Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1602 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4867/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente –
Oggetto: rimborso
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5139/03/2024, depositata in data 06/08/2024, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con istanza presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 18 settembre 2019 veniva dalla stessa richiesto il rimborso IVA di € 103.291,38, in quanto indebitamente incassata due volte dall’Erario, con conseguente violazione del principio di neutralità dell’imposta.
Esponeva l’odierna ricorrente che in data 9 marzo 2005 le era stato notificato avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2001, con il quale veniva contestata un’IVA indetraibile pari ad € 103.291,38 da recuperare a tassazione a seguito di cessione di un complesso di beni costituente, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, un compendio aziendale. Trattavasi dell’Iva addebitata dal cedente il compendio dei beni. In forza di tale equiparazione era contestata alla RAGIONE_SOCIALE l’indebita detrazione dell’IVA essendo il trasferimento dei beni assoggettabile ad imposta di registro.
L’atto veniva tempestivamente impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo accoglieva. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria di II^ Grado del Lazio.
La controversia, concernente l’indetraibilità dell’Iva, fu in ultimo definita ex art. 11 del d.L. n. 50/2017 con l’integrale versamento dell’IVA. In tale situazione l’Erario aveva -secondo la ricorrente incassato due volte l’IVA; la prima da parte della società emittente la
fattura (che aveva effettuato la cessione dei beni a RAGIONE_SOCIALE), la seconda dalla RAGIONE_SOCIALE che, per l’appunto, non aveva potuto detrarla.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 10036/2022 respingeva il ricorso; appellava la contribuente.
Con la sentenza qui gravata di ricorso per cassazione la CGT di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello.
Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra-petizione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; si sostiene che il giudice del gravame abbia travalicato il petitum e la causa petendi del giudizio, per delimitare il quale, trattandosi di lite da rimborso, non poteva che far riferimento allo specifico contenuto dell’istanza presentata dalla parte.
Il motivo è manifestamente infondato.
Oggetto del giudizio -come ha accertato in fatto la sentenza impugnata -era ‘l’istanza di rimborso della somma di € 115.203,42 corrispondente alle somme versate in data 25/9/2017 ai fini della definizione, ex art. 11 d.l. 50/2017, della lite relativa all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO‘; in ordine alla legittimità di tale
atto -e non su altro -il giudice di merito doveva pronunciarsi, così come si è effettivamente pronunciato.
Il secondo motivo di doglianza si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 11 del d.L. n. 50/2017, 19 e 30 bis del d.P.R. 633 del 1972, 167 Direttiva 2006/112/CE e legge n. 289 del 2002, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: sostiene parte ricorrente che la fattispecie concreta in esame – dedotta da RAGIONE_SOCIALE sin dall’istanza di rimborso e dall’introduzione del giudizio tributario – non concerne il rimborso di somme versate, anche in eccesso come prevede il comma 7 della citata disposizione, a seguito di definizione della lite, bensì il rimborso dell’Iva che il proprio cedente aveva addebitato in fattura indebitamente a RAGIONE_SOCIALE Tale fattispecie concreta è quindi completamente avulsa dalla fattispecie astratta prevista dall’art. 11 del d.L. n. 50 del 2017.
Il motivo è, sotto un primo profilo, inammissibile.
In primo luogo, va preso atto di come la sentenza impugnata abbia operato una valutazione di merito -non più contestabile di fronte a questa Corte – in ordine all’oggetto del giudizio.
Come questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21087/2015) il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata RAGIONE_SOCIALE domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura RAGIONE_SOCIALE vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Tale valutazione è aggredita dal ricorrente sotto un profilo del tutto inammissibile, quello della ultra-petizione, che non ha spazio di fronte alla valutazione di merito già operata e ora inattaccabile; al più,
potevasi dedurre (il che non è avvenuto) un profilo di travisamento dei fatti di natura revocatoria o un travisamento della prova (anche quest’ultimo non dedotto).
Dato che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, non è deducibile la violazione dell’art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 27181/2023). Ed è proprio ciò che è è accaduto nella vicenda in esame.
Secondariamente, anche a voler consentire ingresso nel presente giudizio della questione relativa al recupero dell’iva asseritamente versata indebitamente dal cessionario, la questione risulta priva di fondamento.
Questi, infatti, è sprovvisto di legittimazione ad agire per il recupero del suddetto tributo nei confronti -direttamente -dell’Amministrazione Finanziaria, dovendo invece agire nei confronti del cedente.
Secondo la tradizionale ricostruzione dei rapporti in tema di IVA dal compimento di un’operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l’uno tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l’amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro: pertanto, il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione
dell’indebito, l’avvenuto versamento dell’imposta; il cessionario non può opporre all’amministrazione, che escluda la detrazione dell’imposta erroneamente liquidata in fattura, che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all’amministrazione medesima; il prestatore che abbia proceduto, in favore dell’erario, a un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d’imposta dal committente (v. Cass. n. 4020/2012; Cass. n. 780/2017; Cass. n. 23288/2018). Quindi, soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell’erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 5094/2005; Cass. n. 2274/2004, Cass. n. 5427/2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 14933/2011; Cass. n. 17169/2015).
Infine, sotto un terzo profilo, l’azione di rimborso nel presente caso è ulteriormente preclusa dall’avvenuta -incontroversa in causa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie; va ricordato che vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n. 27067/2017; Cass. n. 11735/2011; Cass. n. 25845/2023).
Infatti, va applicato il principio di valenza generale secondo cui il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta: perseverare nella opposizione alla pretesa fiscale per conseguire una pronuncia
giudiziale favorevole ovvero porre termine alla controversia con l’Amministrazione finanziaria avvalendosi dello speciale strumento accordatogli dalla legge, con la conseguenza che la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto. Il condono, infatti, in quanto volto a definire ‘ transattivamente ‘ (quindi senza ricorso al giudice) la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (cfr., in particolare, Cass. SS.UU. n. 14828/08).
La disciplina qui applicabile -che conferma il superiore principio -risulta essere il comma 7 del l’art. 11 del d.L. n. 50 del 2017 che escludeva espressamente il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di condono, prevedendo che: ‘ la definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione ‘.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,
conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 3.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.800,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME