Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14299/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 393/2022, depositata il 28 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. –NOME COGNOME, titolare di un’attività turistico ricettiva, depositava telematicamente il modello di dichiarazione Unico 2016 con istanza di rimborso IVA (assolta in relazione alle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili detenuti in regime di comodato d’uso per l’esercizio di attività di affittacamere) relativa all’anno 2015 per un valore di euro 13.308,00. L’Ufficio esprimeva parziale diniego di rimborso, riconoscendo come rimborsabile solo l’importo di euro 6.425,00. Per la restante somma, invece, negava il diritto al rimborso IVA, poiché attinente ai lavori di restauro e risanamento conservativo effettuati su un immobile non di proprietà della ditta, ma avuto in comodato. Riconosceva però la facoltà di portare detto importo in compensazione nella prima liquidazione periodica utile, escludendo i presupposti richiesti dall’art. 30 , secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 per il riconoscimento integrale della restituzione.
La contribuente ha impugnato il diniego con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 2975/7/2021 depositata il 14 maggio 2021, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava il diniego parziale di rimborso.
-Avverso tale sentenza, proponeva appello l’Ufficio .
Si costituiva in giudizio la contribuente.
Con sentenza n. 6348/38/15, depositata il 30 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello.
-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 108 del d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, il diritto al rimborso è stato fondato in relazione a spese di ristrutturazione su beni di terzi, non rientranti nella nozione di bene ammortizzabile, ma nella nozione di spese relative a più esercizi di cui all’art. 108 TUIR e, pertanto, escluse dalla possibilità di rimborso ex articolo 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972. Non potrebbe infatti essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’I VA assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono. L’opera eseguita, infatti, non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata, giacché, in base ai principi civilistici, accede a un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non potrebbe essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata.
1.1. -Il motivo è infondato.
L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13162; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
In tal senso, l’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
La sentenza, riconoscendo il rimborso per lavori espletati su un immobile strumentale a ll’ esercizio dell’impresa e detenuto in regime di comodato, risulta pertanto conforme alla giurisprudenza richiamata.
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese generali (15%) e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione