Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 199 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6419/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , sig.ra NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
Oggetto: rimborso Iva
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 5867/16/24 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 15/10/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta il silenzio-rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formatosi in relazione ad una sua istanza di rimborso Iva per l’anno 2008, presentata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 per l’ammontare di euro 31.846,00, importo corrispondente al minore dei crediti emergenti dalle dichiarazioni unificate del triennio di riferimento.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso sul rilievo che dalle risultanze istruttorie non emergeva chiaramente la destinazione degli investimenti allo svolgimento dell’attività di agriturismo per il triennio 2016/2018, attività in funzione della quale la RAGIONE_SOCIALE contribuente assumeva di aver effettuato gli investimenti che avevano generato il suo credito Iva.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, accolse parzialmente il gravame, evidenziando che il diniego di rimborso andava confermato
limitatamente alle fatture in relazione alle quali non vi era prova dell’avvenuto pagamento e che invece rispetto alle poste riguardanti le altre fatture il rimborso doveva essere riconosciuto, anche in ragione del fatto che l’Ufficio aveva positivamente accertato l’effettività dell’azienda e la strumentalità di quegli acquisti all’attività RAGIONE_SOCIALE svolta.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380bis 1 cod. proc. civ.
Dopo la notifica del ricorso da parte della RAGIONE_SOCIALE contribuente, l’ RAGIONE_SOCIALE ha anch’essa proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, affidandolo a due motivi. Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ulteriore atto contenente il proprio controricorso nonché ricorso incidentale di tenore identico al proprio precedente ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha poi replicato al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE con proprio controricorso.
Considerato che:
Deve in primo luogo osservarsi che il ricorso dell’Ufficio, essendo stato proposto successivamente alla notifica del ricorso della RAGIONE_SOCIALE contribuente avverso la medesima sentenza d’appello, va qualificato come ricorso incidentale, sebbene proposto con atto a sé stante piuttosto che nell’atto contenente il controricorso (in questi termini Cass. n. 36057/2021). L’ulteriore ricorso incidentale che l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto mediante l’atto contenente il controricorso può ritenersi assorbito dal primo stante l’assoluta identità di contenuto RAGIONE_SOCIALE due impugnazioni.
Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972; violazione degli
artt. 54 e 56 del D.P.R. n. 633 del 1972; violazione della L.212/200». Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è erronea poiché, una volta accertata l’effettiva esistenza della RAGIONE_SOCIALE, che costituiva l’unico motivo per cui l’Ufficio aveva originariamente disposto la sospensione del rimborso richiesto, il Giudice d’appello doveva riconoscere l’integrale fondatezza dell’istanza di rimborso senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE singole voci, non essendo mai stato notificato da parte dell’Ufficio un formale accertamento in rettifica ex art. 54 d.P.R. n. 633 del 1974.
Il motivo è infondato.
3.1. Secondo questa Corte « in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale » (Cass. n. 21197/2014; v. anche Cass. n. 12291/2018 nonché Cass. n. 1822/2019).
È stato anche affermato che « in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’ Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento » (Cass., sez. un., n. 21766/2021; v anche Cass. n. 26523/2023 nonché Cass. n. 21656/2024). Il principio costituisce sviluppo di quanto già in precedenza affermato dalla Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 5069/2016) secondo cui « in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum ‘ ».
3.2. La necessità di accertare l ‘ esistenza del credito postula, dunque, che la parte contribuente fornisca all ‘ amministrazione finanziaria tutti gli elementi di prova idonei per il riconoscimento del diritto al rimborso e, in caso di contestazione, assolva all ‘ onere probatorio su di essa gravante, indipendentemente dal fatto che l’Ufficio non abbia adottato alcun provvedimento di accertamento.
3.3. Sotto altro (ma connesso) profilo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il diritto al rimborso da essa vantato non dipende affatto dal solo presupposto dell’accertamento dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE, e ciò in quanto: a) con provvedimento del 29 maggio 2019 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha disposto la sospensione temporanea del rimborso per l’intero importo « fino all’esito dell’accertamento dell’esistenza », cioè finché non fosse stata accertata l’effettiva esistenza del diritto, non già l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE; b) il diniego del rimborso si è peraltro formato in via implicita per effetto del silenzio dell’Ufficio sull’istanza , sicché deve escludersi che il fulcro della controversia ruotasse intorno ad una specifica ragione addotta in sede amministrativa dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale a sostegno della sua posizione negatoria; c) anche volendo per ipotesi ritenere che l’Ufficio avesse respinto l’istanza di rimborso per il mancato accertamento dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE contribuente, nella successiva controversia instaurata dal contribuente avverso il rigetto della sua istanza di rimborso, l ‘a mministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di
rigetto della istanza in sede amministrativa (in questo senso Cass. n. 13056/2004; Cass. n. 29613/2011; Cass. n. 17239/2019).
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti». Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha indebitamente omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni e della documentazione probatoria da essa offerta nel corso del giudizio di merito, tendente a dimostrare l’effettiva esecuzione dei pagamenti, invece negata dal Giudice d’appello .
5. Il motivo è infondato.
5.1. La circostanza che nessuna argomentazione è rinvenibile nella sentenza impugnata in ordine ai singoli documenti prodotti dalle parti non è di per sé indicativa che quelli ed i fatti dagli stessi emergenti non siano stati oggetto di valutazione da parte dei Giudici di appello.
E ciò si desume dal principio giurisprudenziale secondo cui «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell ‘ affermare che il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell ‘ ordinamento un vizio specifico che concerne l ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass. n. 34476/2019).
La sentenza impugnata dà espressamente conto di aver preso in considerazione le fatture prodotte relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 nonché i pagamenti eseguiti in relazione a tali fatture, e di essere giunta, sulla base di tale esame, ad escludere il diritto al rimborso per quelle fatture « per le quali non è stato esibito il pagamento ».
A fronte di tale valutazione del compendio probatorio operata dal giudice di merito, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
5.2. Va inoltre aggiunto che, pur lamentando un mancato esame di documenti che avrebbe comportato l ‘ omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente principale non ha indicato le ragioni per le quali i documenti trascurati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, essendosi piuttosto limitata ad un’apodittica affermazione che la documentazione depositata attestava l’esecuzione dei pagamenti (senza peraltro chiarire se tali pagamenti si riferissero o meno alle fatture di causa), affermazione inammissibilmente volta a sollecitare la Corte ad un riesame del merito, qui non consentito. Senza peraltro obliterare che nel ritenere non fornita dalla contribuente la prova relativa a ll’effettivo sostenimento dei costi per i dedotti acquisti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha in ogni caso dimostrato di aver esaminato ogni elemento di prova ad essa sottoposto, inclusi quelli dei quali la contribuente lamenta la mancata valutazione.
6. È poi irrilevante il fatto, dedotto per la prima volta dalla RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso al ricorso incidentale, che in una comunicazione di fine istruttoria del 12 maggio 2025 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’invio alla contribuente di un questionario ai sensi degli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, abbia riferito di non aver rilevato violazioni rispetto al periodo d’imposta 2018, trattandosi di una comunicazione che non comporta in alcun modo il riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere dalla ricorrente. Sul punto è sufficiente
aggiungere che nell’invito dell’Ufficio a rispondere al questionario era stata chiesta la trasmissione di una serie di documenti contabili relativi esclusivamente al 2018, mentre nella controversia che occupa si fa questione di acquisti compiuti tra il 2016 e il 2018.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la motivazione della pronuncia, nella parte in cui riconosce la detraibilità di parte dell’Iva addebitata sugli acquisti, sarebbe meramente apparente.
8. Il motivo è infondato.
8.1. Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n. 27935 /2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».
8.2. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione compiuta e chiaramente comprensibile. In particolare, i Giudici d’appello hanno ritenuto che, sulla scorta di una verifica precedentemente compiuta dai funzionari dell’Ufficio, le fatture che risultavano pagate fossero strumentali all’attività RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
e che tale attività fosse effettiva, sicché, almeno rispetto alle poste riguardanti tali fatture, il rimborso doveva essere riconosciuto. Quanto, poi, alla questione del sostenimento di costi prima dell’inizio dell’attività, hanno ritenuto che « la possibilità per una start-up di detrarre costi affrontati anche prima dell’inizio della sua attività » fosse un profilo « assodato e non contestato », come tale estraneo al reale nucleo della controversia.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, senza indicazione del pertinente paradigma normativo ex art. 360 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’Art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34 (secondo cui l’attività agrituristica deve essere regolarmente autorizzata e registrata) nonché dell’art. 19 DPR 633/72 (che definisce il diritto alla detrazione dell’IVA il quale può essere esercitato solo per le attività che risultano pienamente regolari dal punto di vista giuridico e amministrativo». Secondo la ricorrente incidentale, la RAGIONE_SOCIALE contribuente aveva avviato la propria attività nel 2018 ma ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo soltanto nel 2021, sicché, diversamente da quanto affermato dai Giudici di seconde cure, non poteva portare in detrazione l’Iva sugli acquisti effettuati nel periodo 2016 -2018.
10. Il motivo è infondato.
10.1. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell ‘ imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l ‘ effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell ‘ attività di impresa: la detrazione dell ‘ imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni d ‘ inizio effettivo dell’attività tipica (Cass. n. 18475/2016; Cass. n. 23994/2018).
L ‘ indirizzo è coerente col diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea . Difatti, ha stabilito la Corte europea, chi ha l ‘ intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarre immediatamente l’iva dovuta o pagata sulle spese d ‘ investimento sostenute in vista RAGIONE_SOCIALE operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l ‘ inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa (Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C110/94, COGNOME ; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-37/95, RAGIONE_SOCIALE ; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, NOME RAGIONE_SOCIALE ; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, COGNOME ). È difatti l ‘ acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l ‘ applicazione del sistema dell ‘I va e, quindi, della detrazione, mentre l ‘ impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l ‘ entità della detrazione iniziale, nonché quella RAGIONE_SOCIALE eventuali rettifiche (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, RAGIONE_SOCIALE ). Altrimenti, ammonisce la Corte, si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell ‘ imposta, che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività.
10.2. Alla luce di quanto testé chiarito, il mero fatto che gli acquisti per cui è causa siano precedenti all’effettivo inizio dell’attività di impresa elemento valorizzato dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale a sostegno della propria censura -non è di per sé sufficiente ad escludere l’inerenza degli acquisti rispetto alle finalità imprenditoriali.
Né, a fortiori , rileva il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla sentenza di primo grado, sul punto non censurata, abbia richiesto l’autorizzazione ad aprire l’attività agrituristica solo nel 2018 e sia stata
iscritta negli elenchi degli operatori agrituristici di Caserta solo dal 2021 ; ciò anche alla luce della circostanza che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale della Campania n. 15 del 2008 -che si pone in linea con quanto previsto da ll’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, -l’ attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all ‘ amministrazione competente, della segnalazione di inizio attività ai sensi dell ‘ art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicché deve escludersi, diversamente da quanto lamentato dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale, che l’attività di agriturismo concretamente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente dal 2018 abbia presentato profili di irregolarità amministrativa che ne precludevano l’accesso alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.
In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
L’esito del giudizio di legittimità giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE relative spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME