso del credito IVA chiesto da RAGIONE_SOCIALE (tramite il MoRAGIONE_SOCIALEo IVA relativo al secondo semestre del 2021), successivamente ceduto a RAGIONE_SOCIALE In particolare, l’oggetto del contenzioso riguarda la mancata corresponsione degli interessi per euro 431.777,28.
La RAGIONE_SOCIALE, in senso contrario a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ha ritenuto che l a documentazione richiesta dall’ufficio alla contribuente, in data 17/08/21, fosse stata consegnata solo in data 16/11/21 e pertanto, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 .
Nel caso di specie, gli interessi decorrono dal giorno 20 del secondo mese successivo dal trimestre di riferimento e pertanto tale data corrisponde al 20/08/2021. Pertanto, come pure riconosciuto negli atti di causa da parte contribuente, nella documentazione consegnata solo in data 01/09/2021 non vi era traccia RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta dall’ufficio e relativa al rimborso in esame.
La società contribuente, infatti, aveva consegnato per mero errore, un campione di fatture relativo al 2020 e non al 2021, anno relativo alla richiesta in esame. Per tale ritardo RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione integrativa in oggetto, l’ufficio non provvedeva alla erogazione del rimborso degli interessi di cui è causa, con la conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 22/01/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. contenente il rigetto del ricorso.
Le ricorrenti, in data 25/02/2025, hanno proposto opposizione e, successivamente, hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. Con tale motivo è stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha negato il rimborso degli interessi richiesti dalle ricorrenti rilevando semplicemente che « l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 … non consente deroghe », utilizzando una mera formula di stile e, quindi, ha corredato la propria decisione con una motivazione meramente apparente.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 38 -bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., nonché
del principio unionale di proporzionalità, così come interpretato dalla CGUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in quanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, incorre nella violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per aver ritenuto che, nel caso di errata (e non mancata/assente) consegna di una parte esigua e limitata di documenti oggetto di una successiva richiesta di integrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, gli interessi previsti dal art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 iniziano a decorrere, senza alcuna possibilità di deroga, dalla consegna di tali ultimi documenti oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta integrativa e non dalla consegna RAGIONE_SOCIALEa (più ingente) documentazione tempestivamente consegnata.
2.2. Le ricorrenti rilevano come la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 sia quella di «stimolare» la produzione dei documenti (necessari) richiesti dall’Ufficio, sicché, in caso di inerzia da parte del contribuente gli interessi devono essere sospesi mentre, in caso contrario, se il ritardo è imputabile ad una condotta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, gli interessi non possono essere legittimamente sospesi.
2.3. Le ricorrenti, inoltre, richiamata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (CGUE , 13/07/2003, causa C220/01, COGNOME; CGUE, 12/03/2002, cause riunite C-27/00 e C122/00, RAGIONE_SOCIALE, e 11 luglio 1989, causa C-265/87, COGNOME; CGUE, 17/07/2014, C-272/13), hanno rilevato che, in caso di errore o ritardo del contribuente in merito alla consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la corretta valutazione del «periodo intercorrente tra la data di notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta di documenti e la data RAGIONE_SOCIALEa loro consegna» in cui gli
interessi devono essere sospesi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone -in conformità alla giurisprudenza di legittimità e a quella unionale -di:
-esaminare se l’errore o il ritardo del contribuente può essere qualificato come una sua ‘mancata collaborazione’;
-valutare la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta del contribuente che ha determinato l’errore o il ritardo nella consegna dei documenti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
verificare se i documenti richiesti e consegnati in ritardo erano o meno ‘necessari’ per l’RAGIONE_SOCIALE per procedere al rimborso richiesto.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.
3.1. Con tale motivo viene denunciato un vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda oggetto del Motivo n. 4 del ricorso di primo grado di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE BPM, accolta dai giudici di primo grado e oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (secondo quanto riportato a pag. 21 ss. del ricorso in cassazione), con cui le Ricorrenti avevano contestato l’illegittimità del diniego parziale di rimborso da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto la richiesta RAGIONE_SOCIALE fatture per l’anno 2021 era di per sé illegittima per il fatto che tali fatture erano già in possesso del l’RAGIONE_SOCIALE. Le ricorrenti, sin dal ricorso di primo grado (secondo quanto riportato a pag. 18 ss. del ricorso in cassazione), avevano specificamente eccepito con il Motivo n. 4 di ricorso -rubricato « Sulla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di documenti già in suo possesso » -che « l’Ufficio non avrebbe potuto chiedere alla RAGIONE_SOCIALE le fatture RAGIONE_SOCIALE‘anno
d’imposta 2021, in quanto tali documenti sono presenti nello SDI e quindi già in possesso RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione finanziaria »
3.2. Le ricorrenti rilevano, poi, come nel caso in esame non è configurabile alcun ‘assorbimento implicito’ poiché la domanda su cui la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi è certamente autonoma, rilevante e decisiva di per sé. Se i giudici di secondo grado l’avessero accolta, allora, la richiesta RAGIONE_SOCIALE fatture già in possesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata illegittima e alle ricorrenti non poteva essere imputato alcun ritardo.
Rilevano, quindi, che il Motivo n. 4 del ricorso di primo grado, riguardando la «legittimità» RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE fatture da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, ha carattere «principale» e «preliminare e assorbente» rispetto al Motivo n. 3 del ricorso di primo grado, che riguarda la «tempestività» RAGIONE_SOCIALEa consegna di tali fatture, per l’evidente ragione che il Motivo n. 4 del ricorso, se accolto, comporta la definizione del giudizio per il fatto che la richiesta sarebbe stata riconosciuta di per sé come illegittima, risultando così totalmente irrilevante la verifica sulla «tempestività» o meno RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE fatture.
Con il quarto motivo è stato denunciato l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992.
4.1. Con tale motivo le ricorrenti censurano il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto i giudici di secondo grado, nell’accogliere l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, hanno completamente omesso di esaminare un fatto, decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che le cinque fatture asseritamente consegnate in ritardo da RAGIONE_SOCIALE erano già in possesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Passando all’esame del ricorso nel caso di specie la richiesta di rimborso del credito IVA (ceduto a BPM il 03/08/2025) è stata depositata in data 30/07/2021. In data 17/08/2021 veniva chiesta dall’amministrazione finanziaria la produzione di documenti, evasa dalla società contribuente in data 01/09/2021.
In data 15/11/2021 l’amministrazione finanziaria ha chiesto l’ulteriore produzione di documenti, con un ulteriore campione di n. 5 fatture, rilevando che «nella documentazione ricevuta risultano presenti solo fatture di acquisto relative all’anno di imposta 2020 » (v. pag. 7 ricorso in cassazione). Tale ulteriore integrazione documentale è stata riscontrata dalla società contribuente nella stessa giornata del 15/11/2021. In data 21/12/2021 è stato eseguito il rimborso per l’importo complessivo di Euro 85.651.472,74.
Le ricorrenti lamentano che nel calcolo degli interessi dovuti, l’RAGIONE_SOCIALE abbia conteggiato gli interessi solo dal 16/11/2021, ovvero dal giorno successivo alla data di consegna RAGIONE_SOCIALE cinque fatture richieste dall’Ufficio con la mail del 15 /11/2021 avente ad oggetto la richiesta di integrazione documentale.
5.1. Il parametro normativo di riferimento è costituito da ll’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che: « I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta di documenti e la data RAGIONE_SOCIALEa loro consegna, quando superi quindici giorni. »
Come rilevato da questa Corte, anche recentemente (Cass., 07/04/2025, n. 9111), in caso di richiesta di rimborso IVA il
legislatore ha ritenuto di riservare all’amministrazione un termine ragionevole per la decisione (Cass. 19/05/2022, n. 16101), fissandolo in novanta giorni e senza computare il periodo compreso tra la notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta di documenti e la data RAGIONE_SOCIALEa loro consegna. La decorrenza di tale termine non è scalfita da risposte del contribuente alla richiesta di documentazione in un margine di tempo (ristretto) al di sotto di quindici giorni. Superato tale termine la richiesta documentale, a prescindere dal momento in cui avvenga, sospende il termine ragionevole di novanta giorni che la legge concede all’amministrazione finanziaria per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso del contribuente. La sospensione superiore a quindici giorni incide, quindi, sulla decorrenza degli interessi, a prescindere dal momento temporale in cui sia, eventualmente, collocata, e cioè tanto nei primi novanta giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE ‘istanza che successivamente.
5.2. Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria dal deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, avvenuta il 31/07/2021 -aveva un termine di novanta giorni entro il quale non decorrevano interessi e che, in thesi, avrebbe dovuto spirare il 30/10/2021. La decorrenza di tale termine non sarebbe stata scalfita dalla richiesta di documenti del 17/08/2021, evasa in data 01/09/2021 (cioè in un periodo inferiore al termine di quindici giorni compreso tra la data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta di documenti e quella RAGIONE_SOCIALEa sua consegna), ove ritenuta completa. Tuttavia, in data 15/11/2011 l’amministrazione finanziaria ha rilevato che mancavano le fatture relative all’anno 2021.
5.3. Alla luce del quadro fattuale e giuridico appena delineato il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, è manifestamente infondato il primo motivo, non essendo riscontrabile alcun vizio di motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa
sentenza impugnata che ha ritenuto non evasa la richiesta di documentazione del 17/08/2021 e, proprio per tale ragione, ha ritenuto che non potessero decorrere gli interessi. Allo stesso modo è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che le cinque fatture relative all’anno 2021 (di cui è stata chiesta la produzione in data 15/11/2021) sono state individuate all’esito del deposito di una documentazione di ampie dimensioni, con la conseguenza che la conclusione cui è giunto il giudice di seconde cure non può ritenersi affatto illegittima, considerata la mole di documentazione presentata dalla contribuente a supporto di una richiesta di rimborso di ottantacinque milioni di euro. Si trattava, inoltre, di fatture per cinque milioni che spettava alla società contribuente indicare -e, quindi, diligentemente verificare di aver regolarmente inviato e non certamente all’amministrazione andare a ricercare.
In aggiunta ai precedenti richiamati nella proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stato, recentemente, precisato che: « In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce RAGIONE_SOCIALE concrete circostanze, tra cui l’elevato ammontare del credito da rimborsare, l’avvenuta cessione RAGIONE_SOCIALEo stesso e l’esigenza di una compiuta
identificazione del titolare e RAGIONE_SOCIALE modalità di pagamento con efficacia liberatoria). » (Cass., 07/04/2025, n. 9111).
È altresì manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, dal momento che l’assorbimento di una determinata questione deve essere visto in relazione al decisum : nella specie è stato ritenuto che la mancata decorrenza del termine fosse giustificata dalla mancata consegna RAGIONE_SOCIALE cinque fatture relative al 2021, ritenendo assorbito il fatto che le stesse fossero già inserite nello SDI. La valutazione di tale assorbi mento è tutt’altro che incomprensibile se si considera che in caso di richiesta di rimborso è il contribuente a dover provare gli elementi costitutivi del proprio credito e non certo l’amministrazione finanziaria a dover cercare quali tra le molteplici fatture emesse dal contribuente possano giustificare o meno la richiesta di un rimborso. È infine manifestamente inammissibile il quarto motivo di ricorso dal momento che, come correttamente, evidenziato nella proposta di definizione anticipata l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).
6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. -codifica, infatti, un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 8.800, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente l’importo di Euro 4. 400; visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Euro 2.200,00; a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME