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Rimborso IVA: chi può chiederlo? La Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6810/2025, ha stabilito che l’acquirente finale (cessionario) che ha versato un’IVA non dovuta non può chiederne il rimborso IVA direttamente all’amministrazione finanziaria. Il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore (cedente) che ha materialmente versato l’imposta all’erario. L’acquirente deve invece agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate. Una richiesta diretta al Fisco è ammissibile solo in casi eccezionali, come il fallimento del fornitore.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA Indebito: Chi Può Chiederlo? La Cassazione Fa Chiarezza

Capita spesso, nelle transazioni commerciali, che venga applicata un’IVA in misura superiore al dovuto. La questione che ne deriva è tanto comune quanto complessa: chi ha il diritto di chiedere la restituzione dell’importo pagato in eccesso? L’acquirente finale che ha subito l’esborso economico può rivolgersi direttamente all’amministrazione finanziaria? Su questo punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6810 del 2025, offre un chiarimento decisivo, consolidando un principio fondamentale in materia di rimborso IVA.

I Fatti del Caso

Una società, attiva nel settore dei servizi, si accorge di aver pagato per anni un’IVA eccessiva sulle forniture di energia elettrica. L’errore derivava da un’errata determinazione della base imponibile da parte dei suoi fornitori, i quali avevano incluso nel calcolo anche oneri di sistema che, secondo la società, avrebbero dovuto essere esclusi. Ritenendo di aver subito un danno economico diretto, la società decide di agire legalmente per ottenere la restituzione delle somme, ma invece di rivolgersi ai fornitori, presenta un’istanza di rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria.

La Tripartizione dei Rapporti nell’IVA

La Corte di Cassazione, per risolvere la controversia, ribadisce la natura dei rapporti giuridici che si instaurano in un’operazione soggetta a IVA. Essi sono tre, distinti ma collegati:
1. Rapporto Fisco-Fornitore: È il rapporto tributario principale. Il fornitore (cedente) è il soggetto passivo d’imposta, obbligato a versare l’IVA all’erario.
2. Rapporto Fornitore-Acquirente: È un rapporto di natura privatistica. Il fornitore esercita il diritto di rivalsa, addebitando l’IVA in fattura al cliente (cessionario).
3. Rapporto Fisco-Acquirente: Questo rapporto emerge principalmente in relazione al diritto dell’acquirente di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

La Regola Generale sul Rimborso IVA

Secondo la Suprema Corte, il diritto al rimborso IVA per un versamento indebito spetta esclusivamente al soggetto che ha eseguito materialmente il pagamento nelle casse dello Stato, ovvero il fornitore. L’acquirente, pur avendo sostenuto l’onere economico, non ha un rapporto diretto con il Fisco per quanto riguarda la restituzione dell’imposta versata ma non dovuta.

La Tutela dell’Acquirente: l’Azione Civilistica

Quale strumento ha allora a disposizione l’acquirente per recuperare quanto pagato in eccesso? La via maestra, indicata dalla giurisprudenza nazionale ed europea, è l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore. L’acquirente deve dimostrare di aver pagato una somma non dovuta e chiederne la restituzione al fornitore. Sarà poi quest’ultimo, una volta restituita la somma al cliente, a potersi rivalere sull’amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Le Eccezioni alla Regola

Questo sistema non è privo di eccezioni. Il principio di effettività del diritto dell’Unione Europea impone che l’esercizio dei diritti non sia reso ‘praticamente impossibile o eccessivamente difficile’. Pertanto, la giurisprudenza ammette che l’acquirente possa agire direttamente contro il Fisco solo in circostanze eccezionali che rendano impossibile l’azione contro il fornitore. L’esempio più classico è il fallimento di quest’ultimo.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha respinto la richiesta della società, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, poiché l’azione non poteva essere proposta fin dall’origine. I giudici hanno chiarito che il rapporto diretto tra acquirente e Fisco si manifesta quando viene contestato il diritto alla detrazione dell’IVA, non quando si lamenta un indebito versamento a monte. Nel caso di specie, la società non contestava una detrazione negata, ma l’errato calcolo dell’imposta da parte del fornitore. Pertanto, mancava il presupposto per una legittimazione attiva diretta nei confronti dell’erario. Il sistema che prevede l’azione civilistica contro il fornitore è stato ritenuto conforme ai principi europei di neutralità ed effettività, garantendo un equilibrio tra le parti.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio cardine del sistema IVA: la richiesta di rimborso per imposta indebitamente versata spetta al soggetto passivo che ha effettuato il versamento, cioè il fornitore. L’acquirente che ha pagato l’importo in eccesso deve far valere le proprie ragioni in sede civile contro il proprio fornitore. Questa pronuncia fornisce certezza giuridica agli operatori economici, delineando chiaramente i percorsi legali da seguire per la tutela dei propri diritti ed evitando di congestionare il contenzioso tributario con azioni non ammissibili.

Chi ha diritto a chiedere il rimborso dell’IVA versata in eccesso all’autorità fiscale?
Secondo la Corte di Cassazione, il diritto al rimborso spetta esclusivamente al soggetto che ha materialmente versato l’imposta all’erario, ossia il fornitore del bene o del servizio (cedente).

Cosa può fare l’acquirente che ha pagato un’IVA non dovuta al proprio fornitore?
L’acquirente deve intentare un’azione civile di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore. Solo dopo aver ottenuto la restituzione dal fornitore, quest’ultimo potrà chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria.

Esistono eccezioni che permettono all’acquirente di chiedere il rimborso IVA direttamente al Fisco?
Sì, ma solo in casi eccezionali in cui l’azione di recupero verso il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile. L’esempio principale citato dalla giurisprudenza è il fallimento del fornitore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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